CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19143/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato le istanze di riesame proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati - unitamente ad altri soggetti - per i delitti di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati di usura ed estorsione in danno di numerose persone offese, avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Velletri del 13 dicembre 2022 con la quale è stata applicata ad entrambi gli indagati la misura cautelare della custodia in carcere. Riteneva il Tribunale che, indiscusso il quadro indiziario per i numerosi reati fine, doveva ravvisarsi la gravità indiziaria anche rispetto all'ipotizzata associazione per delinquere, considerate le caratteristiche di realizzazione delle condotte, la serialità delle attività criminose, l'esistenza di un apparato organizzato volto a individuare e sollecitare le potenziali vittime, oltre che a porre in essere le necessarie condotte per conseguire gli illeciti profitti dell'attività di usura; riteneva, inoltre, sussistenti le esigenze cautelari sia con riguardo al concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, sia per il pericolo di inquinamento probatorio, attestato dalle condotte successive ad atti di indagine, che avevano spinto entrambi gli indagati a contattare le persone offese per istruirle sull'atteggiamento da osservare ove convocate dagli organi di polizia. 2. Ha proposto ricorso la comune difesa degli indagati deducendo, con il primo articolato motivo, plurimi vizi di motivazione ("per illogicità, contraddittorietà e/o mancanza") con riguardo al giudizio espresso circa la sussistenza del profilo dell'attualità delle esigenze cautelari ravvisate; lamenta la difesa che il provvedimento aveva affermato in termini contraddittori, rispetto alle risultanze delle indagini, che successivamente alla perquisizione (avvenuta nel mese di febbraio del 2022) il pericolo di reiterazione criminosa da parte dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] fosse attuale pur in totale assenza di condotte espressive di tale pericolo, sino alla conclusione delle indagini avvenute nel dicembre dello stesso anno; carente risultava la motivazione con cui si sarebbe affermato il carattere dell'attualità delle esigenze rispetto alla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], facendo leva su un isolato episodio riferito a richieste di versamento di somme ad una delle persone offese, rispetto ad un arco temporale di oltre dieci mesi, con evidente violazione del criterio di proporzione diretta tra tempus comissi delicti e momento di applicazione della misura; del tutto carente, per entrambi gli indagati, la valutazione del profilo dell'attualità del pericolo di inquinamento probatorio, non potendo valere la mera indicazione di telefonate intervenute tra gli indagati e le vittime dei reati, peraltro in epoca remota (al più tardi nel mese di marzo 2022), ciò che esclude logicamente il dato dell'attualità dell'esigenza, senza voler considerare la portata probatoria degli elementi già acquisti nel corso delle indagini e l'assenza di puntuali indicazioni sul pericolo rispetto a specifiche fonti di prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico oltre che manifestamente infondato.1.1. Va premesso che in materia di misure cautelari personali, per consolidata giurisprudenza di legittimità, « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); ciò, in quanto «il controllo di legittimità sui punti devoluti è (...) circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Il Tribunale del riesame ha messo in luce, attraverso l'enunciazione delle peculiarità delle vicende espressive della realizzazione del programma criminoso (pagg. 8 e ss.), una propensione a delinquere caratterizzata da evidenti caratteristiche di serialità, organizzazione e capacità di perseguire gli illeciti profitti derivanti dall'erogazione di prestiti a tassi usurari, in numero allarmante (vengono indicate nelle imputazioni cautelari 57 persone offese) e dimostrativo della professionalità degli indagati in quello specifico ambito criminale (risalente dall'anno 2013 sino all'epoca attuale); questi dati, obiettivi e non considerati dai ricorrenti, costituiscono la base logica su cui si è innestato il giudizio riguardante il pericolo di reiterazione criminosa, pericolo non identificato ma corroborato dall'episodio della richiesta (formulata dal [OSCURATO:PERSONA] anche dopo l'esecuzione della perquisizione presso la sua abitazione) diretta ad una delle vittime per ottenere il pagamento delle somme pretese a titoli di interessi usurari, oltre che dalla circostanza documentata ( con cui la difesa non si confronta) dell'attivazione da parte di entrambi gli indagati di una nuova utenza telefonica, grazie alla quale avevano continuato a mantenere i contatti con i debitori, preannunciando una temporanea sospensione dei pagamenti richiesti, che sarebbero a breve ripresi (pagg. 10-11); a conferma (definitiva) di un'inclinazione non occasionale ma, al contrario, perdurante nel tempo e volta a perseguire gli obiettivi illeciti, pur nella consapevolezza delle indagini in corso. Il giudizio sull'attualità dell'esigenza, dunque, è stato condotto (e non può certo dirsi carente la motivazione sul punto) e non presenta i vizi lamentati, né quello di manifesta illogicità, né quello di contraddittorietà con gli esiti delle indagini; e ciò in quanto l'attualità non deve identificarsi con la permanenza della condotta illecita o con la reiterazione di condotte, dello stesso genere di quelle considerate ai fini dell'applicazione delle misure, in tempi predeterminati e rigidamente individuati attraverso proporzioni aritmetiche; l'attualità va apprezzata considerando «la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale», in primo luogo «sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato» (dato che non può dirsi illogicamente affermato, considerato il lasso di tempo trascorso dal momento di realizzazione delle ultime condotte di reato nel gennaio del 2022 e l'esecuzione della misura cautelare nel mese di dicembre dello stesso anno), ma anche considerando l'intensità del pericolo, desumibile dalla lettura combinata degli indici scaturenti dalle modalità delle condotte, dal profilo soggettivo dell'indagato, dal contesto in cui sono realizzate le condotte di reato (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 0; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 - 0) e da ulteriori circostanze logiche o di fatto che attestino la possibilità di condotte reiterative, come per la «presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566 - 0; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122 - 0). 1.2. Manifestamente infondato il motivo con cui si censura la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio; il provvedimento ha ricordato (pagg. 11 e ss.) il dato estremamente significativo delle ripetute iniziative assunte da entrambi gli indagati, dopo le avvenute perquisizioni, per contattare i debitori e fornire loro dettagliate indicazioni sull'atteggiamento da osservare in occasione di audizioni da parte degli organi di indagine, indice univoco della volontà di ostacolare l'accertamento dei fatti mediante il coordinamento delle uniche fonti di prova dichiarative utilizzabili contro i ricorrenti. Anche rispetto a tale esigenza cautelare, la denuncia di assenza del carattere dell'attualità cozza con evidenza con la successione temporale, non assumendo alcun rilievo il numero degli episodi accertati o la proporzione tra essi e il periodo inferiore all'anno intercorso tra la commissione dei fatti di reato e il momento di applicazione della misura. 2. All' inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso ai direttori degli istituti penitenziari ove sono custoditi i ricorrenti, affinché provvedano a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla