CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 agosto 2023
Cassazione n. 24553/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2, pubblicata il 7 novembre 2022, ha respinto l’impugnazione. Per quanto qui rileva, nel detto provvedimento si trova esposto che, venendo in discussione una incompetenza per grado, «non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta translatio iudicii, e l'impugnazione è inammissibile». 3. ― Pietramale ha proposto ricorso per revocazione avverso detta pronuncia. Al ricorso resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha depositato memoria. Risulta non tempestiva la memoria del ricorrente, la quale è pervenuta in data 28 giugno 2023.. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Deve rilevarsi che il medesimo ricorso è stato iscritto a ruolo due volte. I due procedimenti, associati dalla cancelleria del medesimo fascicolo delle carte regolamentari, sono quindi riuniti e trattati unitariamente. 2. ― Il ricorrente lamenta l'errore di fatto di cui sarebbe affetta Sez. I – RG 28236/2022 e 5425/2023 camera di consiglio 4.7.2023 2 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 28236/2022 Numero sezionale 3534/2023 Numero di raccolta generale 24553/2023 Data pubblicazione 11/08/2023 l'ordinanza impugnata. Assume, in particolare, che questa Corte avrebbe travisato, «secondo una falsa rappresentazione della realtà di fatto proposta col ricorso, il senso delle sue affermazioni», le quali erano riferite alla fattispecie di nullità del lodo, «nella dimenticanza fattuale che si stava in realtà trattando di revocazione». L’istante osserva, poi, che, stante il richiamato travisamento, risultava non equa la regolamentazione delle spese processuali: l'accoglimento del ricorso per revocazione determinerebbe, infatti, una soccombenza solo parziale dell'odierno ricorrente nel giudizio trattato avanti al Tribunale di Cosenza. Sempre con riguardo alle spese è svolta una censura incentrata su ciò: la Corte aveva riconosciuto non fondato il rilievo, espresso da controparte, secondo cui l’odierno istante avrebbe dovuto impugnare il provvedimento del Tribunale con regolamento di competenza; ci si duole che tale infondatezza non sia stata «valutata ai fini della […] regolamentazione delle spese per diminuirne il carico». 3. ─ Il ricorso per revocazione è inammissibile. Il ricorrente imputa anzitutto a questa Corte un travisamento che, a quanto è dato di comprendere, avrebbe ad oggetto la fattispecie oggetto del giudizio portato avanti al Tribunale: il Giudice di legittimità avrebbe erroneamente reputato che quel giudizio aveva ad oggetto l’accertamento della nullità del lodo (artt. 828 ss. c.p.c.), e non la revocazione della pronuncia arbitrale (art. 831 c.p.c.). Sennonché, i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di errore di fatto denunciabile mediante impugnazione per revocazione (Cass. 15 marzo 2018, n. 6405). Si osserva, per completezza, che l’ordinanza della Corte non palesa alcun errore nell’individuazione dell’impugnazione di cui era stato investito il Tribunale: nella detta ordinanza si è infatti dato atto che il detto Giudice aveva «dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione del lodo arbitrale», ritenendo «che l’impugnazione per Sez. I – RG 28236/2022 e 5425/2023 camera di consiglio 4.7.2023 3 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 28236/2022 Numero sezionale 3534/2023 Numero di raccolta generale 24553/2023 Data pubblicazione 11/08/2023 revocazione avrebbe dovuto proporsi avanti alla Corte di appello nei cui distretto è la sede dell’arbitrato e che non potesse operare l’istituto della translatio iudicii, trattandosi di incompetenza per grado» (punto 1 dell’esposizione in fatto del provvedimento). Il richiamo all’impugnazione del lodo per nullità (punto 2 delle ragioni della decisione) non è affatto indicativo del prospettato errore: esso è stato formulato nel quadro delle argomentazioni in diritto dell’ordinanza, senza riferire la detta impugnazione alla fattispecie oggetto di causa. Né è significativa l’evocazione del provvedimento impugnato delle pronunce di Cass. 19 agosto 2013, n. 19182 e di Cass. 21 febbraio 2011, n. 4159: tali pronunce sono state infatti citate a sostegno della tesi, fatta propria dalla Corte, per cui la translatio iudicii non opera nel caso di incompetenza per grado; e del resto il principio richiamato nella sentenza impugnata risulta affermato con riguardo alle impugnazioni in genere (cfr., in tal senso, Cass. 21 maggio 2014, n. 11259 e Cass. 7 dicembre 2011, n. 26375, secondo cui nel nostro ordinamento processuale civile non ha fondamento l'assunto secondo cui la regola d'individuazione dell'ufficio giudiziario legittimato a essere investito dell'impugnazione sia riconducibile alla nozione di competenza adoperata dal codice di procedura civile nel Capo I del Titolo I del Libro I, in quanto, se anche la normativa in parola assolve a uno scopo simile, sul piano funzionale, a quello che ha la disciplina dell'individuazione del giudice competente in primo grado, l'una e l'altra afferendo a regole che stabiliscono davanti a quale giudice debba svolgersi un determinato processo civile, tuttavia non è possibile ravvisare tra le due fattispecie una stessa ratio sufficiente, quindi, a giustificare l'estensione analogica anche parziale di aspetti applicativi della seconda alla prima). Si deve dunque ritenere che la Corte abbia, per un verso, ritenuto (rettamente) che avanti al Tribunale fosse stata proposta una impugnazione per revocazione e stimato, per altro verso, applicabile a detta fattispecie il principio enunciato dalle citt. Cass. 19 agosto 2013, n. 19182 e Cass.Sez. I – RG 28236/2022 e 5425/2023 camera di consiglio 4.7.2023 4 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2