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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2026

Cassazione n. 23522/2026

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iliata in Cagliari, al vialeArmando Diaz, n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che haindicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù diprocura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroCONSORZIO CALA del FARO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del presidente delc.d.a., legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,alla via Crescenzio, n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chedisgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta edifende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso;entrambi gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/2026avverso la sentenza n. 325/2023 della Corte d’appello di Cagliari – SezioneData pubblicazione 19/07/2026distaccata di Sassari,udita la relazione nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1.

Con atto in data 27.3.2018 il [OSCURATO:PERSONA] del Faro, consorzioresidenziale ubicato in Arzachena, all’interno del [OSCURATO:PERSONA],titolare dell’utenza idrica codice cliente n. 6583444, citava a comparire dinanzial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio idrico.Premetteva che la convenuta, sulla scorta della fattura n.20160005000419425, gli aveva richiesto il pagamento della somma di euro76.344,38 a titolo di “conguagli partite pregresse 2005/2011”.Indi esponeva che l’avversa pretesa costituiva, in realtà, un aumento delcorrispettivo delle forniture, domandato in spregio agli obblighi di correttezza etrasparenza; che l’avversa pretesa, inoltre, era da reputare per ampia parteprescritta, siccome azionata per la prima volta in data 28.4.2016.Chiedeva dichiarare non dovuta la somma di cui alla suindicata fattura.2.

Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]Instava nel merito per il rigetto dell’avversa domanda.3.

Con sentenza n. 266/2020 il tribunale accoglieva la domanda, dichiaravanon dovute le somme richieste e condannava la convenuta alle spese di lite.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello.Resisteva il [OSCURATO:PERSONA] del Faro.5.

Con sentenza n. 325/2023 la Corte d’appello di Cagliari – Sezionedistaccata di Sassari rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spesedel grado.Numero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/2026Evidenziava la Corte di Sassari che “l’istituto dei conguagli non è, in sé stesso,Data pubblicazione 19/07/2026illegittimo”, che “la tariffa non è in sé immodificabile”; e nondimeno lamodificabilità della tariffa doveva essere limitata ai “costi imprevisti edimprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio” (cfr.sentenza d’appello, pag. 6).Evidenziava quindi che spettava al gestore, alla stregua delle ordinarie regoledi riparto dell’onere della prova, la dimostrazione della legittimità delconguaglio, “ossia della natura sopravvenuta e imprevedibile dei costi che siintende recuperare con tale modalità” (così sentenza d’appello, pag. 6).Evidenziava tuttavia che l’appellante non aveva “in alcun modo allegato, etanto meno offerto di provare, i fatti dai quali discenderebbe il carattereimprevisto e imprevedibile dei costi al tempo dell’erogazione e fatturazione delservizio, così come la pertinenza e la corrispettività dei costi recuperati rispettoal servizio offerto” (così sentenza d’appello, pag. 7).Evidenziava segnatamente che l’appellante si era limitata ad addurre lanatura vincolante della delibera del Commissario straordinario dell’Ented’Ambito della Sardegna n. 18 del 26.6.2014, che aveva approvato laquantificazione dei conguagli relativi alle partite pregresse antecedenti al 2012in ragione dei ricavi ottenuti a consuntivo dal gestore e delle sopravvenienzepassive accertate dal gestore nei bilanci 2010, 2011 e 2012, “quasi che qualsiasipassività formatasi nel corso della gestione [potesse] essere recuperata dagliutenti mediante il meccanismo delle partite pregresse” (così sentenza d’appello,pag. 7).6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; ne ha chiestosulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.Numero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/2026Il [OSCURATO:PERSONA] del Faro ha depositato controricorso recante ricorsoData pubblicazione 19/07/2026incidentale articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile origettarsi il ricorso principale ed accogliersi il ricorso incidentale con il favoredelle spese.7.

La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il controricorrente.CONSIDERATO CHE8.

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115,1° co., e 345, 3° co., cod. proc. civ., degli artt. 142, 3° co., e 154 d.lgs. n.152/2006, dell’art. 9 Dir. 2000/60/CE, dell’art. 21, 13° co. e 19° co., d.l. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, dell’art. 10,11° co. e ss., d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.106/2011, della delibera AEEGSI n. 643/2013, della delibera n. 18/2014 dellaAATO Sardegna.Deduce che i criteri – dell’imprevedibilità nonché della pertinenza ecorrispettività rispetto al servizio offerto - sulla cui scorta la Corte di Sassari haritenuto che possano reputarsi legittime le partite pregresse, non sono mai statidibattuti né la loro sussistenza è mai stata ex adverso oggetto di contestazione,siccome il [OSCURATO:PERSONA] del Faro li ha addotti unicamente con la comparsaconclusionale in appello (cfr. ricorso, pag. 20).Deduce che riferimento al criterio della pertinenza/corrispettività rispetto aiservizi resi era stato dal Consorzio operato in maniera del tutto generica con unmero richiamo all’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (cfr. ricorso, pag. 21).Numero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/2026Deduce quindi, per un verso, che la Corte di merito avrebbe dovuto reputareData pubblicazione 19/07/2026legittima la pretesa relativa alle “partite pregresse”, siccome, in assenza diavverse contestazioni, i criteri de quibus “andavano ritenuti pacificamenteravvisabili” (così ricorso, pag. 20).Deduce quindi, per altro verso, che l’introduzione ex adverso con laconclusionale d’appello di un tema d’indagine del tutto nuovo le ha preclusoqualsivoglia iniziativa probatoria, sicché la Corte di merito avrebbe dovutoconsentirle la deduzione di nuove prove, se del caso dando corso alla c.t.u.richiesta nella memoria di replica d’appello (cfr. ricorso, pagg. 20 - 21).9.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o la falsa applicazione degli artt.142, 3° co., e 154 d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 9 Dir. 2000/60/CE, dell’art. 21,13° co. e 19° co., d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.214/2011, dell’art. 10, 11° co. e ss., d.l. n. 70/2011 convertito con modificazionidalla legge n. 106/2011, dell’art. 3 d.p.c.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. 1, 1° co., e2, 12° co., lett. h), legge n. 481/1995, degli artt. 1339, 1664 e 2697 cod. civ.,della delibera AEEGSI n. 643/2013 e della delibera n. 18/2014 dell’AATOSardegna.Deduce che in ogni caso ha assolto il proprio onere probatorio in ordineall’imprevedibilità del costo ed alla sua corrispettività rispetto al servizio offerto(cfr. ricorso, pag. 26).Deduce segnatamente che la circostanza per cui “EGAS abbia certificato iconguagli regolatori partite pregresse per un importo pari ad 106,7M€costituisce una garanzia della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità,pertinenza e corrispettività rispetto al servizio reso” (così ricorso, pag. 25).Numero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/202610.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art.Data pubblicazione 19/07/2026360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 11 preleggi, dell’art. 5,all.

E, legge n. 2248/1865, degli artt. 1173, 1175, 1322, 1339, 1372, 1374,1375, 1561, 1560, 1563 cod. civ., dell’art. 2, 2° co., lett.

C), C-bis) ed E), d.lgs.n. 206/2005, dell’art. 31.2 dell’allegato a deliberazione AEEGSI n. 643/2013,dell’art. 23 Cost.; la falsa applicazione dell’art. 9 Dir. 2000/60/CE e dell’art. 154,1° co., d.lgs. n. 152/2006.Deduce che la Corte di Sassari ha violato il principio di irretroattività deiprovvedimenti amministrativi, allorché ha opinato per “l’astratta legittimità deiconguagli regolatori richiesti da [OSCURATO:SOCIETA]” (cfr. controricorso, pag. 14).11.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. inrelazione all’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di prescrizione ex art.2948, n. 4, cod. civ. del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA].12.

Il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale sono fondati emeritevoli di accoglimento alla stregua delle ragioni che seguono, ragioni che,evidentemente, ne giustificano la disamina contestuale.13.

Questa Sezione, con l’ordinanza n. 1109 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella causaiscritta al n. 10730/2021 r.g. (che ha opposto [OSCURATO:SOCIETA]. al Condominio divia [OSCURATO:PERSONA], n. 11, di Sassari, causa in cui la Corte d’appello di Cagliari,sezione distaccata di Sassari, aveva dichiarato “insussistente il credito diAbbanoa s.p.a., gestore del servizio idrico integrato per la Sardegna, verso ilCondominio di via Dau n° 11, utente del servizio predetto, per conguagliotariffario relativo a forniture di acqua degli anni 2005-2011”), analoga a quellade qua agitur, ha già fatto luogo, sulla scorta della sentenza n. 23858 delNumero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/2026Data pubblicazione 19/07/202626.8.2025 delle sezioni unite di questa Corte (Rv. 675783-01), ai rilievi cheseguono. (…).

Quindi, concludono le Sezioni Unite, l’art. 31 della Delibera n°643/2013 disciplina le modalità di recupero dei conguagli eventualmentespettanti nei periodi precedenti, ma questi ultimi devono essere determinati inbase alle norme tempo per tempo vigenti, ossia in base al d.m. 1° agosto 1996(per ciò che concerne gli anni dal 1997 al 21 luglio 2011) ed in base alle DelibereAEEGSI n° 585/2012, che ha introdotto il [OSCURATO:PERSONA] per glianni 2012 e 2013, e n° 643/2013, che ha introdotto il [OSCURATO:PERSONA] per glianni 2013 e 2014 (per gli anni successivi sono intervenute altre Delibere chenon rilevano ai fini della presente lite) .

In conclusione, sempre secondo le Sezioni Unite, l’art. 31 della Deliberan° 643 legittima i conguagli che nel precedente periodo regolatorio non era statopossibile liquidare (in quanto le pertinenti determinazioni degli Enti d’Ambitonon erano state adottate prima del subentro di AEEGSI e della modifica delmetodo tariffario), ma senza legalizzare il recupero di importi diversi e ulterioririspetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodo tariffario vigenteall’epoca in cui si collocano le partite pregresse da conguagliare .

Venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che la Corte d’appello diCagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto la domanda degli attori in basead un principio non aderente al decisum di questa Corte .Ovvero (…) senza verificare in concreto le modalità di applicazione dellaformula, contenuta nell’art. 1 del d.m. 1° agosto 1996 .

Spettava, infatti, al giudice del merito accertare che gli importi quantificatidall’Autorità d’Ambito fossero rispondenti a quanto poteva essere addebitatoall’utente nella vigenza del «metodo tariffario normalizzato» (rimanendoNumero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/2026Data pubblicazione 19/07/2026escluso, peraltro, che i conguagli dovessero ricomprendere i soli «costiimprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione»), ossiache la somma richiesta all’utente trovasse giustificazione nei criteri tariffariprevisti dal d.m. 1° agosto 1996 .

Pertanto, in continuità con la decisione delle Sezioni Unite appenaillustrata, la censura deve essere accolta, dovendosi ribadire il principio, secondoil quale: «In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore puòrichiedere, a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazioneda parte degli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utentiin ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui èstato istituito e regolamentato il [OSCURATO:PERSONA]» . [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà pertanto accertare che gli importi quantificatidall’Ente d’Ambito siano rispondenti a quanto poteva essere addebitatoall’utente nella vigenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo quantostabilito dal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo diriferimento.

In conclusione, il motivo va accolto nel senso sopra indicato .14.

Analogamente, dunque, nella specie occorrerà vagliare la pretesacreditoria della [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di “conguagli partite pregresse2005/2011” e l’assolvimento degli oneri probatori alla luce dei principi affermatidalle Sezioni Unite.15.

Entrambi i motivi del ricorso incidentale restano assorbiti.Questa Corte spiega che, in tema di impugnazione per cassazione, la parte,interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questionigià prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, nonNumero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/2026ha l’onere di proporre ricorso incidentale condizionato ma è sufficiente che leData pubblicazione 19/07/2026riproponga con il controricorso, dichiarando di volerle sottoporre ad esame nelgiudizio di rinvio (cfr. Cass. sez. lav. 21.2.2014, n. 4130).16.

In accoglimento di ambedue i motivi del ricorso principale la sentenza n.325/2023 della Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari vacassata con rinvio alla stessa corte d’appello/sezione distaccata in diversacomposizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.17.

In dipendenza del buon esito del ricorso principale non sussistono ipresupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n.115/2002, la ricorrente principale sia tenuta a versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie ambedue i motivi del ricorso principale, cassa la sentenza n.325/2023 della Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari e rinviaalla stessa sezione distaccata della stessa corte d’appello in diversacomposizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità;dichiara assorbiti entrambi i motivi del ricorso incidentale.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 20 maggio 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iliata in Cagliari, al vialeArmando Diaz, n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che haindicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù diprocura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroCONSORZIO CALA del FARO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del presidente delc.d.a., legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,alla via Crescenzio, n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chedisgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta edifende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso;entrambi gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/2026avverso la sentenza n. 325/2023 della Corte d’appello di Cagliari – SezioneData pubblicazione 19/07/2026distaccata di Sassari,udita la relazione nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1. Con atto in data 27.3.2018 il [OSCURATO:PERSONA] del Faro, consorzioresidenziale ubicato in Arzachena, all’interno del [OSCURATO:PERSONA],titolare dell’utenza idrica codice cliente n. 6583444, citava a comparire dinanzial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio idrico.Premetteva che la convenuta, sulla scorta della fattura n.20160005000419425, gli aveva richiesto il pagamento della somma di euro76.344,38 a titolo di “conguagli partite pregresse 2005/2011”.Indi esponeva che l’avversa pretesa costituiva, in realtà, un aumento delcorrispettivo delle forniture, domandato in spregio agli obblighi di correttezza etrasparenza; che l’avversa pretesa, inoltre, era da reputare per ampia parteprescritta, siccome azionata per la prima volta in data 28.4.2016.Chiedeva dichiarare non dovuta la somma di cui alla suindicata fattura.2. Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]Instava nel merito per il rigetto dell’avversa domanda.3. Con sentenza n. 266/2020 il tribunale accoglieva la domanda, dichiaravanon dovute le somme richieste e condannava la convenuta alle spese di lite.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello.Resisteva il [OSCURATO:PERSONA] del Faro.5. Con sentenza n. 325/2023 la Corte d’appello di Cagliari – Sezionedistaccata di Sassari rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spesedel grado.Numero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/2026Evidenziava la Corte di Sassari che “l’istituto dei conguagli non è, in sé stesso,Data pubblicazione 19/07/2026illegittimo”, che “la tariffa non è in sé immodificabile”; e nondimeno lamodificabilità della tariffa doveva essere limitata ai “costi imprevisti edimprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio” (cfr.sentenza d’appello, pag. 6).Evidenziava quindi che spettava al gestore, alla stregua delle ordinarie regoledi riparto dell’onere della prova, la dimostrazione della legittimità delconguaglio, “ossia della natura sopravvenuta e imprevedibile dei costi che siintende recuperare con tale modalità” (così sentenza d’appello, pag. 6).Evidenziava tuttavia che l’appellante non aveva “in alcun modo allegato, etanto meno offerto di provare, i fatti dai quali discenderebbe il carattereimprevisto e imprevedibile dei costi al tempo dell’erogazione e fatturazione delservizio, così come la pertinenza e la corrispettività dei costi recuperati rispettoal servizio offerto” (così sentenza d’appello, pag. 7).Evidenziava segnatamente che l’appellante si era limitata ad addurre lanatura vincolante della delibera del Commissario straordinario dell’Ented’Ambito della Sardegna n. 18 del 26.6.2014, che aveva approvato laquantificazione dei conguagli relativi alle partite pregresse antecedenti al 2012in ragione dei ricavi ottenuti a consuntivo dal gestore e delle sopravvenienzepassive accertate dal gestore nei bilanci 2010, 2011 e 2012, “quasi che qualsiasipassività formatasi nel corso della gestione [potesse] essere recuperata dagliutenti mediante il meccanismo delle partite pregresse” (così sentenza d’appello,pag. 7).6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; ne ha chiestosulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.Numero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/2026Il [OSCURATO:PERSONA] del Faro ha depositato controricorso recante ricorsoData pubblicazione 19/07/2026incidentale articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile origettarsi il ricorso principale ed accogliersi il ricorso incidentale con il favoredelle spese.7. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il controricorrente.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115,1° co., e 345, 3° co., cod. proc. civ., degli artt. 142, 3° co., e 154 d.lgs. n.152/2006, dell’art. 9 Dir. 2000/60/CE, dell’art. 21, 13° co. e 19° co., d.l. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, dell’art. 10,11° co. e ss., d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.106/2011, della delibera AEEGSI n. 643/2013, della delibera n. 18/2014 dellaAATO Sardegna.Deduce che i criteri – dell’imprevedibilità nonché della pertinenza ecorrispettività rispetto al servizio offerto - sulla cui scorta la Corte di Sassari haritenuto che possano reputarsi legittime le partite pregresse, non sono mai statidibattuti né la loro sussistenza è mai stata ex adverso oggetto di contestazione,siccome il [OSCURATO:PERSONA] del Faro li ha addotti unicamente con la comparsaconclusionale in appello (cfr. ricorso, pag. 20).Deduce che riferimento al criterio della pertinenza/corrispettività rispetto aiservizi resi era stato dal Consorzio operato in maniera del tutto generica con unmero richiamo all’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (cfr. ricorso, pag. 21).Numero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/2026Deduce quindi, per un verso, che la Corte di merito avrebbe dovuto reputareData pubblicazione 19/07/2026legittima la pretesa relativa alle “partite pregresse”, siccome, in assenza diavverse contestazioni, i criteri de quibus “andavano ritenuti pacificamenteravvisabili” (così ricorso, pag. 20).Deduce quindi, per altro verso, che l’introduzione ex adverso con laconclusionale d’appello di un tema d’indagine del tutto nuovo le ha preclusoqualsivoglia iniziativa probatoria, sicché la Corte di merito avrebbe dovutoconsentirle la deduzione di nuove prove, se del caso dando corso alla c.t.u.richiesta nella memoria di replica d’appello (cfr. ricorso, pagg. 20 - 21).9. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o la falsa applicazione degli artt.142, 3° co., e 154 d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 9 Dir. 2000/60/CE, dell’art. 21,13° co. e 19° co., d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.214/2011, dell’art. 10, 11° co. e ss., d.l. n. 70/2011 convertito con modificazionidalla legge n. 106/2011, dell’art. 3 d.p.c.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. 1, 1° co., e2, 12° co., lett. h), legge n. 481/1995, degli artt. 1339, 1664 e 2697 cod. civ.,della delibera AEEGSI n. 643/2013 e della delibera n. 18/2014 dell’AATOSardegna.Deduce che in ogni caso ha assolto il proprio onere probatorio in ordineall’imprevedibilità del costo ed alla sua corrispettività rispetto al servizio offerto(cfr. ricorso, pag. 26).Deduce segnatamente che la circostanza per cui “EGAS abbia certificato iconguagli regolatori partite pregresse per un importo pari ad 106,7M€costituisce una garanzia della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità,pertinenza e corrispettività rispetto al servizio reso” (così ricorso, pag. 25).Numero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/202610. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art.Data pubblicazione 19/07/2026360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 11 preleggi, dell’art. 5,all. E, legge n. 2248/1865, degli artt. 1173, 1175, 1322, 1339, 1372, 1374,1375, 1561, 1560, 1563 cod. civ., dell’art. 2, 2° co., lett. C), C-bis) ed E), d.lgs.n. 206/2005, dell’art. 31.2 dell’allegato a deliberazione AEEGSI n. 643/2013,dell’art. 23 Cost.; la falsa applicazione dell’art. 9 Dir. 2000/60/CE e dell’art. 154,1° co., d.lgs. n. 152/2006.Deduce che la Corte di Sassari ha violato il principio di irretroattività deiprovvedimenti amministrativi, allorché ha opinato per “l’astratta legittimità deiconguagli regolatori richiesti da [OSCURATO:SOCIETA]” (cfr. controricorso, pag. 14).11. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. inrelazione all’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di prescrizione ex art.2948, n. 4, cod. civ. del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA].12. Il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale sono fondati emeritevoli di accoglimento alla stregua delle ragioni che seguono, ragioni che,evidentemente, ne giustificano la disamina contestuale.13. Questa Sezione, con l’ordinanza n. 1109 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella causaiscritta al n. 10730/2021 r.g. (che ha opposto [OSCURATO:SOCIETA]. al Condominio divia [OSCURATO:PERSONA], n. 11, di Sassari, causa in cui la Corte d’appello di Cagliari,sezione distaccata di Sassari, aveva dichiarato “insussistente il credito diAbbanoa s.p.a., gestore del servizio idrico integrato per la Sardegna, verso ilCondominio di via Dau n° 11, utente del servizio predetto, per conguagliotariffario relativo a forniture di acqua degli anni 2005-2011”), analoga a quellade qua agitur, ha già fatto luogo, sulla scorta della sentenza n. 23858 delNumero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/2026Data pubblicazione 19/07/202626.8.2025 delle sezioni unite di questa Corte (Rv. 675783-01), ai rilievi cheseguono. (…). Quindi, concludono le Sezioni Unite, l’art. 31 della Delibera n°643/2013 disciplina le modalità di recupero dei conguagli eventualmentespettanti nei periodi precedenti, ma questi ultimi devono essere determinati inbase alle norme tempo per tempo vigenti, ossia in base al d.m. 1° agosto 1996(per ciò che concerne gli anni dal 1997 al 21 luglio 2011) ed in base alle DelibereAEEGSI n° 585/2012, che ha introdotto il [OSCURATO:PERSONA] per glianni 2012 e 2013, e n° 643/2013, che ha introdotto il [OSCURATO:PERSONA] per glianni 2013 e 2014 (per gli anni successivi sono intervenute altre Delibere chenon rilevano ai fini della presente lite) . In conclusione, sempre secondo le Sezioni Unite, l’art. 31 della Deliberan° 643 legittima i conguagli che nel precedente periodo regolatorio non era statopossibile liquidare (in quanto le pertinenti determinazioni degli Enti d’Ambitonon erano state adottate prima del subentro di AEEGSI e della modifica delmetodo tariffario), ma senza legalizzare il recupero di importi diversi e ulterioririspetto a quelli che potevano pretendersi in base al metodo tariffario vigenteall’epoca in cui si collocano le partite pregresse da conguagliare . Venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che la Corte d’appello diCagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto la domanda degli attori in basead un principio non aderente al decisum di questa Corte .Ovvero (…) senza verificare in concreto le modalità di applicazione dellaformula, contenuta nell’art. 1 del d.m. 1° agosto 1996 . Spettava, infatti, al giudice del merito accertare che gli importi quantificatidall’Autorità d’Ambito fossero rispondenti a quanto poteva essere addebitatoall’utente nella vigenza del «metodo tariffario normalizzato» (rimanendoNumero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/2026Data pubblicazione 19/07/2026escluso, peraltro, che i conguagli dovessero ricomprendere i soli «costiimprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione»), ossiache la somma richiesta all’utente trovasse giustificazione nei criteri tariffariprevisti dal d.m. 1° agosto 1996 . Pertanto, in continuità con la decisione delle Sezioni Unite appenaillustrata, la censura deve essere accolta, dovendosi ribadire il principio, secondoil quale: «In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore puòrichiedere, a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazioneda parte degli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utentiin ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui èstato istituito e regolamentato il [OSCURATO:PERSONA]» . [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà pertanto accertare che gli importi quantificatidall’Ente d’Ambito siano rispondenti a quanto poteva essere addebitatoall’utente nella vigenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo quantostabilito dal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo diriferimento. In conclusione, il motivo va accolto nel senso sopra indicato .14. Analogamente, dunque, nella specie occorrerà vagliare la pretesacreditoria della [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di “conguagli partite pregresse2005/2011” e l’assolvimento degli oneri probatori alla luce dei principi affermatidalle Sezioni Unite.15. Entrambi i motivi del ricorso incidentale restano assorbiti.Questa Corte spiega che, in tema di impugnazione per cassazione, la parte,interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questionigià prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, nonNumero registro generale 6472/2024Numero sezionale 2206/2026Numero di raccolta generale 23522/2026ha l’onere di proporre ricorso incidentale condizionato ma è sufficiente che leData pubblicazione 19/07/2026riproponga con il controricorso, dichiarando di volerle sottoporre ad esame nelgiudizio di rinvio (cfr. Cass. sez. lav. 21.2.2014, n. 4130).16. In accoglimento di ambedue i motivi del ricorso principale la sentenza n.325/2023 della Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari vacassata con rinvio alla stessa corte d’appello/sezione distaccata in diversacomposizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.17. In dipendenza del buon esito del ricorso principale non sussistono ipresupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n.115/2002, la ricorrente principale sia tenuta a versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie ambedue i motivi del ricorso principale, cassa la sentenza n.325/2023 della Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari e rinviaalla stessa sezione distaccata della stessa corte d’appello in diversacomposizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità;dichiara assorbiti entrambi i motivi del ricorso incidentale.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 20 maggio 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23522/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris