CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03099/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 18.4.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del GIP che, in data 10.1.2023, aveva disposto il sequestro preventivo dell'impresa di cui il ricorrente è titolare in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi H), Q.1), W.1), X.1), C.2) e E.2) della rubrica provvisoria (ovvero tentata estorsione pluriaggravata in concorso, associazione a delinquere pluriaggravata, riciclaggio, riciclaggio aggravato anche dalla transnazionalità, ricettazione aggravata); 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce: 2.1 violazione degli artt. 325 e 606 cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. con riferimento al vincolo di pertinenzialità tra l'impresa sequestrata e gli illeciti contestati: rileva che la motivazione del provvedimento impugnato risulta autorerferenziale e, in sostanza, apparente, e tale da prescindere persino dalla lettura dei capi di imputazione in nessuno dei quali si menziona la impresa dell'odierno ricorrente; segnala che la tentata estorsione di cui al capo H) non ha alcuna attinenza con l'impresa del Ripepi laddove la considerazione del Tribunale sulla volontà degli imprenditori coinvolti di introdursi nell'appalto è totalmente difforme rispetto alla condotta contestata; quanto al riferimento operato al deposito sito in Ricadi, osserva che l'impresa del Ripepi non possiede alcun deposito; 2.2 violazione degli artt. 325 e 606 cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. con riferimento al periculum in mora: segnala che la motivazione resa sul punto dal Tribunale è del tutto apodittica ed in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il periculum deve possedere i requisiti della concretezza e della attualità richiedendo la prova di un nesso funzionale con la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per il quale si procede. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto al primo motivo che, peraltro, preclude l'esame del secondo, articolato in punto di periculum in mora. 1. Il GIP del Tribunale di Catanzaro aveva disposto il sequestro preventivo dell'impresa di cui è titolare l'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi H) (tentata estorsione pluriaggravata in concorso), Q.1 (associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ed al riciclaggio), W.1 (riciclaggio di un escavatorino marca Kobelko), X.1 (riciclaggio di un escavatore), Y.1 (ricettazione), C.2 (ricettazione aggravata), E.2 (ricettazione aggravata). Avverso il provvedimento del GIP la difesa del Ripeti aveva proposto istanza di riesame che il Tribunale ha respinto con l'ordinanza qui in verifica ed in cui ha, in primo luogo, ripercorso la vicenda scaturita dalle indagini eseguite nell'ambito della operazione "Olimpo" nel cui contesto il Ripepi era stato attinto dalla misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesi di reato sopra indicate previa esclusione, per tutti i capi ad eccezione di quello sub H), della aggravante di cui all'art. 4 della legge 146 del 2006. Ha spiegato che l'istanza di riesame contro la misura cautelare personale era stata respinta risultando così validata, anche sul piano della cautela reale, la sussistenza del profilo del fumus. Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto la ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" collegata alle condotte delittuose a lui contestate facendo riferimento, in primo luogo, al suo "... coinvolgimento nella dinamica estorsiva (capo H), emergendo la presenza di atti idonei ed univocamente diretti a coartare, mediante violenza e minaccia, la volontà degli imprenditori coinvolti al fine di introdursi con i propri mezzi ed attività nell'esecuzione dell'appalto, in modo tale da conseguire un ingiusto profitto con altrui danno"; per altro verso, al capo Q.1, ovvero l'associazione finalizzata alla consumazione di condotte di ricettazione e riciclaggio di mezzi da lavoro. Se non ché, quanto al primo profilo, il provvedimento impugnato è incorso in violazione di legge laddove ha ritenuto che la ditta del Ripepi potesse ritenersi "pertinente" al reato di tentata estorsione di cui al capo H): se è vero, infatti, che l'espressione «cose pertinenti al reato», cui fa riferimento l'art. 321 cod. proc. pen., è più ampia di quella di corpo di reato, come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., e tale da riconnprendere non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, è pur vero che essa non può essere dilatata a tal punto da estendersi ed attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la "res", oggetto di sequestro, e l'illecito penale contestato (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , n. 28306 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276660 - 01; conf., Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850 - 01). Nel caso di specie, è la stessa lettura dell'imputazione provvisoriamente elevata a carico del Ripepi ad evidenziare, per un verso, come si fosse trattato di estorsione (ancora) allo stato del tentativo e, per altro verso, che essa aveva ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte degli imprenditori impegnati nell'appalto dei lavori riguardanti i tratti ferroviari costieri ivi descritti, condotta che, tuttavia, è del tutto diversa rispetto a quella evocata dal Tribunale (che ha fatto riferimento alla volontà degli indagati "... di introdursi con i propri mezzi ed attività nell'esecuzione dell'appalto") per delineare un qualche rapporto di "pertinenzialità" della ditta del Ripeti rispetto alla ipotesi delittuosa ascritta a suo carico. Quanto al secondo profilo, è lo stesso provvedimento impugnato che ha fatto riferimento ad un "... deposito sito Ricadi, riconducibile proprio al Ripepi che costituiva la base logistica di suddetta associazione" (cfr., pag. 6); anche in tal caso, dunque, risulta del tutto immotivato (sino a trasmodare nel vizio di violazione di legge) il necessario presupposto della pertinenzialità, rispetto a siffatta imputazione, della ditta di cui il ricorrente è titolare e che si occupa di "movimento terra e costruzioni edili". 2. Si impone, perciò, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio allo stesso Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'a