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CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 30043/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21133-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], ASOCIO 1740 [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1445/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 133/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 21133/2018 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva visto respinto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione le aveva chiesto il pagamento della somma di C 245.000,00 sulla base di due documenti dalla ricorrente poi disconosciuti.

2. La Corte territoriale ha preso atto del fatto che alla base del decreto vi erano due documenti (l'elenco appropriazioni patrimoniali ed il riconoscimento dei prelievi ed impegno a presentare un piano di rientro) i quali risultavano sottoscritti dalla Franzoni la cui sottoscrizione era stata verificata giudizialmente.

2.1. Inoltre, il giudice di appello ha verificato che dal verbale di assemblea del 24.9.2013 avente ad oggetto la revoca della coamministratrice Franzoni e dal successivo verbale del 10.3.2013 (rectius 2014), versati in atti, risultavano le somme di cui si era appropriata e che erano state chiesta in restituzione con il decreto ingiuntivo.

2.2. Con la sentenza si è posto in evidenza che le contestazioni mosse alla perizia grafologica espletata, supportate dalla richiesta di ulteriore istruttoria, non erano dirette a dimostrare l'insussistenza dei fatti contestati né tanto meno quanto era risultato dai verbali assembleari in atti.

2.3. Si è poi ritenuto inverosimile e poco credibile che la firma dei documenti e dei verbali fosse stata posta "in bianco" e si è confermata poi la natura di atto di ricognizione di debito dei documenti con la conseguenza che l'onere della prova della fondatezza del rapporto sottostante ne era risultato invertito e si è evidenziato che tale prova non era mai stata offerta, neppure a livello indiziario.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], notificato alla società il 6 luglio 2018, affidato a due motivi.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha opposto difese con controricorso notificato 1'11 settembre 2018. r.g. n.21133/2018 [OSCURATO:PERSONA]

4. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione che è stato notificato tardivamente solo 1'11 settembre 2018 laddove il termine, che non soffre la sospensione del periodo feriale trattandosi di controversia in materia di lavoro, era scaduto il 16 agosto dello stesso anno.

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., 2727, 2729 e 2697 c.c. in relazione all'art. 1988 c.c. ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c..

L'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza e la sua illogicità e palese erroneità per aver ritenuto provato il debito della Franzoni sulla base della CTU omettendo di motivare sulla mancata valutazione di circostanze documentali contraddittorie con riguardo all'esistenza del riconoscimento del debito anche con riguardo al suo esatto ammontare.

5.1. Sostiene la ricorrente che dalla consulenza disposta nel giudizio non era possibile evincere quale fosse la successione temporale con la quale era stata apposta la firma e redatto il contenuto.

Ritiene pertanto che, già solo per questo ne risulterebbe incerta la valenza probatoria e la sentenza sarebbe affetta da un vizio logico e da un'erronea ricostruzione dei fatti.

6. Le censure mosse alla sentenza con il primo motivo di ricorso sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

6.1. Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze r.g. n.21133/2018 processuali (cfr. per tutte Cass. sez. u. 07/04/2014 n. 8053 e recentemente Cass. 25/09/2018 n. 22598 03/03/2022 n. 7090) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..

6.2. Peraltro, per escludere l'inammissibilità della censura che denunci un vizio di motivazione nell'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 - ter comma 5 c.p.c., il ricorrente in cassazione deve indicare, e nella specie non vi ha provveduto, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016 n. 26774 e più recentemente anche Cass.06/08/2019 n. 20994).

Anche per tale aspetto le censure di vizio di motivazione sono perciò inammissibili.

6.3. Neppure è fondata la censura nella parte in cui ricorrente si lamenta la mancata ammissione delle istanze istruttorie volte a confutare l'esistenza di una condotta appropriativa e si denuncia il limitato valore probatorio della perizia grafologica.

E', infatti, riservata al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass.08/08/2019 n. 21187 ed anche Cass. 10/06/2014 n. 13054).

7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt.116 e 210 c.p.c. in relazione all'art. 1988 c.c. ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. oltre che l'omessa motivazione e omesso esame dei fatti ex art. 360 n. 5 c.p.c..

Sostiene la ricorrente che non aveva altro mezzo per dimostrare che le somme non erano mai uscite dai conti della società che chiedere, come aveva chiesto, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei bilanci della società degli anni dal 2006 al 2013 oltre che l'ammissione di una consulenza contabile sui movimenti bancari della società stessa reiterando anche le richieste di ammissione della prova testimoniale.

8. Anche tale motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.r.g. n.21133/2018

8.1. Con riguardo alla denuncia di vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la sentenza è qui sufficiente rinviare alle considerazioni già svolte con riferimento al precedente motivo per confermarne l'inammissibilità.

8.2. Quanto all'accertamento del debito in capo alla odierna ricorrente e ai mezzi di prova ritenuti idonei ad escluderne l'esistenza e di cui si lamenta la mancata ammissione, va ricordato che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr. Cass. 13/10/2016 n. 20689).

8.3. Grava su chi contesti l'esistenza del credito l'onere di dimostrare l'inesistenza del rapporto sostanziale sottostante la ricognizione.

Sebbene con il ricorso ci si dolga della mancata ammissione della richiesta di esibizione di documenti ( e tra questi i conti correnti bancari della società) oltre che della mancata ammissione delle prove tuttavia si trascura di considerare che la Corte territoriale ha preso in esame le richieste formulate e, seppur sinteticamente, ha dato atto di averle valutate, esercitando il potere discrezionale attribuitole, ed ha, al pari del primo giudice, motivatamente ritenuto che le prove richieste non erano idonee a dimostrare l'insussistenza dei fatti ed a contrastare il contenuto dei verbali assembleari dai quali emergeva l'accertamento del debito e la sua riferibilità alla Franzoni.

8.4. Va qui ribadito che la mancata ammissione di prove può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, r.g. n.21133/2018 quindi, se la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 07/03/2017, n. 5654 e anche Cass. n.9985 del 2018).

Va poi qui ribadito che la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa (cfr. Cass. 02/12/2021 n. 38062).

Inoltre, qualora il ricorrente denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l' officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, dì avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio e qui non lo ha fatto (cfr. Cass.10/09/2019 n. 22628).

9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Alla tardività del controricorso consegue che non occorre liquidare spese in favore della parte intimata.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.r.g. n.21133/2018 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21133-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], ASOCIO 1740 [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1445/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 133/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 21133/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva visto respinto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione le aveva chiesto il pagamento della somma di C 245.000,00 sulla base di due documenti dalla ricorrente poi disconosciuti. 2. La Corte territoriale ha preso atto del fatto che alla base del decreto vi erano due documenti (l'elenco appropriazioni patrimoniali ed il riconoscimento dei prelievi ed impegno a presentare un piano di rientro) i quali risultavano sottoscritti dalla Franzoni la cui sottoscrizione era stata verificata giudizialmente. 2.1. Inoltre, il giudice di appello ha verificato che dal verbale di assemblea del 24.9.2013 avente ad oggetto la revoca della coamministratrice Franzoni e dal successivo verbale del 10.3.2013 (rectius 2014), versati in atti, risultavano le somme di cui si era appropriata e che erano state chiesta in restituzione con il decreto ingiuntivo. 2.2. Con la sentenza si è posto in evidenza che le contestazioni mosse alla perizia grafologica espletata, supportate dalla richiesta di ulteriore istruttoria, non erano dirette a dimostrare l'insussistenza dei fatti contestati né tanto meno quanto era risultato dai verbali assembleari in atti. 2.3. Si è poi ritenuto inverosimile e poco credibile che la firma dei documenti e dei verbali fosse stata posta "in bianco" e si è confermata poi la natura di atto di ricognizione di debito dei documenti con la conseguenza che l'onere della prova della fondatezza del rapporto sottostante ne era risultato invertito e si è evidenziato che tale prova non era mai stata offerta, neppure a livello indiziario. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], notificato alla società il 6 luglio 2018, affidato a due motivi. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha opposto difese con controricorso notificato 1'11 settembre 2018. r.g. n.21133/2018 [OSCURATO:PERSONA] 4. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione che è stato notificato tardivamente solo 1'11 settembre 2018 laddove il termine, che non soffre la sospensione del periodo feriale trattandosi di controversia in materia di lavoro, era scaduto il 16 agosto dello stesso anno. 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., 2727, 2729 e 2697 c.c. in relazione all'art. 1988 c.c. ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. L'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza e la sua illogicità e palese erroneità per aver ritenuto provato il debito della Franzoni sulla base della CTU omettendo di motivare sulla mancata valutazione di circostanze documentali contraddittorie con riguardo all'esistenza del riconoscimento del debito anche con riguardo al suo esatto ammontare. 5.1. Sostiene la ricorrente che dalla consulenza disposta nel giudizio non era possibile evincere quale fosse la successione temporale con la quale era stata apposta la firma e redatto il contenuto. Ritiene pertanto che, già solo per questo ne risulterebbe incerta la valenza probatoria e la sentenza sarebbe affetta da un vizio logico e da un'erronea ricostruzione dei fatti. 6. Le censure mosse alla sentenza con il primo motivo di ricorso sono in parte inammissibili ed in parte infondate. 6.1. Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze r.g. n.21133/2018 processuali (cfr. per tutte Cass. sez. u. 07/04/2014 n. 8053 e recentemente Cass. 25/09/2018 n. 22598 03/03/2022 n. 7090) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. 6.2. Peraltro, per escludere l'inammissibilità della censura che denunci un vizio di motivazione nell'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 - ter comma 5 c.p.c., il ricorrente in cassazione deve indicare, e nella specie non vi ha provveduto, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016 n. 26774 e più recentemente anche Cass.06/08/2019 n. 20994). Anche per tale aspetto le censure di vizio di motivazione sono perciò inammissibili. 6.3. Neppure è fondata la censura nella parte in cui ricorrente si lamenta la mancata ammissione delle istanze istruttorie volte a confutare l'esistenza di una condotta appropriativa e si denuncia il limitato valore probatorio della perizia grafologica. E', infatti, riservata al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass.08/08/2019 n. 21187 ed anche Cass. 10/06/2014 n. 13054). 7. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt.116 e 210 c.p.c. in relazione all'art. 1988 c.c. ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. oltre che l'omessa motivazione e omesso esame dei fatti ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che non aveva altro mezzo per dimostrare che le somme non erano mai uscite dai conti della società che chiedere, come aveva chiesto, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei bilanci della società degli anni dal 2006 al 2013 oltre che l'ammissione di una consulenza contabile sui movimenti bancari della società stessa reiterando anche le richieste di ammissione della prova testimoniale. 8. Anche tale motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.r.g. n.21133/2018 8.1. Con riguardo alla denuncia di vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la sentenza è qui sufficiente rinviare alle considerazioni già svolte con riferimento al precedente motivo per confermarne l'inammissibilità. 8.2. Quanto all'accertamento del debito in capo alla odierna ricorrente e ai mezzi di prova ritenuti idonei ad escluderne l'esistenza e di cui si lamenta la mancata ammissione, va ricordato che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr. Cass. 13/10/2016 n. 20689). 8.3. Grava su chi contesti l'esistenza del credito l'onere di dimostrare l'inesistenza del rapporto sostanziale sottostante la ricognizione. Sebbene con il ricorso ci si dolga della mancata ammissione della richiesta di esibizione di documenti ( e tra questi i conti correnti bancari della società) oltre che della mancata ammissione delle prove tuttavia si trascura di considerare che la Corte territoriale ha preso in esame le richieste formulate e, seppur sinteticamente, ha dato atto di averle valutate, esercitando il potere discrezionale attribuitole, ed ha, al pari del primo giudice, motivatamente ritenuto che le prove richieste non erano idonee a dimostrare l'insussistenza dei fatti ed a contrastare il contenuto dei verbali assembleari dai quali emergeva l'accertamento del debito e la sua riferibilità alla Franzoni. 8.4. Va qui ribadito che la mancata ammissione di prove può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, r.g. n.21133/2018 quindi, se la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 07/03/2017, n. 5654 e anche Cass. n.9985 del 2018). Va poi qui ribadito che la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa (cfr. Cass. 02/12/2021 n. 38062). Inoltre, qualora il ricorrente denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l' officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, dì avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio e qui non lo ha fatto (cfr. Cass.10/09/2019 n. 22628). 9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Alla tardività del controricorso consegue che non occorre liquidare spese in favore della parte intimata. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.r.g. n.21133/2018 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo
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