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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2023

Cassazione n. 10147/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Gela del 16.06,2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 e 216 comma 1 n. 2

I. fall., condannandoli, rispettivamente, alla pena di anni tre e due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Secondo la rubrica, gli imputati, nella qualità, rispettivamente, di titolare di fatto e rappresentante legale della società [OSCURATO:SOCIETA]. - dichiarata fallita dal Tribunale di Gela con sentenza del 14.10.2015 - sottraevano, distruggevano o comunque omettevano di consegnare alla curatela fallimentare tutta la documentazione fiscale e contabile in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell'impresa.

2. Avverso la suindicata sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, per i motivi di seguito esposti.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza degli artt. 178 lett. c), 179 comma 1, 185 e 598 bis cod. proc. pen.

Premesso che l'udienza del 18 marzo 2023 dinanzi alla Corte di appello si sarebbe dovuta celebrare in absentia, così come fissato nel decreto di citazione a giudizio, notificato alle parti in data 7.02.2023, essa è stata tuttavia celebrata in pubblica udienza con la sola presenza del procuratore generale e del difensore della coimputata [OSCURATO:PERSONA] in quanto, a seguito della richiesta di trattazione orale formulata da quest'ultimo, al difensore di [OSCURATO:PERSONA] non è pervenuta alcuna comunicazione.

Inoltre, si osserva come tale difensore ha presentato le proprie conclusioni scritte dopo aver ricevuto la comunicazione dalla cancelleria della Corte di appello di copia delle conclusioni rassegnate dal procuratore generale e che l'art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dalla riforma Cartabia, impone l'obbligo di dare avviso dell'udienza in presenza a tutti i difensori dei coimputati.

In tal modo si è dato luogo ad una nullità, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. comma 1, lett. c), a regime intermedio degli atti compiuti e della decisione adottata stante l'assenza del difensore di fiducia alla celebrazione dell'udienza, a nulla rilevando che alla medesima udienza sia stato presente un difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen., essendo pacifico che l'omesso avviso al difensore di fiducia determina un'invalidità di regime intermedio che non può essere sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio del difensore principale che non sia stato avvisato (Cass. Sez.

V, n. 11756 del 14.02.2020) 3.2 Con il secondo motivo si contesta l'inosservanza degli artt. 111 comma 6 Cost., 125 comma 3, 546 lett. c), 581- 597 cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione.

La Corte di appello, in ordine a specifiche e dettagliate censure evidenziate nell'atto d'appello, ha replicato in maniera del tutto fugace, limitandosi ad un mero e apodittico richiamo a quanto stabilito dal giudice di primo grado.

3.3. Con il terzo motivo, infine, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 216 comma 1 n. 2 L. fall , in particolare in relazione all'omessa specificazione degli elementi dai quali desumere l'elemento soggettivo del dolo specifico di cui all'art. 216

I. fall, tale da poter proco cedere ad una derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 217

I. fall.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi.

4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen., 187, 192, 533 comma 1 cod. proc. pen. e artt. 110 cod. pen. e 216 comma 1, n. 2 legge fall.

La Corte di appello ha omesso di fornire un'adeguata motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputata, atteso che la stessa è soggetto estraneo ai fatti contestati essendo rimasta sempre al di fuori della gestione della società e di ogni dinamica aziendale.

La circostanza per cui la ricorrente non ha mai espletato un alcun ruolo, né operativo e gestionale ovvero di mera cooperazione all'interno della società fallita, emerge anche dalle dichiarazioni rese in sede di istruttoria dibattimentale dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle medesime dichiarazioni dell'imputata.

Si evidenzia come la Corte territoriale abbia fondato la responsabilità dell'imputata sulla base delle sole dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono influenzate dalla mera volontà di sottrarsi alla propria responsabilità ed addossarle alla propria figlia, con la quale non intrattiene più rapporti da anni.

4.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3, 187, 192 e 533 comma 1 cod. proc. pen. e artt. 43 cod. pen. e 216 comma 1, n. 3 legge fall.

In particolare, si evidenzia che la sentenza impugnata non si è espressa concretamente sugli elementi che ineriscono al dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie di bancarotta documentale specifica contestata atteso che, nel caso di specie, non è emersa alcuna prova di operazioni di diminuzione dell'attivo o di gonfiamento del passivo da ricollegare all'incompleta o carente tenuta delle scritture contabili della società.

Tra l'altro, si aggiunge, che l'imputata aveva cessato ogni rapporto sia con il padre coimputato sia con l'azienda almeno tre anni prima della dichiarazione di fallimento della società e che, come emerso dalle dichiarazioni della stessa ricorrente nonché dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questa non ha avuto alcun ruolo gestionale ed operativo ovvero di mera cooperazione all'interno dell'azienda, gestita esclusivamente dal titolare [OSCURATO:PERSONA].

4.3. Con il terzo motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3, 187, 192 e 533 comma 1 cod. proc. pen. e artt. 216 comma 1, n. 2 e 217 legge fall.

La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art.217

I. fall. connessa alla mancata indagine sull'elemento soggettivo ed oggettivo del reato.

Invero, tale ultima fattispecie richiede la presenza di due presupposti — ovvero che la condotta deve essere stata tenuta negli ultimi tre anni di attività imprenditoriale e non deve avere il fine di impedire la ricostruzione delle attività imprenditoriali — che non sono stati in alcun modo accertati nel caso di specie.

Infatti, sotto il primo profilo, la Corte territoriale si è limitata ad affermare come il curatore abbia accertato che la fallita non era in possesso dei beni mobili o immobili e che la stessa non aveva depositato i bilanci relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014: sul punto si contesta come in realtà la mancata redazione nei termini del bilancio d'esercizio non può definirsi come un estremo di bancarotta documentale essendo alquanto ricorrente nelle società di capitali, né è tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e il movimento degli affari.

Nel caso di specie, non vi è dunque prova di sottrazione o distruzione di scritture contabili diverse ed ulteriori rispetto ai bilanci.

La riqualificazione inoltre sarebbe dovuta avvenire non solo per l'assenza dell'elemento oggettivo richiesto dalla fattispecie per il perfezionarsi dell'illecito, ma anche per l'insussistenza della componente soggettiva.

In assenza di un adeguato accertamento in ordine allo scopo perseguito dall'agente ed all'oggettiva finalizzazione della irregolarità e carenza delle scritture contabili, quest'ultima deve essere ricondotta all'ipotesi di bancarotta semplice e non alla più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale: nel caso di specie non vi è alcuna prova di operazioni di diminuzione dell'attivo o del gonfiamento del passivo da ricollegare in chiave teleologica all'incompleta o carente tenuta delle scritture contabili della società. §:I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati per le rispettive ragioni che verranno di seguito illustrate in relazione a ciascuno di essi. 1.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il primo motivo è infondato, risultando dagli atti la comunicazione tramite p.e.c. al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento di appello, evidentemente intervenuto a seguito della trasformazione del rito cartolare in quello partecipato.

1.2. Fondati sono invece gli altri motivi di ricorso.

Innanzitutto la sentenza impugnata - a fronte di una contestazione che ascrive la condotta di sottrazione/omessa consegna al curatore delle scritture contabili e del rilievo difensivo che si appunta sul mancato raggiungimento della prova della sorte di tali scritture, contestando in ogni caso la configurabilità del necessario dolo specifico - la sentenza impugnata non affronta - come eccepito in ricorso - in maniera adeguata tali aspetti, né essi erano stati adeguatamente verificati da parte del tribunale nella pronuncia di primo grado.

Ed invero, la ricostruzione degli eventi succedutisi, solta attraverso la disamina delle risultanze processuali passate in rassegna - contenuta nelle conformi pronunce di merito - non consente di superare le criticità indicate in appello che, al pari di quelle indicate in ricorso, sollevano diversi dubbi circa la effettiva destinazione e collocazione delle scritture contabili, oltre che in relazione all'elemento soggettivo.

Come noto, invero, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative: a) quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (cui è parificata l'omessa tenuta, anche parziale), che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; b) quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che presuppone (diversamente dalla prima ipotesi) un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321), che richiede il dolo generico (ex multis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Tuttavia, va al riguardo evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904, che ha censurato la sentenza impugnata che, a fronte di una contestazione di occultamento "ovvero" di irregolare tenuta delle scritture contabili, pur ritenendo consumato il primo, ne aveva motivato la sussistenza attraverso una "fusione" con la seconda, trasformandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario per l'occultamento; nonché Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611: "la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico"; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753).

Ebbene, nel caso di specie si registra innanzitutto un'incertezza ricostruttiva che traspare quanto alla effettiva sorte delle scritture contabili che dovrà quindi essere oggetto di puntuale disamina a fronte degli inerenti rilievi mossi con gli atti di gravame, non risultando le emergenze processuali, pur passate in rassegna, specificamente saggiate ai fini del raggiungimento di una conclusione univoca sul punto (trattandosi anche di comprendere se si sia di fronte all'ipotesi della sottrazione o dell'omessa tenuta rilevando in tale ultima ipotesi la differenza con la fattispecie della bancarotta semplice pure oggetto di doglianza).

Maggiore approfondimento s'impone altresì con riferimento alla verifica della ricorrenza della componente soggettiva della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica di cui alla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2 1.f., che - di là della non esattezza della contestazione imputativa che pur facendo riferimento alla condotta di sottrazione/omessa consegna delle scritture contabili aggancia la stessa alla impossibilità di ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio dell'impresa - richiede, a differenza di quanto afferma la sentenza impugnata, il dolo specifico e non generico.

La Corte di appello, a sua volta, pur avendo ravvisato la condotta della sottrazione/omessa consegna - integrante la fattispecie della bancarotta specifica - ha affermato che ai fini della integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale l'elemento psicologico va individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore; e passando a valutare il caso di specie, si è limitata ad affermare - nonostante la specifica doglianza sul punto - che la finalità di recare pregiudizio ai creditori fosse acclarata per essere stata la società in precedenza sottoposta a un'indagine per reati tributari che aveva visto coinvolti entrambi gli imputati, per essere stato omesso il deposito dei bilanci e per l'intervenuta cessione del ramo di azienda in favore di una ditta individuale non operativa il cui titolare era il figlio di [OSCURATO:PERSONA] (fattispecie non oggetto di contestazione valorizzabile ai fini che occupano) ove rapportata allo specifico contesto in cui si inserì).

2. Del pari fondato è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale non possono che valere innanzitutto i rilievi già posti in evidenza esaminando il ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Per essa, si aggiungono le ulteriori criticità evidenziate in ricorso afferenti la posizione specifica dell'imputata, che si agganciano al fatto che per lei si denuncia in primis la sua estraneità alla gestione della società per essere essa rimasta affidata esclusivamente al genitore [OSCURATO:PERSONA]; vieppiù incisiva dovrà, in ogni caso, essere la verifica della componente soggettiva nei suoi confronti, stante l'acclarato ruolo di amministratore di fatto in capo a [OSCURATO:PERSONA].

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, in relazione ad entrambi gli imputati, con rinvio ad altra sezione della Corte dì app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Gela del 16.06,2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 e 216 comma 1 n. 2 I. fall., condannandoli, rispettivamente, alla pena di anni tre e due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Secondo la rubrica, gli imputati, nella qualità, rispettivamente, di titolare di fatto e rappresentante legale della società [OSCURATO:SOCIETA]. - dichiarata fallita dal Tribunale di Gela con sentenza del 14.10.2015 - sottraevano, distruggevano o comunque omettevano di consegnare alla curatela fallimentare tutta la documentazione fiscale e contabile in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell'impresa. 2. Avverso la suindicata sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, per i motivi di seguito esposti. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza degli artt. 178 lett. c), 179 comma 1, 185 e 598 bis cod. proc. pen. Premesso che l'udienza del 18 marzo 2023 dinanzi alla Corte di appello si sarebbe dovuta celebrare in absentia, così come fissato nel decreto di citazione a giudizio, notificato alle parti in data 7.02.2023, essa è stata tuttavia celebrata in pubblica udienza con la sola presenza del procuratore generale e del difensore della coimputata [OSCURATO:PERSONA] in quanto, a seguito della richiesta di trattazione orale formulata da quest'ultimo, al difensore di [OSCURATO:PERSONA] non è pervenuta alcuna comunicazione. Inoltre, si osserva come tale difensore ha presentato le proprie conclusioni scritte dopo aver ricevuto la comunicazione dalla cancelleria della Corte di appello di copia delle conclusioni rassegnate dal procuratore generale e che l'art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dalla riforma Cartabia, impone l'obbligo di dare avviso dell'udienza in presenza a tutti i difensori dei coimputati. In tal modo si è dato luogo ad una nullità, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. comma 1, lett. c), a regime intermedio degli atti compiuti e della decisione adottata stante l'assenza del difensore di fiducia alla celebrazione dell'udienza, a nulla rilevando che alla medesima udienza sia stato presente un difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen., essendo pacifico che l'omesso avviso al difensore di fiducia determina un'invalidità di regime intermedio che non può essere sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio del difensore principale che non sia stato avvisato (Cass. Sez. V, n. 11756 del 14.02.2020) 3.2 Con il secondo motivo si contesta l'inosservanza degli artt. 111 comma 6 Cost., 125 comma 3, 546 lett. c), 581- 597 cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione. La Corte di appello, in ordine a specifiche e dettagliate censure evidenziate nell'atto d'appello, ha replicato in maniera del tutto fugace, limitandosi ad un mero e apodittico richiamo a quanto stabilito dal giudice di primo grado. 3.3. Con il terzo motivo, infine, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 216 comma 1 n. 2 L. fall , in particolare in relazione all'omessa specificazione degli elementi dai quali desumere l'elemento soggettivo del dolo specifico di cui all'art. 216 I. fall, tale da poter proco cedere ad una derubricazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 217 I. fall. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen., 187, 192, 533 comma 1 cod. proc. pen. e artt. 110 cod. pen. e 216 comma 1, n. 2 legge fall. La Corte di appello ha omesso di fornire un'adeguata motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputata, atteso che la stessa è soggetto estraneo ai fatti contestati essendo rimasta sempre al di fuori della gestione della società e di ogni dinamica aziendale. La circostanza per cui la ricorrente non ha mai espletato un alcun ruolo, né operativo e gestionale ovvero di mera cooperazione all'interno della società fallita, emerge anche dalle dichiarazioni rese in sede di istruttoria dibattimentale dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle medesime dichiarazioni dell'imputata. Si evidenzia come la Corte territoriale abbia fondato la responsabilità dell'imputata sulla base delle sole dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono influenzate dalla mera volontà di sottrarsi alla propria responsabilità ed addossarle alla propria figlia, con la quale non intrattiene più rapporti da anni. 4.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3, 187, 192 e 533 comma 1 cod. proc. pen. e artt. 43 cod. pen. e 216 comma 1, n. 3 legge fall. In particolare, si evidenzia che la sentenza impugnata non si è espressa concretamente sugli elementi che ineriscono al dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie di bancarotta documentale specifica contestata atteso che, nel caso di specie, non è emersa alcuna prova di operazioni di diminuzione dell'attivo o di gonfiamento del passivo da ricollegare all'incompleta o carente tenuta delle scritture contabili della società. Tra l'altro, si aggiunge, che l'imputata aveva cessato ogni rapporto sia con il padre coimputato sia con l'azienda almeno tre anni prima della dichiarazione di fallimento della società e che, come emerso dalle dichiarazioni della stessa ricorrente nonché dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questa non ha avuto alcun ruolo gestionale ed operativo ovvero di mera cooperazione all'interno dell'azienda, gestita esclusivamente dal titolare [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Con il terzo motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 comma 3, 187, 192 e 533 comma 1 cod. proc. pen. e artt. 216 comma 1, n. 2 e 217 legge fall. La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art.217 I. fall. connessa alla mancata indagine sull'elemento soggettivo ed oggettivo del reato. Invero, tale ultima fattispecie richiede la presenza di due presupposti — ovvero che la condotta deve essere stata tenuta negli ultimi tre anni di attività imprenditoriale e non deve avere il fine di impedire la ricostruzione delle attività imprenditoriali — che non sono stati in alcun modo accertati nel caso di specie. Infatti, sotto il primo profilo, la Corte territoriale si è limitata ad affermare come il curatore abbia accertato che la fallita non era in possesso dei beni mobili o immobili e che la stessa non aveva depositato i bilanci relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014: sul punto si contesta come in realtà la mancata redazione nei termini del bilancio d'esercizio non può definirsi come un estremo di bancarotta documentale essendo alquanto ricorrente nelle società di capitali, né è tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e il movimento degli affari. Nel caso di specie, non vi è dunque prova di sottrazione o distruzione di scritture contabili diverse ed ulteriori rispetto ai bilanci. La riqualificazione inoltre sarebbe dovuta avvenire non solo per l'assenza dell'elemento oggettivo richiesto dalla fattispecie per il perfezionarsi dell'illecito, ma anche per l'insussistenza della componente soggettiva. In assenza di un adeguato accertamento in ordine allo scopo perseguito dall'agente ed all'oggettiva finalizzazione della irregolarità e carenza delle scritture contabili, quest'ultima deve essere ricondotta all'ipotesi di bancarotta semplice e non alla più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale: nel caso di specie non vi è alcuna prova di operazioni di diminuzione dell'attivo o del gonfiamento del passivo da ricollegare in chiave teleologica all'incompleta o carente tenuta delle scritture contabili della società. §:I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati per le rispettive ragioni che verranno di seguito illustrate in relazione a ciascuno di essi. 1.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo è infondato, risultando dagli atti la comunicazione tramite p.e.c. al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento di appello, evidentemente intervenuto a seguito della trasformazione del rito cartolare in quello partecipato. 1.2. Fondati sono invece gli altri motivi di ricorso. Innanzitutto la sentenza impugnata - a fronte di una contestazione che ascrive la condotta di sottrazione/omessa consegna al curatore delle scritture contabili e del rilievo difensivo che si appunta sul mancato raggiungimento della prova della sorte di tali scritture, contestando in ogni caso la configurabilità del necessario dolo specifico - la sentenza impugnata non affronta - come eccepito in ricorso - in maniera adeguata tali aspetti, né essi erano stati adeguatamente verificati da parte del tribunale nella pronuncia di primo grado. Ed invero, la ricostruzione degli eventi succedutisi, solta attraverso la disamina delle risultanze processuali passate in rassegna - contenuta nelle conformi pronunce di merito - non consente di superare le criticità indicate in appello che, al pari di quelle indicate in ricorso, sollevano diversi dubbi circa la effettiva destinazione e collocazione delle scritture contabili, oltre che in relazione all'elemento soggettivo. Come noto, invero, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative: a) quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (cui è parificata l'omessa tenuta, anche parziale), che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; b) quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che presuppone (diversamente dalla prima ipotesi) un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321), che richiede il dolo generico (ex multis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Tuttavia, va al riguardo evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904, che ha censurato la sentenza impugnata che, a fronte di una contestazione di occultamento "ovvero" di irregolare tenuta delle scritture contabili, pur ritenendo consumato il primo, ne aveva motivato la sussistenza attraverso una "fusione" con la seconda, trasformandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario per l'occultamento; nonché Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611: "la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico"; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753). Ebbene, nel caso di specie si registra innanzitutto un'incertezza ricostruttiva che traspare quanto alla effettiva sorte delle scritture contabili che dovrà quindi essere oggetto di puntuale disamina a fronte degli inerenti rilievi mossi con gli atti di gravame, non risultando le emergenze processuali, pur passate in rassegna, specificamente saggiate ai fini del raggiungimento di una conclusione univoca sul punto (trattandosi anche di comprendere se si sia di fronte all'ipotesi della sottrazione o dell'omessa tenuta rilevando in tale ultima ipotesi la differenza con la fattispecie della bancarotta semplice pure oggetto di doglianza). Maggiore approfondimento s'impone altresì con riferimento alla verifica della ricorrenza della componente soggettiva della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica di cui alla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2 1.f., che - di là della non esattezza della contestazione imputativa che pur facendo riferimento alla condotta di sottrazione/omessa consegna delle scritture contabili aggancia la stessa alla impossibilità di ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio dell'impresa - richiede, a differenza di quanto afferma la sentenza impugnata, il dolo specifico e non generico. La Corte di appello, a sua volta, pur avendo ravvisato la condotta della sottrazione/omessa consegna - integrante la fattispecie della bancarotta specifica - ha affermato che ai fini della integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale l'elemento psicologico va individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore; e passando a valutare il caso di specie, si è limitata ad affermare - nonostante la specifica doglianza sul punto - che la finalità di recare pregiudizio ai creditori fosse acclarata per essere stata la società in precedenza sottoposta a un'indagine per reati tributari che aveva visto coinvolti entrambi gli imputati, per essere stato omesso il deposito dei bilanci e per l'intervenuta cessione del ramo di azienda in favore di una ditta individuale non operativa il cui titolare era il figlio di [OSCURATO:PERSONA] (fattispecie non oggetto di contestazione valorizzabile ai fini che occupano) ove rapportata allo specifico contesto in cui si inserì). 2. Del pari fondato è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale non possono che valere innanzitutto i rilievi già posti in evidenza esaminando il ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Per essa, si aggiungono le ulteriori criticità evidenziate in ricorso afferenti la posizione specifica dell'imputata, che si agganciano al fatto che per lei si denuncia in primis la sua estraneità alla gestione della società per essere essa rimasta affidata esclusivamente al genitore [OSCURATO:PERSONA]; vieppiù incisiva dovrà, in ogni caso, essere la verifica della componente soggettiva nei suoi confronti, stante l'acclarato ruolo di amministratore di fatto in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, in relazione ad entrambi gli imputati, con rinvio ad altra sezione della Corte dì app
Sentenza Cassazione n. 10147/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris