CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale, si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento con rinvio limitatamente al motivo rubricato sub C) e dunque in relazione alla omessa qualificazione dell'imprenditore dichiarato fallito come "imprenditore minore", in violazione degli artt. 606 comma 1, lett. a) c.p.p. e per omessa motivazione in relazione all'ad 606 comma 1 lett. e) c.p.p. e in relazione agli artt. ad 2 c.p., 585, comma 4 c.p.p. e per l'annullamento con rinvio; rigetto nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bari del 7 maggio 2021, che - in parziale riforma della sentenza del tribunale di Trani - ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di Barletta, dichiarata fallita il 30 giugno 2011, per il delitto di cui agli artt. 216 comma 1 n.2 e comma 3, 219 cpv. n. 1,223 comma 1 r.d. n. 267 del 1942, con la riduzione della durata delle pene accessorie applicate in primo grado. 2.11 ricorso per cassazione ha articolato i seguenti motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Un primo motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen. - in relazione all'art. 606 comma 1 lett. a) e b) cod. proc. pen. - per la ritenuta inammissibilità di un motivo d'appello, presentato dall'imputato, attinente alla censura di un'ordinanza, pronunciata dal tribunale nel corso del processo di primo grado, con la quale, ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen., era stata disposta l'audizione dei testimoni e dei consulenti tecnici della lista depositata tardivamente dal pubblico ministero, nonostante l'opposizione della difesa, che in subordine aveva comunque invocato il diritto alla controprova, rimasto inascoltato. 2.2.Con un secondo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione degli artt. 468 co. 1 e 507 co. 1 cod. proc. pen., 111 Cost., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di sindacare la legittimità della citata ordinanza del 16 settembre 2015, da ritenersi viziata in quanto immotivata sui profili di indispensabilità dell'escussione dei testimoni e consulenti d'accusa e in quanto adottata in violazione delle regole del contraddittorio processuale e della sequenza procedimentale, che avrebbe imposto l'assunzione delle prove del pubblico ministero prima di quelle della difesa. 2.3.Con un terzo motivo, il ricorso lamenta erronea applicazione dell'art. 216 della legge fallimentare - ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. a) - e carenza di motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) - cod. proc. pen. - anche a causa della violazione degli artt. 585 comma 4 cod. proc. pen. e 2 cod. pen. - in ordine alla mancata (verifica della) inclusione della società fallita tra le "imprese minori" ed alla omessa valutazione del contenuto di una memoria difensiva che, articolando le ragioni di tale richiesta, aveva fatto riferimento allo jus superveniens del c.d. Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, le cui innovazioni normative imporrebbero una rivisitazione del concetto di insolvenza, oggi presupposto - per le imprese minori, come la società de qua - della procedura di sovraindebitamento, ben distinta da quella della liquidazione giudiziale, equiparata al "fallimento" previsto dal r.d. n. 267 del 1942. Tale disciplina, incidendo profondamente sulle conseguenze dell'insolvenza", avrebbe insomma prodotto un effetto abrogativo delle norme di diritto penale fallimentare con riferimento alle cc.dd. imprese minori.3.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 2.È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). 3.Ebbene, i primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché nella sostanza denunciano - entrambi - l'illegittimità del ricorso, da parte del primo giudice, ai poteri integrativi previsti dall'art. 507 cod. porc. pen., rilevando la loro inidoneità a sanare la tardività del deposito della lista testimoniale da parte del pubblico ministero. In materia il collegio intende dare continuità all'indirizzo costante della Corte di Cassazione, ovvero che il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, in quanto la sua funzione, nel caso in cui il pubblico ministero abbia omesso di inserire nella lista le prove che poi si è ritenuto necessario acquisire, «soccorre all'obbligatorietà e alla legalità dell'azione penale, correlata com'è alla verifica della correttezza dell'esercizio dei poteri del pubblico ministero e al controllo che detto esercizio non sia solo apparente» (Sez. 3 n. 46147 del 10/10/2019, )anmoune, Rv. 277591; Sez. 6 n. 43786 del 9\10\2012 Rv 253955; Sez. 5 n. 6347 del 14\12\2007 dep. 08/02/2008, Rv. 239111; Sez. Unite n. 41281 del 17\10\2006, Greco, Rv. 234907). Il potere del Tribunale di controllare la completezza del compendio probatorio e di accrescerlo, ove quello raccolto su proposta delle parti sia ritenuto insufficiente, è in linea con la scelta di assegnare al giudice una penetrante e diffusa funzione di controllo dell'esercizio dell'azione penale e del suo sviluppo nel corso della intera progressione processuale. I poteri correlati a tale funzione si rinvengono in tutto il tessuto codicistico, dalla conclusione delle indagini al giudizio di appello. A titolo esemplificativo, il collegio rileva che: a) nel caso di richiesta di archiviazione il giudice effettua un penetrante controllo sulla correttezza della attività di raccolta degli elementi di prova e può indicare indagini suppletive ovvero ordinare l'imputazione (art. 409 cod. proc. pen.); b) nel caso di esercizio dell'azione penale l'art 421 bis cod. proc. pen. consente al giudice per le indagini preliminari di controllare la completezza del compendio indiziario e di indicare al pubblico ministero la necessità di svolgere ulteriori indagini; c) anche in sede di giudizio abbreviato l'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. consente al giudice di integrare il compendio probatorio formato dal pubblico ministero ed "accettato" come base probatoria dall'imputato che sceglie il rito a prova contratta; d) il Tribunale dispone dei poteri integrativi previsti dall' art. 507 cod. proc. pen., a cui si riferiscono le odierne censure; e) gli elementi posti a base della decisione possono essere indicati d'ufficio ai sensi degli artt. 511 e 511 bis cod. proc. pen.; f) anche nel corso del giudizio di appello l'art. art. 603 cod. proc. affida persino al giudice di secondo grado poteri integrativi nell'area della formazione della prova. Tale ampiezza e diffusione dei poteri di interventi del giudice sulla "prova" è il logico correlato della obbligatorietà dell'azione penale, la cui indisponibilità manifesta la natura "pubblica" del processo, ed il suo asservimento alla tutela di interessi ultra-individuali, non delegabili alle parti. In materia le Sezioni Unite hanno chiarito che un sistema caratterizzato dall'obbligatorietà dell'azione penale «impone una costante verifica dell'esercizio dei poteri di iniziativa del pubblico ministero, e quindi anche delle sue carenze od omissioni. E ciò spiega anche la differenza con quanto avviene nei sistemi accusatori di common law - nei quali le deroghe al principio dispositivo sono inesistenti (o assolutamente eccezionali) - essendo, questa disciplina processuale, ricollegata alla disponibilità dell'azione penale da parte del pubblico ministero che può rinunziare ad essa, di fatto, anche con la mancata richiesta di ammissione delle prove» (Sez. un n. 41281 del 17\10\2006,Greco, Rv. 234907).È poi superfluo sottolineare che, a seguito dell'iniziativa officiosa, resta integro il potere delle parti di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova - secondo la regola indicata nell'art. 495 comma 2 cod. proc. pen. (prova contraria) - la cui assunzione si sia resa necessaria a seguito dell'integrazione probatoria disposta d'ufficio e, da diverso punto di vista, che l'esercizio dei poteri in deroga al principio dispositivo non fa venir meno l'onere del pubblico ministero di provare il fondamento dell'accusa e, tanto meno, l'obbligo per il giudice di rispettare i divieti probatori esistenti» (Sez. un n. 41281 del 17\10\2006, Rv. 234907). Tale diffuso e pervasivo potere di intervento del giudice, che ha l'onere di controllare la completezza del compendio probatorio (e di accrescerlo, ove necessario) non contrasta con la natura "accusatoria" del rito, tenuto conto del fatto che le fonti sovra-legislative, e segnatamente la Costituzione e la [OSCURATO:PERSONA], non inibiscono in alcun modo il potere integrativo del giudice, né la sua funzione di controllo sulla progressione processuale, che potrebbe patire iniqui sbilanciamenti a causa dell'inerzia delle parti. Le garanzie previste dalla Costituzione e dalla [OSCURATO:PERSONA] garantiscono infatti il contraddittorio nella "formazione" della prova, ma non inibiscono i poteri di controllo del giudice sulla completezza del compendio di elementi su cui deve fondarsi la decisione. [OSCURATO:PERSONA] si limitano a garantire che la responsabilità sia valutata sulla base di prove sottoposte al controllo critico delle parti, limitando al minimo l'utilizzabilità delle prove raccolte unilateralmente e non sottoposte alla verifica del contraddittorio (art. 111 Cost. art 6 CEDU nella interpretazione data dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2011; Schatschaschwili v. Germania, Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2015). Nessun accenno si rinviene invece alla inibizione del controllo giudiziale sulla progressione processuale e sulla completezza del compendio probatorio, ovvero della funzione, di natura pubblica, dell'accertamento penale. La giurisdizione penale, in quanto diretta alla tutela di interessi ultra-individuali, non può prescindere dalla previsione di un diffuso, penetrante ed imparziale, controllo giudiziale sulle (eventuali) inerzie delle parti. Chiare, in tal senso, le indicazioni della Corte costituzionale, secondo cui «sarebbe contrario ai principi costituzionali di legalità e di obbligatorietà dell'azione concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale. Ciò, invero, significherebbe, da un lato, recidere il legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi che quei principi intendono garantire; dall'altro, contraddire all'esigenza, ad essi correlata, che la responsabilità penale sia riconosciuta solo per i fatti realmente commessi, nonché al carattere indisponibile della libertà personale. Sotto questo profilo, è significativo che il nuovo codice non conosca procedure in cui la concorde richiesta delle parti vincoli il giudice sul merito della decisione; prova ne sia che ad un simile esito non conduce neanche l'istituto dell'applicazione di pena su richiesta (cfr. sentenza n. 313 del 1990)» (Corte cost. n. 111 del 1993). Altrettanto nette le prese di posizione sulla incostituzionalità della inibizione dei poteri di intervento del giudice sulla latitudine del compendio probatorio: «l'assunzione di un principio dispositivo in materia di prova non trova riscontro nella normativa positiva neanche sul terreno del giudizio ordinario. Il metodo dialogico di formazione della prova è stato, invero, prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro, per quanto più possibile, pieno accertamento, e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale risultante dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verità reale: una tale impostazione sarebbe in contrasto con la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale» (Corte cost. n. 111 del 1993). Il collegio ribadisce pertanto che l'esercizio dei poteri di integrazione probatoria previsti dall'art. 507 cod. proc. pen. è legittimo anche se si riferisce alla ammissione di testimonianze indicate in liste depositate tardivamente; il potere integrativo previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. è, infatti, funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. L'assegnazione all'organo giudicante di tale potere non è in contrasto con le indicazioni della Carta costituzionale e della Corte Edu, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo del giudice sulla completezza del compendio probatorio. Il permanente e diffuso controllo del giudice sulla progressione del processo, anche nell'area della formazione della prova è, infatti, il necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultra-individuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale. Nessuna illegittimità si rinviene, pertanto, nella ordinanza di integrazione probatoria contestata: il tribunale di Trani, facendo ricorso ai poteri conferiti dall'art. 507 cod. proc. pen., ha disposto l'assunzione delle testimonianze indicate nella lista depositata tardivamente dal pubblico ministero, ritenendole all'evidenza tutte rilevanti ed utili per la decisione. 4.Nè il ricorrente può dolersi, invocando finanche una distorsione del regolare svolgimento del processo di primo grado, dell' avvenuta escussione del consulente tecnico della difesa prima dell'audizione dei testimoni e consulenti indicati nella lista tardivamente depositata dal pubblico ministero ed oggetto del "recupero" disposto dall'ordinanza istruttoria del tribunale, in quanto - per un verso - è consolidato principio di diritto che "in tema di istruzione dibattimentale, stante il principio di tassatività delle nullità, il mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove non è causa di nullità, risolvendosi in una mera irregolarità non presidiata da alcuna sanzione processuale" (Sez. 6 n.3609 del 3/10/2018, Furnari, Rv. 275880; sez. 2 n. 6914 del 25/01/2011, Manzato, Rv. 249362); per altro verso ancora - per medesima ammissione contenuta nel ricorso per cassazione (pag.2) - la difesa ha rinunciato, nel corso del rito dibattimentale, all'esame del proprio consulente tecnico, insistendo solo per l'acquisizione del suo elaborato scritto; e, infine, non ha indicato nell'atto di gravame e nel ricorso oggetto di scrutinio quale sia stato il "vulnus" concretamente arrecato al pari diritto di dedurre prova \UV" contraria, che non risulta essere stata formalmente richiesta ad esaurimento delle prove disposte ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.. 5.Deve essere pertanto condiviso, in tale quadro ricostruttivo, anche il giudizio di aspecificità del relativo motivo d'appello, perché la Corte territoriale ha dato contezza della "ratio decidendi", affermando - a pag.3 - che "neppure è comunque dedotto dal difensore perché le prove che decise di assumere il Tribunale non fossero assolutamente necessarie e, in ogni caso, perché non sussistessero i presupposti di applicazione dell'art. 507 c.p.p." ; il primo motivo di ricorso non si confronta con l'argomentazione della sentenza impugnata e reitera nel prestare il fianco ad analoga censura di intrinseca genericità, persistendo - ed ivi arrestandosi - nella formulazione di critiche alla scelta di utilizzare uno strumento d'integrazione probatoria nei termini esercitati del tutto consentito. I primi due motivi, in definitiva, non sfuggono alla valutazione di genericità e di manifesta infondatezza. 6.11 terzo motivo di ricorso è inammissibile e comunque manifestamente infondato, sotto plurimi profili. Il collegio osserva, innanzitutto, come correttamente la Corte territoriale abbia radicalmente disatteso quanto esposto nella "memoria difensiva con motivi nuovi", depositata dal difensore dell'imputato il 19 aprile 2021, ben oltre la prima udienza del 30 novembre 2020 fissata, con rituale citazione, per il giudizio di appello, in aperta violazione del termine di decadenza di cui all'art. 585 comma 4 cod. proc. pen.. E' invero principio espresso dalla Corte di legittimità, che il collegio condivide, quello secondo cui "gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per II giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione"(Sez.1, n.36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076; sez.1, n.34461 del 10/03/2015, Pica, Rv. 264493). Inoltre, il termine per la presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato viene ritualmente citato (ex multis, Cass. sez. 5, n. 29604 del 17/06/2014, Tafuro, Rv. 263426). Che i suddetti "motivi nuovi" siano travolti dallo spirare del termine di decadenza appare vieppiù confermato anche a dar credito all'affermazione difensiva, contenuta nel ricorso - pag. 7 - secondo cui avrebbe dovuto farsi risalire l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. n. 155 del 2017 - il D.Lgs. n. 14 del 2019 - al 15 agosto 2020 (e non al 1 settembre 2021, come sancito dal c.d. Decreto liquidità n. 23/2020, convertito con L. n. 40 del 5 giugno 2020 e come condiviso dalla giurisprudenza di questa sezione quinta, n. 12056 del 2021, ric. Profeta; l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 2019 è stata poi ulteriormente prorogata al 16 maggio 2022 dal D.L. n. 118 del 2021, convertito con L. n. 147 del 2021 e, definitivamente, al 15 luglio 2022 dal D.L. n. 36 del 2022, convertito con L. n. 79 del 2022), data pienamente compatibile con la possibilità di rispettare il termine decadenziale di cui al comma quinto dell'art. 585 cod. proc. pen. avuto riguardo alla data della prima udienza del giudizio di appello, 30 novembre 2020. Sottolinea ancora il collegio, in secondo luogo, che la sentenza dichiarativa di fallimento, che costituisce condizione obbiettiva di punibilità del reato contestato, è insindacabile da parte del giudice penale, come da risalente e mai smentito principio di diritto, già espresso in occasione di pregresso mutamento normativo, secondo il quale "il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso"(SS.UU. n.19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398; sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188; sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, 289369). Aggiunge, in terzo luogo, che l'art. 121 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (il c.d. Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza) - che prevede che "le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e che siano in stato di insolvenza", ovvero, in definitiva, gli imprenditori che non dimostrino di essere ricompresi nella categoria delle "imprese minori" - è in perfetta continuità normativa con l'art. 1, comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, che assoggetta alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei medesimi requisiti, ovvero: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. E' dunque evidente che la [OSCURATO:SOCIETA]. sia stata dichiarata fallita dal tribunale di Trani in quanto i suoi amministratori non hanno dimostrato il possesso congiunto dei requisiti che (all'epoca avrebbero connotato e) oggi caratterizzerebbero la cd. impresa minore, così da trascinare gli argomenti svolti dal ricorrente con il presente motivo nel destino del giudizio di manifesta infondatezza. 7.L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta preferenziale, maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (SS.UU. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818). 8.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle