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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 22887/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 04/03/2021 del Tribunale di Siracusa, esclusa la contestata recidiva, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina impropria aggravata in concorso, rideterminando la pena inflitta all'imputato in tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 620,00 di multa.

Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione relativamente all'affermazione della propria responsabilità penale; preliminarmente, si deve rilevare la tardività del ricorso; a tale riguardo, si deve osservare che: a) nel caso, previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., in cui il giudice, essendo la stesura della motivazione particolarmente complessa, indichi nel dispositivo un termine più lungo di quello del quindicesimo giorno da quello della pronuncia - come è avvenuto nella specie in cui la Corte d'appello di Catania ha indicato il termine del novantesimo giorno da quello della pronuncia - il termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni, previsto, in tale caso, dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorre, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), prima ipotesi, cod. proc. peri., dalla scadenza del termine per il deposito indicato dal giudice nel dispositivo, mentre solo nel caso, previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., in cui la sentenza non venga depositata dal giudice entro il termine da lui indicato nel dispositivo, il termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione alla parte privata dell'avviso di deposito della sentenza (art. 585, comma 2, lett. c, seconda ipotesi, cod. proc. pen.); b) nel caso in esame, posto che la sentenza del 24/02/2022 della Corte d'appello di Catania è stata depositata il 20 maggio 2022 e, quindi, entro il menzionato termine indicato nel dispositivo della stessa, ne consegue che il termine di quarantacinque giorni per proporre il ricorso per cassazione contro detta sentenza decorreva, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla pronuncia e, pertanto, dal 25 maggio 2022; c) detto termine di quarantacinque giorni scadeva, perciò, il 9 luglio 2022; d) il ricorso per cassazione del Gennuso risulta depositato solo il 14 luglio 2022, oltre il predetto termine di legge del 9 luglio 2022; considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 04/03/2021 del Tribunale di Siracusa, esclusa la contestata recidiva, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina impropria aggravata in concorso, rideterminando la pena inflitta all'imputato in tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 620,00 di multa. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione relativamente all'affermazione della propria responsabilità penale; preliminarmente, si deve rilevare la tardività del ricorso; a tale riguardo, si deve osservare che: a) nel caso, previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., in cui il giudice, essendo la stesura della motivazione particolarmente complessa, indichi nel dispositivo un termine più lungo di quello del quindicesimo giorno da quello della pronuncia - come è avvenuto nella specie in cui la Corte d'appello di Catania ha indicato il termine del novantesimo giorno da quello della pronuncia - il termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni, previsto, in tale caso, dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorre, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), prima ipotesi, cod. proc. peri., dalla scadenza del termine per il deposito indicato dal giudice nel dispositivo, mentre solo nel caso, previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., in cui la sentenza non venga depositata dal giudice entro il termine da lui indicato nel dispositivo, il termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione alla parte privata dell'avviso di deposito della sentenza (art. 585, comma 2, lett. c, seconda ipotesi, cod. proc. pen.); b) nel caso in esame, posto che la sentenza del 24/02/2022 della Corte d'appello di Catania è stata depositata il 20 maggio 2022 e, quindi, entro il menzionato termine indicato nel dispositivo della stessa, ne consegue che il termine di quarantacinque giorni per proporre il ricorso per cassazione contro detta sentenza decorreva, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla pronuncia e, pertanto, dal 25 maggio 2022; c) detto termine di quarantacinque giorni scadeva, perciò, il 9 luglio 2022; d) il ricorso per cassazione del Gennuso risulta depositato solo il 14 luglio 2022, oltre il predetto termine di legge del 9 luglio 2022; considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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