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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 12455/2026

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al [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui in data 1.7.2025 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Roma in data 14.4.2025 di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di due anni; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso sia meramente reiterativo dei motivi di appello, già disattesi dai giudici di secondo grado con una articolata motivazione non manifestamente illogica, avversata ora dal ricorrente attraverso la pedissequa riproposizione di censure che non si confrontano, per un verso, con la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia già riportato due condanne irrevocabili e, per altro verso, con il principio secondo cui in materia di misure di prevenzione il giudizio può basarsi anche su elementi desumibili da precedenti giudiziari e da denunce, ancorché non seguiti da condanna, da cui sia possibile enucleare fatti concreti risultanti dagli atti che siano indicativi di pericolosità sociale (cfr. Sez. 5, n. 3858 del 18/9/1997, Iovine, Rv. 208716 - 01; Sez. 1, n. 2531 del 16/4/1996, Biron, Rv. 204907 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui in data 1.7.2025 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Roma in data 14.4.2025 di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di due anni; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso sia meramente reiterativo dei motivi di appello, già disattesi dai giudici di secondo grado con una articolata motivazione non manifestamente illogica, avversata ora dal ricorrente attraverso la pedissequa riproposizione di censure che non si confrontano, per un verso, con la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia già riportato due condanne irrevocabili e, per altro verso, con il principio secondo cui in materia di misure di prevenzione il giudizio può basarsi anche su elementi desumibili da precedenti giudiziari e da denunce, ancorché non seguiti da condanna, da cui sia possibile enucleare fatti concreti risultanti dagli atti che siano indicativi di pericolosità sociale (cfr. Sez. 5, n. 3858 del 18/9/1997, Iovine, Rv. 208716 - 01; Sez. 1, n. 2531 del 16/4/1996, Biron, Rv. 204907 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Decreto Cassazione n. 12455/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris