CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 11842/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, in data 02/03/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità a carico dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità,poiché non risulta essere scandito da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in proposito, pag. 4 e 5 sull'assenza in seno alla s.r.l. del ricorrente di dipendenti e sulla mancanza di elementi, neppure allegati dall'imputato, da cui desumere che la società di cui era responsabile si avvalesse dell'opera di terzi); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di truffa, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato connotata da lineare e coerente logicità, conforme alla disamina dei dati probatori, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità sulla differenza tra le fattispecie di insolvenza fraudolenta e di truffa (cfr. Sez. 7, n. 33299 del 27/03/2018, Carriero, Rv. 273701); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile Autostrade per l'Italia che si liquidano nella misura complessiva di 1000,00 euro, tenuto conto del contributo fornito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. 3che liquida in complessivi euro 1000 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]