CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 43516/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di VALCHERA Paolo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/6/2019 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore e procuratore speciale del ricorrente che ha prodotto accettazione della remissione di querela ed ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di truffa - articolando a motivi della impugnazione: 1.1. violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di truffa, per avere la Corte riconosciuto gli artifizi atti ad indurre in errore il disponente (euro mille consegnati quale acconto di prestazione professionale in esecuzione) nella condotta professionale conseguente alla assunzione di una obbligazione di mezzi e non di risultato, avendo il professionista solo assunto l'impegno di seguire l'assistito nell'incanto della sua abitazione, offrendo così la propria consulenza professionale; peraltro, come emerge con chiarezza dal testo motivazionale della sentenza di promo grado, a tutto voler concedere, l'iniziale intento dell'imputato, corrispondente all'impegno assunto, mutò direzione verso l'acquisto autonomo dell'abitazione al terzo incanto solo successivamente al conseguimento del profitto (acconto di euro mille), a seguito del sopralluogo presso l'abitazione oggetto di procedura concorsuale; 1.2. violazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la Corte sopravvalutato le prove dichiarative a carico, illogicamente svalutando e pretermettendo quelle a discarico, ed aver così qualificato le condotte contestate come caratterizzate da artifizi e raggiri in luogo di una semplice consulenza legale, esauritasi nel consiglio di seguire una determinata procedura di partecipazione all'incanto; 1.3. vizio di motivazione per omissione nella giustificazione razionale della misura della sanzione applicata, irragionevolmente discosta dal minimo edittale: 1.4. medesimi vizi sono denunciati in relazione alla misura del risarcimento del danno riconosciuto, non ancorato alle emergenze processuali. 2. In data 4 ottobre 2021 il ricorrente ha depositato verbale di accettazione della remissione di querela sottoscritta dalla querelante. Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista. 3. A seguito dell'acquisita remissione di querela con relativa accettazione (in data 4 ottobre 2021), va dichiarata l'estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681). Pertanto, avuto riguardo alla remissione della querela da parte della persona offesa ed alla accettazione proveniente dall'imputato, deve dichiararsi l'estinzione del reato contestato al ricorrente. 4. Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]