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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 1987

Cassazione n. 31807/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3A ADNAN nato il 08/11/1987 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensori di fiducia, per a cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila il 7 maggio 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Chieti 1'8 febbraio 2018 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2-bis e 2-sexíes, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso, con i quali deduce: 1) violazione di legge in relazione alla mancata riconduzione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. b); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ragione dell'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.); 3) difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagina 3 della sentenza impugnata), con particolare riferimento al carattere allarmante e incontrollato della condotta di guida, nonché avuto riguardo all'assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato e ai precedenti penali da cui risulta gravato.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3A ADNAN nato il 08/11/1987 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensori di fiducia, per a cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila il 7 maggio 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Chieti 1'8 febbraio 2018 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2-bis e 2-sexíes, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso, con i quali deduce: 1) violazione di legge in relazione alla mancata riconduzione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. b); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ragione dell'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.); 3) difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagina 3 della sentenza impugnata), con particolare riferimento al carattere allarmante e incontrollato della condotta di guida, nonché avuto riguardo all'assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato e ai precedenti penali da cui risulta gravato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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