CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen.; 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 12 luglio 2022 dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, I2v. 257935; Sez, 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. Così deci