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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 46962/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] M; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle risultanze di prova essendo stata osservata dagli inquirenti una cessione di droga e conseguente sequestro di ulteriori 14 dosi di stupefacente tipo eroina.

Il dato quantitativo e la condotta di cessione sono state correttamente valorizzate dai giudici del merito sia per escludere la riconducibilità del fatto alla fattispecie dell'uso personale sia l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. poiché si trattava di circostanze 09 idonee a denotare l'inserimento dell'imputato in un circuito delinquenziale almeno di livello medio e la possibilità di conseguire dall'illecito un profitto tutt'altro che trascurabile, tenuto conto del prezzo medio su strada delle dosi di eroina.

I precedenti in materia di stupefacenti sono stati, infine, correttamente valorizzati per escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che non consegue automaticamente alla configurabilità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., secondo la corretta interpretazione dei giudici del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 La consigl' relatrice L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] M; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle risultanze di prova essendo stata osservata dagli inquirenti una cessione di droga e conseguente sequestro di ulteriori 14 dosi di stupefacente tipo eroina. Il dato quantitativo e la condotta di cessione sono state correttamente valorizzate dai giudici del merito sia per escludere la riconducibilità del fatto alla fattispecie dell'uso personale sia l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. poiché si trattava di circostanze 09 idonee a denotare l'inserimento dell'imputato in un circuito delinquenziale almeno di livello medio e la possibilità di conseguire dall'illecito un profitto tutt'altro che trascurabile, tenuto conto del prezzo medio su strada delle dosi di eroina. I precedenti in materia di stupefacenti sono stati, infine, correttamente valorizzati per escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che non consegue automaticamente alla configurabilità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., secondo la corretta interpretazione dei giudici del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigl' relatrice L
Sentenza Cassazione n. 46962/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris