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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16181/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 25 giugno 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, dall'essere stato commesso da più di cinque persone e approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per effetto del travisamento delle dichiarazioni rese dal coundagato [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio.

Il coindagato aveva riconosciuto in fotografia l'odierno ricorrente, ma, sostiene quest'ultimo, egli non aveva mai dichiarato di averlo incontrato di persona in precedenza, cosicché le sue dichiarazioni non erano credibili.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 61, n. 5, e 62-bis cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod, pen. e al diniego delle attenuanti generiche.

2.2.1. Quanto alla citata aggravante, la Corte di appello si è limitata a dare atto che il delitto di furto era stato commesso nottetempo, senza specificare le circostanze del caso concreto che consentivano di affermare che l'orario notturno avesse effettivamente ostacolato la privata o pubblica difesa nel caso specifico. 2.2.2.

Relativamente alle attenuanti generiche, la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato il loro diniego, affermando che non ricorrevano elementi favorevoli al reo ed omettendo di confrontarsi con gli argomenti addotti nell'atto di appello al fine di invocare l'applicazione delle predette attenuanti.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregannotti, Rv. 26505301 relativa a fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 2015, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).

Nel caso di specie il ricorrente non ha riprodotto nel ricorso gli atti processuali necessari a valutare la fondatezza del motivo, né li ha allegati all'atto introduttivo del presente grado di giudizio e nemmeno ha indicato gli elementi utili al loro rintraccio nel fascicolo processuale, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Inoltre, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Deve pure osservarsi che in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché l'errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul «significante» e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Nel caso di specie, lo stesso ricorrente ammette nel suo atto introduttivo che il coindagato non ha affermato, ma neppure ha escluso di averlo personalmente incontrato, cosicché l'errore lamentato dal ricorrente non ha ad oggetto la percezione delle dichiarazioni rese dal coindagato, ossia il «significante», ma il loro significato.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

4.1. Esso è manifestamente infondato„ laddove afferma che la Corte di appello avrebbe applicato l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. sulla base di una valutazione astratta basata sul mero orario notturno, poiché essa ha spiegato le ragioni per le quali, nel caso di specie, la commissione del reato in tempo di notte ha concretamente agevolato la commissione del delitto.

4.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, questa Corte di cassazione ha più volte affermato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Anche in relazione al diniego delle attenuanti la Corte di appello ha ampiamente illustrato le ragioni ostative, cosicché il motivo è manifestamente infondato. jf

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 25 giugno 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, dall'essere stato commesso da più di cinque persone e approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per effetto del travisamento delle dichiarazioni rese dal coundagato [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio. Il coindagato aveva riconosciuto in fotografia l'odierno ricorrente, ma, sostiene quest'ultimo, egli non aveva mai dichiarato di averlo incontrato di persona in precedenza, cosicché le sue dichiarazioni non erano credibili. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 61, n. 5, e 62-bis cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod, pen. e al diniego delle attenuanti generiche. 2.2.1. Quanto alla citata aggravante, la Corte di appello si è limitata a dare atto che il delitto di furto era stato commesso nottetempo, senza specificare le circostanze del caso concreto che consentivano di affermare che l'orario notturno avesse effettivamente ostacolato la privata o pubblica difesa nel caso specifico. 2.2.2. Relativamente alle attenuanti generiche, la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato il loro diniego, affermando che non ricorrevano elementi favorevoli al reo ed omettendo di confrontarsi con gli argomenti addotti nell'atto di appello al fine di invocare l'applicazione delle predette attenuanti. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregannotti, Rv. 26505301 relativa a fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 2015, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Nel caso di specie il ricorrente non ha riprodotto nel ricorso gli atti processuali necessari a valutare la fondatezza del motivo, né li ha allegati all'atto introduttivo del presente grado di giudizio e nemmeno ha indicato gli elementi utili al loro rintraccio nel fascicolo processuale, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Inoltre, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Deve pure osservarsi che in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché l'errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul «significante» e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Nel caso di specie, lo stesso ricorrente ammette nel suo atto introduttivo che il coindagato non ha affermato, ma neppure ha escluso di averlo personalmente incontrato, cosicché l'errore lamentato dal ricorrente non ha ad oggetto la percezione delle dichiarazioni rese dal coindagato, ossia il «significante», ma il loro significato. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. Esso è manifestamente infondato„ laddove afferma che la Corte di appello avrebbe applicato l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. sulla base di una valutazione astratta basata sul mero orario notturno, poiché essa ha spiegato le ragioni per le quali, nel caso di specie, la commissione del reato in tempo di notte ha concretamente agevolato la commissione del delitto. 4.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, questa Corte di cassazione ha più volte affermato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Anche in relazione al diniego delle attenuanti la Corte di appello ha ampiamente illustrato le ragioni ostative, cosicché il motivo è manifestamente infondato. jf 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI
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