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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 42318/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L'4wvuL49,2PA7c Gcriv - Ri/v Via cum re,v2-c-ve.,9 PROCEDIEMTNO A [OSCURATO:PERSONA]. tréitity i4-€14.feRser-e, [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] propone appello avverso la sentenza emessa in data 12.12.2023 dal Tribunale di Patti, con la quale era stata riconosciuta la penale responsabilità con esclusione della punibilità per la contravvenzione di cui all'art.697 cod. pen. commessa a Sant'Agata di Militello il 12.12.2020, stante la ritenuta "particolare tenuità del fatto" di omessa denuncia alle autorità di pubblica sicurezza della detenzione di n. 50 munizioni calibro 44 magnum per revolver.

L'atto di appello è stato riqualificato ricorso dalla Corte di appello di Messina in data 2.7.2024.

2. Il motivo dell'impugnazione si è incentrata sul fatto che il giudice avrebbe omesso di motivare relativamente alla concreta offensività della condotta.

Evidenzia il ricorrente che la denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza del possesso delle munizioni era avvenuta in forma orale al Commissariato di polizia ed era stata presentata dall'imputato con un ritardo di 14 giorni.

E, proprio dopo la segnalazione, era avvenuto il controllo di polizia.

Di conseguenza l'imputato andava assolto perché il fatto non sussiste o in via subordinata perché non costituisce reato o infine ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 2.

L'atto di impugnazione è stato firmato dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] non iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti.

Successivamente alla riqualificazione dell'appello in ricorso, l'imputato ha nominato l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] cassazionista, che ha presentato memoria adesiva alla requisitoria del Procuratore generale di accoglimento del ricorso.

Il ricorso per il Procuratore generale è fondato, perché la Corte costituzionale ha più volte precisato che il principio di offensività opera su due piani: quello della previsione normativa — donde il legislatore deve prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale ("offensività in astratto") — e quello dell'applicazione giurisprudenziale ("offensività in concreto"), quale criterio interpretativo/applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato (Corte Cost. n. 265 del 2005).

Pertanto, il giudice è tenuto a valutare, nell'ottica dell'idoneità dell'azione a ledere o mettere in pericolo l'interesse presidiato dalla norma penale, anche l'offensività in concreto della condotta, qualora ci si trovi di fronte a comportamenti di minima entità, che non appaiono ledere il bene giuridico tutelato.Infatti, nel caso di specie, difetterebbe la valutazione del rapporto tra gli effettivi connotati della condotta tenuta (denuncia orale) e la lesione del bene giuridico tutelato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., perché non è stato redatto e sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

Il vizio non appare superato dalla nomina successiva dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], né dal deposito in data 26.9.2024 della nota adesiva alle conclusioni del procuratore generale.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il principio di conversione dell'atto di impugnazione di cui all'art. 568 cod. proc. pen. è espressione di principi generali per i quali la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei criteri formali e sostanziali dell'atto convertito, altrimenti vi sarebbe una sostanziale elusione dell'art. 613 c.p.p.

È quindi inammissibile il ricorso per cassazione allorché, proposta come appello l'impugnazione da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il giudice adito l'abbia correttamente qualificata ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice dì legittimità; inammissibilità che sì estende anche ai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998; Sez. 4, del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256835; Sez. 1, n. 38293 del 16/09/2004, Oliari, Rv. 229737).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare equo determinare in euro 3000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L'4wvuL49,2PA7c Gcriv - Ri/v Via cum re,v2-c-ve.,9 PROCEDIEMTNO A [OSCURATO:PERSONA]. tréitity i4-€14.feRser-e, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] propone appello avverso la sentenza emessa in data 12.12.2023 dal Tribunale di Patti, con la quale era stata riconosciuta la penale responsabilità con esclusione della punibilità per la contravvenzione di cui all'art.697 cod. pen. commessa a Sant'Agata di Militello il 12.12.2020, stante la ritenuta "particolare tenuità del fatto" di omessa denuncia alle autorità di pubblica sicurezza della detenzione di n. 50 munizioni calibro 44 magnum per revolver. L'atto di appello è stato riqualificato ricorso dalla Corte di appello di Messina in data 2.7.2024. 2. Il motivo dell'impugnazione si è incentrata sul fatto che il giudice avrebbe omesso di motivare relativamente alla concreta offensività della condotta. Evidenzia il ricorrente che la denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza del possesso delle munizioni era avvenuta in forma orale al Commissariato di polizia ed era stata presentata dall'imputato con un ritardo di 14 giorni. E, proprio dopo la segnalazione, era avvenuto il controllo di polizia. Di conseguenza l'imputato andava assolto perché il fatto non sussiste o in via subordinata perché non costituisce reato o infine ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 2. L'atto di impugnazione è stato firmato dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] non iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti. Successivamente alla riqualificazione dell'appello in ricorso, l'imputato ha nominato l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] cassazionista, che ha presentato memoria adesiva alla requisitoria del Procuratore generale di accoglimento del ricorso. Il ricorso per il Procuratore generale è fondato, perché la Corte costituzionale ha più volte precisato che il principio di offensività opera su due piani: quello della previsione normativa — donde il legislatore deve prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale ("offensività in astratto") — e quello dell'applicazione giurisprudenziale ("offensività in concreto"), quale criterio interpretativo/applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato (Corte Cost. n. 265 del 2005). Pertanto, il giudice è tenuto a valutare, nell'ottica dell'idoneità dell'azione a ledere o mettere in pericolo l'interesse presidiato dalla norma penale, anche l'offensività in concreto della condotta, qualora ci si trovi di fronte a comportamenti di minima entità, che non appaiono ledere il bene giuridico tutelato.Infatti, nel caso di specie, difetterebbe la valutazione del rapporto tra gli effettivi connotati della condotta tenuta (denuncia orale) e la lesione del bene giuridico tutelato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., perché non è stato redatto e sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Il vizio non appare superato dalla nomina successiva dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], né dal deposito in data 26.9.2024 della nota adesiva alle conclusioni del procuratore generale. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il principio di conversione dell'atto di impugnazione di cui all'art. 568 cod. proc. pen. è espressione di principi generali per i quali la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei criteri formali e sostanziali dell'atto convertito, altrimenti vi sarebbe una sostanziale elusione dell'art. 613 c.p.p. È quindi inammissibile il ricorso per cassazione allorché, proposta come appello l'impugnazione da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il giudice adito l'abbia correttamente qualificata ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice dì legittimità; inammissibilità che sì estende anche ai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998; Sez. 4, del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256835; Sez. 1, n. 38293 del 16/09/2004, Oliari, Rv. 229737). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare equo determinare in euro 3000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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