CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 35693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] cf2-4.4 uditc/difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Potenza ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 26/11/2021, impositiva della misura cautelare in carcere, disposta nei confronti del predetto in ordine ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/90 (capi 30 e 40), 629, aggravato ai sensi dell'art. 628 co. 3 nn. 1 e 3 cod. pen. ed ex art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 41). 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1. Col primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 74 DPR 309/1990, la difesa lamenta la violazione di tale norma nonché vizio argomentativo in relazione all'articolo 273 del codice di rito per mancanza di motivazione in ordine ai motivi addotti a sostegno della richiesta di riesame che avevano in particolare contestato la sussistenza della prova dell'affectio societatis del Nucito, avendo questi solo intrattenuto rapporti sporadici e per breve lasso di tempo con uno degli associati. 2.2.Con il secondo motivo, ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p., lamenta la violazione dell'art.292 comma 2 c.p.p. per l'assenza di una autonoma valutazione cautelare, come già denunciata dinanzi al tribunale del riesame. In realtà non vi è nessun episodio di cessione dì sostanza stupefacente provato da parte del Nucito, collegato al Lorusso in virtù di un paio di intercettazioni nelle quali si parla solo del debito di Tortorelli. In ogni caso due singoli episodi di cessione di stupefacente non possono giustificare la contestazione di partecipazione all'associazione di cui al capo 30. 2.3. Con il terzo motivo, ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., lamenta mancanza e vizi di motivazione riguardo la sussistenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza e proporzionalità della misura. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è inammissibile.1.1. In proposito, è necessario rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438). Nel caso in esame, l'apparato argomentativo è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, ed evidenziando, al contempo, in particolare, la valenza sintomatica degli elementi che depongono per la partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e ciò non prima dì aver delineato i tratti caratteristici della consorteria. IL tribunale ha in particolare valorizzato il contenuto delle intercettazioni puntualmente riportate, evidenziando come da esse sì traesse la natura effettiva dei rapporti - di completa sudditanza - intercorrenti tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco nel sodalizio criminale avente ad oggetto il traffico di stupefacenti in questione. Trattasi di motivazione che regge alle generiche critiche difensive, che finiscono con l'infrangersi irrimediabilmente su di essa al punto da risultare oltre che aspecifiche manifestamente infondate nella parte in cui assumono, tra l'altro, un vizio valutativo che avrebbe a monte caratterizzato l'ordinanza genetica, del quale il tribunale, a differenza di quanto assume la difesa, si è invece fatto carico - in premessa - dì escludere con adeguata motivazione t evidenziando come tra l'altro, a dimostrazione dell'autonomia della valutazione del Gip, questi non avesse integralmente accolto la richiesta del PM; sul punto, la reiterazione della doglianza difensiva non appare, dunque, efficace siccome non si rapporta specificamente alla motivazione dell'ordinanza impugnata. Quanto al resto, non risulta adeguatamente aggredita la valutazione svolta dal tribunale a pagg. 102 e 103 dell'ordinanza impugnata in cui si dà conto dell'attività di pusher svolta dall'indagato che si interfaccia col capo - Lorusso - svolgendo anche il ruolo di mediatore nell'ambito della vertenza con Tortorelli, vicenda che presuppone lo spaccio di droga ed è anche indicativa, per come si è dipanata e per quanto è dato cogliere dalle intercettazioni citate dal tribunale, della subordinazione del Nucito rispetto ai vertici dell'associazione, oltre che della riconducibilità della questione all'organizzazione, desumibile dal rimprovero che il Lorusso muove al Nucito per avere agito di sua iniziativa senza il preventivo assenso dei capi. Sicchè deve convenirsi col tribunale sulla sufficienza, nella presente fase, dei gravi indizi di colpevolezza che appaiono certamente integrati da quanto intercettato e delle dichiarazioni acquisite, in ordine alle fattispecie provvisoriamente contestate. Da qui l'inammissibilità del primo e secondo motivo. 1.2. Anche le censure di cui al terzo motivo sono del tutto prive di pregio, avendo il tribunale, pur tenendo conto dell'operatività della doppia presunzione ex art. 275 co. 3 c.p.p., comunque anche accompagnato la propria valutazione con l'appropriato vaglio della negativa personalità dell'indagato che, già gravato da numerosi precedenti penali, ha con le condotte passate in rassegna dimostrato particolare propensione criminale nel muoversi con disinvoltura e professionalità nella rete di complicità di cui è stato ritenuto parte integrante. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 64361-cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui