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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 novembre 2022

Cassazione n. 29999/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 7 novembre 2022 il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 4 luglio 2019 e 8 giugno 2015, dal Tribunale di Bari, ed ha determinato la pena complessiva in anni nove di reclusione ed C 2.100 di multa.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata assenza di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per il reato di rapina giudicato dalla sentenza in data 4 luglio 2019, quantificato in anni tre e mesi sei di reclusione a fronte della pena di quattro anni inflitta dal giudice della cognizione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

Il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati da due sentenze del Tribunale di Bari e individuato il reato più grave in quello di rapina giudicato dalla sentenza in data 8 giugno 2015, ha commisurato l'aumento di pena per il delitto di rapina giudicato dalla sentenza in data 4 luglio 2019 in anni tre e mesi sei di reclusione ed C 300 di multa.

La giurisprudenza ha chiarito che "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, PIZZONE, Rv. 282269), precisando, quanto all'onere motivazionale relativo alla commisurazione degli aumenti di pena nel reato continuato riconosciuto ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., che esso aumenta tanto più il giudice si discosti dal minimo legale e si avvicini al massimo applicabile.Il reato continuato riconosciuto dal giudice dell'esecuzione prevede uno specifico limite legale riferito a ciascun aumento di pena, ed è quello della pena inflitta, per lo stesso reato, dal giudice della cognizione.

Nel caso in esame, il giudice della cognizione aveva inflitto per la rapina la pena di anni quattro di reclusione, oltre alla multa, di tal che risulta evidente che il giudice dell'esecuzione, nel commisurare, senza dare contezza delle specifiche ragioni che lo avevano determinato a tale scelta, l'aumento di pena per il reato satellite nella misura indicata, prossima al massimo legale, non ha assolto il relativo onere motivazionale.

Va, dunque, annullata l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a procedere alla determinazione del trattamento sanzionatorio evitando la riscontrata carenza motivazionale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 7 novembre 2022 il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 4 luglio 2019 e 8 giugno 2015, dal Tribunale di Bari, ed ha determinato la pena complessiva in anni nove di reclusione ed C 2.100 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata assenza di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per il reato di rapina giudicato dalla sentenza in data 4 luglio 2019, quantificato in anni tre e mesi sei di reclusione a fronte della pena di quattro anni inflitta dal giudice della cognizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati da due sentenze del Tribunale di Bari e individuato il reato più grave in quello di rapina giudicato dalla sentenza in data 8 giugno 2015, ha commisurato l'aumento di pena per il delitto di rapina giudicato dalla sentenza in data 4 luglio 2019 in anni tre e mesi sei di reclusione ed C 300 di multa. La giurisprudenza ha chiarito che "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, PIZZONE, Rv. 282269), precisando, quanto all'onere motivazionale relativo alla commisurazione degli aumenti di pena nel reato continuato riconosciuto ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., che esso aumenta tanto più il giudice si discosti dal minimo legale e si avvicini al massimo applicabile.Il reato continuato riconosciuto dal giudice dell'esecuzione prevede uno specifico limite legale riferito a ciascun aumento di pena, ed è quello della pena inflitta, per lo stesso reato, dal giudice della cognizione. Nel caso in esame, il giudice della cognizione aveva inflitto per la rapina la pena di anni quattro di reclusione, oltre alla multa, di tal che risulta evidente che il giudice dell'esecuzione, nel commisurare, senza dare contezza delle specifiche ragioni che lo avevano determinato a tale scelta, l'aumento di pena per il reato satellite nella misura indicata, prossima al massimo legale, non ha assolto il relativo onere motivazionale. Va, dunque, annullata l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari, in diversa composizione. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a procedere alla determinazione del trattamento sanzionatorio evitando la riscontrata carenza motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bar
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