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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22110/2026

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i atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodi annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidivae al trattamento sanzionatorio;letta la memoria di replica, con allegati, del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 25 settembre 2024 dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti, per quanto qui rileva, diAdam [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 56-110-628 e 110-582 cod. pen.2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini dicui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell’art. 270 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ribadita utilizzabilità delleintercettazioni ambientali eseguite in un procedimento diverso.

Non potrebbe qualificarsi“identico procedimento” quello da cui è derivato, per separazione, il presente, posto chel’uno concerneva ipotesi di narcotraffico e l’altro una tentata rapina, dovendo ritenersiininfluente la riconducibilità a un unico filone investigativo o ad altri dati formali, rilevandosoltanto una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. (inesistente nel caso di specie).2.2.

Violazione degli artt. 191, 268, 270 e 271 cod. proc. pen. e correlati vizi dimotivazione, con riferimento alla mancata acquisizione di tutta la documentazione inerentele suddette intercettazioni (verbali, registrazioni, trascrizioni integrali, decreti autorizzativi),con conseguente inutilizzabilità patologica rilevante anche nel giudizio abbreviato, ignoratadalla Corte di appello, nonostante specifico profilo di gravame.2.3.

Violazione dell’art. 116 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, in relazioneall’omesso riconoscimento del concorso anomalo per il delitto di lesioni personali, nonavendo i giudici del merito verificato l’effettiva accettazione del ricorrente dell’uso deltirapugni ovvero della prevedibilità di tale esito delittuoso, tenuto conto di un originariodisegno criminale che non avrebbe previsto l’uso della violenza.2.4.

Violazione degli artt. 69, 99, 132 e 133 cod. pen. e correlati vizi di motivazione, perquanto attiene al riconoscimento della recidiva specifica, con giudizio di equivalenza rispettoalle attenuanti, senza valutare compiutamente la distanza cronologica e senza chiarirel’aumentata pericolosità sociale, nonostante elementi sopravvenuti spendibili pro reo (inparticolare, il vaglio positivo prodromico all’affidamento terapeutico disposto in sedeesecutiva).3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza in tema di recidiva ed ècomplessivamente infondato nel resto.2.

Il primo motivo risulta in parte infondato in punto di diritto e in parte insuperabilmentegenerico.2.1.

Ai sensi dell’art. 270 (nel testo vigente sia prima, sia dopo la riforma introdotta dald.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertitodalla legge 25 giugno 2020, n. 70, applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020),i risultati delle intercettazioni possono comunque essere utilizzati in procedimenti diversi daquelli nei quali sono stati disposti, quando risultino rilevanti e indispensabili perl’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.Tra questi delitti, come noto, rientra la rapina, consumata o tentata, ex art. 380, comma2, lett. f), cod. proc. pen. e la decisività per l’accertamento della vicenda predatoria che quioccupa è stata rilevata tanto dalle due sentenze di merito, quanto dallo stesso atto di ricorso.2.2.

Per quel che concerne invece il delitto di lesioni, occorre rilevare preliminarmentecome la prova della responsabilità emerga non solo dalle risultanze captative, ma anche esoprattutto, in ordine alla sussistenza del fatto, da quanto direttamente riferito dalla personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito del tentativo di rapina, delle percosse subite,dell’accecamento con spray al peperoncino e della necessità di ricorrere a cure mediche persuturare la ferita alla testa, come da allegata certificazione, nonché, in merito allapartecipazione del ricorrente, dalla acclarata comune pianificazione della rapina (cfr. infra,sub 4).A fronte di questa eterogenea composizione della piattaforma probatoria, l’atto diimpugnazione, per ottemperare ai criteri di specificità imposti dalla cosiddetta “prova diresistenza” in ogni giudizio impugnatorio di merito o di legittimità, avrebbe dovuto,nell’ordine,- misurarsi, innanzitutto, con la complessiva ricostruzione dei fatti operata nellasentenza impugnata, individuando le singole emergenze istruttorie poste a fondamento deisingoli elementi, positivi o negativi, del fatto tipico;- eccepire, con adeguato grado di determinatezza, la fattispecie procedimentale violata(e sanzionata con l’inutilizzabilità, atteso il principio di tassatività che regola la materia) e gli- mostrare l’efficacia demolitrice della eccezione, evidenziando come, espungendo dalmateriale probatorio lecitamente utilizzabile, gli atti di indagine contestati, risulterebbecompletamente disarticolato il complessivo ordito motivazionale della sentenza impugnata(Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01; Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026,Alvaro, Rv. 289838-01; Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801-01; Sez. 3,n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02).Rispetto al primo e, soprattutto, al terzo dei suddetti oneri di allegazione, il ricorrenteresta inottemperante, cadendo pertanto nel vizio di genericità della doglianza.3.

Il secondo motivo risulta espresso in termini oltremodo generici e meramente astratti,in difetto di allegazioni in ordine alla mancata concreta possibilità di accesso al compendiointercettivo, previa specifica richiesta, e alla conseguente sussistenza di un effettivo vulnusal pieno dispiegamento dei diritti di difesa.Esso sarebbe, comunque, infondato, poiché, da un lato, il deposito dei decretiautorizzativi non è richiesto nel procedimento diverso (Sez.

U, n. 45189 del 17/11/2004,Esposito, Rv. 229244-01; Sez. 5, n. 7781 del 27/10/2021, dep. 2022, Cordua, Rv. 282898-01) e, dall’altro, sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.(introdotto dall’art. 1, comma 43, l. 23 giugno 2017, n. 103) solo le prove acquisite in spregiodi una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione diregole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali (cfr.in tema di garanzie ex art. 63 cod. proc. pen., Sez. 2, n. 12312 del 23/01/2026, Assumma,non mass.; Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547-01); il sistemacodicistico, viceversa, sanziona con l’assoluta inutilizzabilità solo l’esecuzione delleintercettazioni fuori dei casi consentiti (art. 266 cod. proc. pen.) ovvero il mancato rispettodelle disposizioni in tema di presupposti e forme dei provvedimenti autorizzativi o diesecuzione delle operazioni (art. 271 cod. proc. pen.).4.

Il terzo motivo non è consentito, in quanto schiettamente fattuale e, comunque,manifestamente infondato.Per quanto attiene al cosiddetto “concorso anomalo”, l’art. 116 cod. pen. prevedetestualmente che «Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno deiconcorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione odomissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo achi volle il reato meno grave».Nel caso di specie, il delitto voluto era una rapina, che sin dall’originaria pianificazioneprevedeva la commissione di violenze fisiche e non di sole minacce (è lo stesso ricorrente adare atto della disponibilità dello spray al peperoncino, poi effettivamente adoperato; lesentenze di merito annotano anche il rammarico dei còrrei per non avere con sé unapistola).Risulta, dunque, pienamente accettata e voluta, foss’anche solo a livello di doloeventuale, la causazione di lesioni durante la commissione della rapina da parte degliesecutori materiali.

Non solo, quindi, è indubitabile il rapporto di causalità psichica, maneppure potrebbe propriamente parlarsi di fatto diverso (cfr., in tema di lesioni perpetratenell’esecuzione di una rapina e concorso anomalo, Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014,Cancelli, Rv. 261003-01; in termini, in relazione ai delitti di furto, resistenza a pubblicoufficiale e lesioni, Sez. 4, n. 49897 del 18/10/2018, S., Rv. 273998-01).Il fatto che una parte delle lesioni derivi dall’uso di un tirapugni, la cui disponibilitàasseritamente non era conosciuta dal ricorrente, potrebbe, al più, concernere l’applicabilitàdell’aggravante dell’uso dell’arma – contestata solo in fatto e non oggetto di aumentisanzionatori o di censure difensive – la cui estensione agli altri concorrenti è governata daicriteri dettati dall’art. 59 cod. pen. (né, nel caso di specie, può dubitarsi quantomeno dell’averignorato il fatto per colpa).5.

Il quarto motivo è fondato.L’applicazione della recidiva impone di valorizzare una sequenza recidivante per laquale, data la tipologia, l’omogeneità, la non occasionalità e la collocazione temporale deireati precedenti, i nuovi reati risultino espressivi di una maggiore pericolosità e di una piùaccentuata colpevolezza del reo (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano,Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare si limita a dare atto della recidivacontestata e ritenuta in sede di dosimetria della pena (p. 8) e la Corte territoriale si pronunciasoltanto sul bilanciamento ex art. 69 cod. pen., ma nulla dice in merito alla preliminarequestione della sussistenza dell’aggravante, pur in presenza di motivo di gravameadeguatamente specifico (cfr. atto di appello, p. 18).6.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio pernuovo giudizio, per la fondatezza dell’ultimo dei suddetti motivi di ricorso.

Le questioniinerenti il contestato giudizio di sola equivalenza restano assorbite.Le restanti censure debbono essere complessivamente rigettate, nulla aggiungendoalle riflessioni che precedono la memoria depositata dalla difesa.6.1. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello diMilano, nel procedere a una nuova valutazione della sussistenza della recidiva, qualesintomo di un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e non come mera descrizionedell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, terrà conto dei rilievi sopraindicati, senza fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della lororealizzazione, ma esaminando in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ilrapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e inqual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione aldelitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.6.2.

Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilitàdella affermazione della responsabilità.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sulpunto a diversa Sezione della Corte di appello di Milano.Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodi annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidivae al trattamento sanzionatorio;letta la memoria di replica, con allegati, del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 25 settembre 2024 dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti, per quanto qui rileva, diAdam [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 56-110-628 e 110-582 cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini dicui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 270 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ribadita utilizzabilità delleintercettazioni ambientali eseguite in un procedimento diverso. Non potrebbe qualificarsi“identico procedimento” quello da cui è derivato, per separazione, il presente, posto chel’uno concerneva ipotesi di narcotraffico e l’altro una tentata rapina, dovendo ritenersiininfluente la riconducibilità a un unico filone investigativo o ad altri dati formali, rilevandosoltanto una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. (inesistente nel caso di specie).2.2. Violazione degli artt. 191, 268, 270 e 271 cod. proc. pen. e correlati vizi dimotivazione, con riferimento alla mancata acquisizione di tutta la documentazione inerentele suddette intercettazioni (verbali, registrazioni, trascrizioni integrali, decreti autorizzativi),con conseguente inutilizzabilità patologica rilevante anche nel giudizio abbreviato, ignoratadalla Corte di appello, nonostante specifico profilo di gravame.2.3. Violazione dell’art. 116 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, in relazioneall’omesso riconoscimento del concorso anomalo per il delitto di lesioni personali, nonavendo i giudici del merito verificato l’effettiva accettazione del ricorrente dell’uso deltirapugni ovvero della prevedibilità di tale esito delittuoso, tenuto conto di un originariodisegno criminale che non avrebbe previsto l’uso della violenza.2.4. Violazione degli artt. 69, 99, 132 e 133 cod. pen. e correlati vizi di motivazione, perquanto attiene al riconoscimento della recidiva specifica, con giudizio di equivalenza rispettoalle attenuanti, senza valutare compiutamente la distanza cronologica e senza chiarirel’aumentata pericolosità sociale, nonostante elementi sopravvenuti spendibili pro reo (inparticolare, il vaglio positivo prodromico all’affidamento terapeutico disposto in sedeesecutiva).3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza in tema di recidiva ed ècomplessivamente infondato nel resto.2. Il primo motivo risulta in parte infondato in punto di diritto e in parte insuperabilmentegenerico.2.1. Ai sensi dell’art. 270 (nel testo vigente sia prima, sia dopo la riforma introdotta dald.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertitodalla legge 25 giugno 2020, n. 70, applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020),i risultati delle intercettazioni possono comunque essere utilizzati in procedimenti diversi daquelli nei quali sono stati disposti, quando risultino rilevanti e indispensabili perl’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.Tra questi delitti, come noto, rientra la rapina, consumata o tentata, ex art. 380, comma2, lett. f), cod. proc. pen. e la decisività per l’accertamento della vicenda predatoria che quioccupa è stata rilevata tanto dalle due sentenze di merito, quanto dallo stesso atto di ricorso.2.2. Per quel che concerne invece il delitto di lesioni, occorre rilevare preliminarmentecome la prova della responsabilità emerga non solo dalle risultanze captative, ma anche esoprattutto, in ordine alla sussistenza del fatto, da quanto direttamente riferito dalla personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito del tentativo di rapina, delle percosse subite,dell’accecamento con spray al peperoncino e della necessità di ricorrere a cure mediche persuturare la ferita alla testa, come da allegata certificazione, nonché, in merito allapartecipazione del ricorrente, dalla acclarata comune pianificazione della rapina (cfr. infra,sub 4).A fronte di questa eterogenea composizione della piattaforma probatoria, l’atto diimpugnazione, per ottemperare ai criteri di specificità imposti dalla cosiddetta “prova diresistenza” in ogni giudizio impugnatorio di merito o di legittimità, avrebbe dovuto,nell’ordine,- misurarsi, innanzitutto, con la complessiva ricostruzione dei fatti operata nellasentenza impugnata, individuando le singole emergenze istruttorie poste a fondamento deisingoli elementi, positivi o negativi, del fatto tipico;- eccepire, con adeguato grado di determinatezza, la fattispecie procedimentale violata(e sanzionata con l’inutilizzabilità, atteso il principio di tassatività che regola la materia) e gli- mostrare l’efficacia demolitrice della eccezione, evidenziando come, espungendo dalmateriale probatorio lecitamente utilizzabile, gli atti di indagine contestati, risulterebbecompletamente disarticolato il complessivo ordito motivazionale della sentenza impugnata(Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01; Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026,Alvaro, Rv. 289838-01; Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801-01; Sez. 3,n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02).Rispetto al primo e, soprattutto, al terzo dei suddetti oneri di allegazione, il ricorrenteresta inottemperante, cadendo pertanto nel vizio di genericità della doglianza.3. Il secondo motivo risulta espresso in termini oltremodo generici e meramente astratti,in difetto di allegazioni in ordine alla mancata concreta possibilità di accesso al compendiointercettivo, previa specifica richiesta, e alla conseguente sussistenza di un effettivo vulnusal pieno dispiegamento dei diritti di difesa.Esso sarebbe, comunque, infondato, poiché, da un lato, il deposito dei decretiautorizzativi non è richiesto nel procedimento diverso (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004,Esposito, Rv. 229244-01; Sez. 5, n. 7781 del 27/10/2021, dep. 2022, Cordua, Rv. 282898-01) e, dall’altro, sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.(introdotto dall’art. 1, comma 43, l. 23 giugno 2017, n. 103) solo le prove acquisite in spregiodi una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione diregole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali (cfr.in tema di garanzie ex art. 63 cod. proc. pen., Sez. 2, n. 12312 del 23/01/2026, Assumma,non mass.; Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547-01); il sistemacodicistico, viceversa, sanziona con l’assoluta inutilizzabilità solo l’esecuzione delleintercettazioni fuori dei casi consentiti (art. 266 cod. proc. pen.) ovvero il mancato rispettodelle disposizioni in tema di presupposti e forme dei provvedimenti autorizzativi o diesecuzione delle operazioni (art. 271 cod. proc. pen.).4. Il terzo motivo non è consentito, in quanto schiettamente fattuale e, comunque,manifestamente infondato.Per quanto attiene al cosiddetto “concorso anomalo”, l’art. 116 cod. pen. prevedetestualmente che «Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno deiconcorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione odomissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo achi volle il reato meno grave».Nel caso di specie, il delitto voluto era una rapina, che sin dall’originaria pianificazioneprevedeva la commissione di violenze fisiche e non di sole minacce (è lo stesso ricorrente adare atto della disponibilità dello spray al peperoncino, poi effettivamente adoperato; lesentenze di merito annotano anche il rammarico dei còrrei per non avere con sé unapistola).Risulta, dunque, pienamente accettata e voluta, foss’anche solo a livello di doloeventuale, la causazione di lesioni durante la commissione della rapina da parte degliesecutori materiali. Non solo, quindi, è indubitabile il rapporto di causalità psichica, maneppure potrebbe propriamente parlarsi di fatto diverso (cfr., in tema di lesioni perpetratenell’esecuzione di una rapina e concorso anomalo, Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014,Cancelli, Rv. 261003-01; in termini, in relazione ai delitti di furto, resistenza a pubblicoufficiale e lesioni, Sez. 4, n. 49897 del 18/10/2018, S., Rv. 273998-01).Il fatto che una parte delle lesioni derivi dall’uso di un tirapugni, la cui disponibilitàasseritamente non era conosciuta dal ricorrente, potrebbe, al più, concernere l’applicabilitàdell’aggravante dell’uso dell’arma – contestata solo in fatto e non oggetto di aumentisanzionatori o di censure difensive – la cui estensione agli altri concorrenti è governata daicriteri dettati dall’art. 59 cod. pen. (né, nel caso di specie, può dubitarsi quantomeno dell’averignorato il fatto per colpa).5. Il quarto motivo è fondato.L’applicazione della recidiva impone di valorizzare una sequenza recidivante per laquale, data la tipologia, l’omogeneità, la non occasionalità e la collocazione temporale deireati precedenti, i nuovi reati risultino espressivi di una maggiore pericolosità e di una piùaccentuata colpevolezza del reo (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano,Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare si limita a dare atto della recidivacontestata e ritenuta in sede di dosimetria della pena (p. 8) e la Corte territoriale si pronunciasoltanto sul bilanciamento ex art. 69 cod. pen., ma nulla dice in merito alla preliminarequestione della sussistenza dell’aggravante, pur in presenza di motivo di gravameadeguatamente specifico (cfr. atto di appello, p. 18).6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio pernuovo giudizio, per la fondatezza dell’ultimo dei suddetti motivi di ricorso. Le questioniinerenti il contestato giudizio di sola equivalenza restano assorbite.Le restanti censure debbono essere complessivamente rigettate, nulla aggiungendoalle riflessioni che precedono la memoria depositata dalla difesa.6.1. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello diMilano, nel procedere a una nuova valutazione della sussistenza della recidiva, qualesintomo di un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e non come mera descrizionedell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, terrà conto dei rilievi sopraindicati, senza fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della lororealizzazione, ma esaminando in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ilrapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e inqual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione aldelitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.6.2. Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilitàdella affermazione della responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sulpunto a diversa Sezione della Corte di appello di Milano.Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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