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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 43232/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1266/2018 in data 20/09/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 20/09/2021, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], disponeva l'assegnazione alla polizia giudiziaria di alcuni automezzi colpiti da sequestro preventivo d'urgenza, successivamente convalidato, disposto nell'ambito del proc. [OSCURATO:PERSONA] 1936/2017: tra questi, l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 4S, tg.

MAC 1969 intestata a C & C [OSCURATO:PERSONA], con sede in Theresienhohe 28, Monaco di Baviera (Germania), il cui amministratore risulta essere [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso in appello, lamentandosi quanto segue.

Primo motivo: inapplicabilità della normativa antimafia non essendo né la succitata società né il suo amministratore, indagati o imputati di reati di mafia.

Secondo motivo: il provvedimento impugnato è privo di validità dovendo lo stesso essere notificato all'interessato o al titolare del bene ex art. 27 d.lgs. 159/2011: provvedimento che, peraltro, era stato notificato a tale sig.ra [OSCURATO:PERSONA], moglie separata del Casile, che non aveva e non ha alcun titolo nella vicenda, non essendo né comproprietaria del bene, né avendo mai assunto la stessa la custodia dell'autovettura.

Terzo motivo: nessuna misura cautelare reale era stata precedentemente disposta nei confronti dei beni della C & C [OSCURATO:PERSONA], con conseguente difetto dei presupposti di cui all'art. 40, comma 5 bis, d.lgs. 159/2011.

3. Il ricorso è di competenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] a cui vanno trasmessi gli atti per il prosieguo.

P.Q.M.

Rilevato che contro il provvedimento emesso in data 20/09/2021 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risulta proposto un atto di appello, non un ricorso per cassazione dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il prosieguo.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1266/2018 in data 20/09/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20/09/2021, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], disponeva l'assegnazione alla polizia giudiziaria di alcuni automezzi colpiti da sequestro preventivo d'urgenza, successivamente convalidato, disposto nell'ambito del proc. [OSCURATO:PERSONA] 1936/2017: tra questi, l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 4S, tg. MAC 1969 intestata a C & C [OSCURATO:PERSONA], con sede in Theresienhohe 28, Monaco di Baviera (Germania), il cui amministratore risulta essere [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso in appello, lamentandosi quanto segue. Primo motivo: inapplicabilità della normativa antimafia non essendo né la succitata società né il suo amministratore, indagati o imputati di reati di mafia. Secondo motivo: il provvedimento impugnato è privo di validità dovendo lo stesso essere notificato all'interessato o al titolare del bene ex art. 27 d.lgs. 159/2011: provvedimento che, peraltro, era stato notificato a tale sig.ra [OSCURATO:PERSONA], moglie separata del Casile, che non aveva e non ha alcun titolo nella vicenda, non essendo né comproprietaria del bene, né avendo mai assunto la stessa la custodia dell'autovettura. Terzo motivo: nessuna misura cautelare reale era stata precedentemente disposta nei confronti dei beni della C & C [OSCURATO:PERSONA], con conseguente difetto dei presupposti di cui all'art. 40, comma 5 bis, d.lgs. 159/2011. 3. Il ricorso è di competenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] a cui vanno trasmessi gli atti per il prosieguo. P.Q.M. Rilevato che contro il provvedimento emesso in data 20/09/2021 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risulta proposto un atto di appello, non un ricorso per cassazione dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il prosieguo. Così deciso in R
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