CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 00886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto aspecificamente formulato e proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi nella sollecitazione di una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative dell'applicazione sia della riconosciuta recidiva (reiterata, specifica ed infra-quinquennale), che del giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche all'esito della correlativa operazione di bilanciamento, sebbene l'esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da una adeguata ed affatto illogica motivazione (pagg. 5-6), che ha preso in esame e puntualmente disatteso le deduzioni difensive in sede di gravame formulate, spiegando, con una serie di argomenti non censurabili in questa Sede, i motivi per i quali i vari elementi sintomatici della contestata recidiva dovevano ritenersi configurabili e non consentivano una diversa valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel caso di specie; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Anna CristOolo [OSCURATO:PERSONA] r91A