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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40767/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14294/2012 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, lamentando, con quattro motivi, sempre sotto il duplice profilo della vio- lazione di legge e/o del vizio motivazionale: a. il mancato confronto, da parte del giudice del gravame del merito, con l'offensività in concreto della condotta e con il tema dell'eventuale destinazione della droga a scopo esclusivamente personale; b. la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità; c. in punto di man- cata concessione delle circostanze attenuanti generiche; d. l'errata dosimetria della pena e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, diversamente da quanto opina il ri- corrente, la Corte territoriale, dato atto che ci si trovava di fronte a 2118 piante di cannabis, con peso di 86 chili, pari a 4828,04 dosi ricavabili, e con un quantitativo di principio attivo superiore ai 2 chilogrammi, affronta in maniera ampia ed arti- colata alle pagg.2-8 il tema dell'offensività, giungendo a conclusioni nel pieno solco delle richiamate Sez.

Un., n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278624, se- condo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente.

Con tali conclusioni il ricorrente, in concreto, non si confronta.

2.2. Il secondo motivo, relativo alla ritenuta aggravante, è parimenti inam- missibile in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla moti- vazione dell'atto impugnato.

Ciò a fronte di un provvedimento impugnato che ha risposto al motivo sulla sussistenza dell'aggravante applicando correttamente i richiamati dicta di cui a S.U. n. 14722/2020 e Sez. 4 n. 37104/2021.N. 14294/2012 R.G.

2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricor- rente, la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle stesse.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dìctum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurispru- denza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che neces- sita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in que- stione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalida- zione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, N. 14294/2012 R.G. n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882)

2.4. Del tutto generico ed infondato è anche il quarto motivo di ricorso in quanto la pena base, diversamente da quanto sostiene il ricorrente (che non si capisce per quale ragione chiama in causa la riduzione prevista per i medicinali laddove siamo in presenza di piante di cannabis) è stata individuata nell'ambito della forbice edittale di cui al reato in contestazione.

E il giudice del gravame del merito ha dato motivatamente conto di condividere l'opzione del giudice di primo grado di discostarsi dal minimo edittale, tenuto peraltro conto che l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 80 Dpr. 309/90 è stato operato nel minimo.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14294/2012 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, lamentando, con quattro motivi, sempre sotto il duplice profilo della vio- lazione di legge e/o del vizio motivazionale: a. il mancato confronto, da parte del giudice del gravame del merito, con l'offensività in concreto della condotta e con il tema dell'eventuale destinazione della droga a scopo esclusivamente personale; b. la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità; c. in punto di man- cata concessione delle circostanze attenuanti generiche; d. l'errata dosimetria della pena e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, diversamente da quanto opina il ri- corrente, la Corte territoriale, dato atto che ci si trovava di fronte a 2118 piante di cannabis, con peso di 86 chili, pari a 4828,04 dosi ricavabili, e con un quantitativo di principio attivo superiore ai 2 chilogrammi, affronta in maniera ampia ed arti- colata alle pagg.2-8 il tema dell'offensività, giungendo a conclusioni nel pieno solco delle richiamate Sez. Un., n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278624, se- condo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Con tali conclusioni il ricorrente, in concreto, non si confronta. 2.2. Il secondo motivo, relativo alla ritenuta aggravante, è parimenti inam- missibile in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla moti- vazione dell'atto impugnato. Ciò a fronte di un provvedimento impugnato che ha risposto al motivo sulla sussistenza dell'aggravante applicando correttamente i richiamati dicta di cui a S.U. n. 14722/2020 e Sez. 4 n. 37104/2021.N. 14294/2012 R.G. 2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricor- rente, la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle stesse. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dìctum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurispru- denza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che neces- sita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in que- stione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalida- zione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, N. 14294/2012 R.G. n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882) 2.4. Del tutto generico ed infondato è anche il quarto motivo di ricorso in quanto la pena base, diversamente da quanto sostiene il ricorrente (che non si capisce per quale ragione chiama in causa la riduzione prevista per i medicinali laddove siamo in presenza di piante di cannabis) è stata individuata nell'ambito della forbice edittale di cui al reato in contestazione. E il giudice del gravame del merito ha dato motivatamente conto di condividere l'opzione del giudice di primo grado di discostarsi dal minimo edittale, tenuto peraltro conto che l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 80 Dpr. 309/90 è stato operato nel minimo. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.
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