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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11100/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE FERRARA nei confronti di: TRIBUNALE BERGAMOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sehtlle le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ( j s'A" [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 dicembre 2019 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo il delitto di truffa on line a mezzo di carta postepay, contestato a [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], consumato a Ferrara.

Il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, investito del processo a seguito del decreto di citazione a giudizio della Procura presso lo stesso, ha sollevato conflitto negativo di competenza territoriale, rilevando che la truffa contrattuale in oggetto, consistente in una vendita di beni on line con pagamento ad opera della persona offesa mediante accredito su conto corrente, debba ritenersi consumata nel luogo ove l'agente ha conseguito l'ingiusto profitto tramite il ricevimento della somma e il suo trasferimento sulla carta attivata; e, quindi, in Treviglio, rientrante nella competenza territoriale del Tribunale di Bergamo, e non già nel luogo in cui è stata data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Ferrara).

E ha, pertanto, rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione di tale conflitto.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede di risolversi il conflitto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente.

Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie postepay), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente - che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito - sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526).

In motivazione la Corte ha, però, precisato che tale principio non trova applicazione nei casi in cui il profitto viene conseguito attraverso strumenti telematici, quali bonifici, pagamenti on line o rimesse in e conto corrente, in cui le modalità del sistema di pagamento non presentano le caratteristiche di immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente che caratterizzano le ricariche su postepay o simili ( in termini, da ultimo, Sez. 1, n. 30269 del 22 giugno 2022, in confl. comp.

G.i.p.

Tribunale di Alessandria e G.i.p.

Tribunale di Torino) Nel caso in esame, come invero evidenziato nell'ordinanza del Tribunale di Ferrara, la truffa contrattuale si è consumata nel luogo ove risulta conseguito l'ingiusto profitto tramite il ricevimento della somma e il suo trasferimento sulla carta attivata, quindi in Treviglio (Bergamo), e non in quello in cui è stata data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Ferrara), non operando il principio relativo al diretto accredito su carta di pagamento.

Deve, pertanto, ritenersi la competenza del Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE FERRARA nei confronti di: TRIBUNALE BERGAMOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sehtlle le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ( j s'A" [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 dicembre 2019 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo il delitto di truffa on line a mezzo di carta postepay, contestato a [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], consumato a Ferrara. Il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, investito del processo a seguito del decreto di citazione a giudizio della Procura presso lo stesso, ha sollevato conflitto negativo di competenza territoriale, rilevando che la truffa contrattuale in oggetto, consistente in una vendita di beni on line con pagamento ad opera della persona offesa mediante accredito su conto corrente, debba ritenersi consumata nel luogo ove l'agente ha conseguito l'ingiusto profitto tramite il ricevimento della somma e il suo trasferimento sulla carta attivata; e, quindi, in Treviglio, rientrante nella competenza territoriale del Tribunale di Bergamo, e non già nel luogo in cui è stata data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Ferrara). E ha, pertanto, rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione di tale conflitto. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede di risolversi il conflitto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente. Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie postepay), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente - che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito - sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526). In motivazione la Corte ha, però, precisato che tale principio non trova applicazione nei casi in cui il profitto viene conseguito attraverso strumenti telematici, quali bonifici, pagamenti on line o rimesse in e conto corrente, in cui le modalità del sistema di pagamento non presentano le caratteristiche di immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente che caratterizzano le ricariche su postepay o simili ( in termini, da ultimo, Sez. 1, n. 30269 del 22 giugno 2022, in confl. comp. G.i.p. Tribunale di Alessandria e G.i.p. Tribunale di Torino) Nel caso in esame, come invero evidenziato nell'ordinanza del Tribunale di Ferrara, la truffa contrattuale si è consumata nel luogo ove risulta conseguito l'ingiusto profitto tramite il ricevimento della somma e il suo trasferimento sulla carta attivata, quindi in Treviglio (Bergamo), e non in quello in cui è stata data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Ferrara), non operando il principio relativo al diretto accredito su carta di pagamento. Deve, pertanto, ritenersi la competenza del Tribunale di Bergamo. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Ro
Decreto Cassazione n. 11100/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris