CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 48142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 25/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio resa in data 07/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del prevenuto sulla scorta di un compendio probatorio presuntivamente insufficiente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto ampiamente provato l'assunto accusatorio, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive; difatti, per quel che concerne l'elemento oggettivo del reato, la Corte di appello ha valorizzato l'indiscussa circostanza secondo cui l'imputato sia stato trovato in pieno possesso di beni compendio di furto, in danno del vicino di casa [OSCURATO:PERSONA], rinvenuti nel terrazzo della sua abitazione ed accessibile solo attraverso il suo stesso appartamento; quanto all'elemento psicologico, la Corte territoriale - in concordanza con il primo giudice - ha puntualizzato come la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni si è evinta agevolmente tenendo in considerazione che il BARBA, al momento della commissione del furto in suo danno, si fosse rivolto al GRAVA per chiedergli se avesse notizie di quei beni; ne consegue che l'odierno ricorrente era, pertanto, pienamente consapevole della provenienza delittuosa di quegli oggetti, in adesione - peraltro - al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce piena prova della conoscenza dell'illecita provenienza. Cfr. sul punto Cass. Sez. 2, Sent. n. 52271 del 10/11/2016); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2