CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40706/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di furto in abitazione aggravato dalla recidiva qualificata, condannandolo alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 640,00 euro di multa, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, é inammissibile. Invero, richiamando la violazione dell'art. 606, lett. c), d) ed e) cod. proc. pen., egli si duole del fatto che, nel negare prevalenza alle attenuanti generiche e quindi il minimo della pena, delle reiterate confessioni dell'imputato e del tentativo di risarcimento del danno, la Corte di appello abbia ritenuto la confessione inidonea a dare un contributo alle indagini e non abbia considerato che le particolari modalità del fatto non sono indicative di una maggiore pericolosità del soggetto. La motivazione è poi solo apparente in relazione alla pena finale inflitta al Musto. 2. Orbene, la giurisprudenza di legittimità insegna che il giudizio con il quale il giudice di merito apprezza l'entità dell'intero fatto circostanziato in rapporto agli elementi ed alle circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilità dell'imputato e l'adeguatezza della pena, rientra nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice e per esso non è richiesta una analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati, ma è sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formazione del giudizio stesso e della eseguita valutazione delle circostanze che concorrono nel reato, in modo che risulti che il giudice, nell'espressione del suo globale giudizio, abbia tenuto conto di tutte le componenti del fatto criminoso (Sez. 2, n. 4831 del 15/02/1984, dep. 24/05/1984, Lecci, Rv. 164368; Sez. 1, n. 6034 del 11/04/1995 - dep. 25/05/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 201433). Sicchè il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). Allorquando venga in considerazione la motivazione del giudizio di bilanciamento di circostanze eterogenee, l'insegnamento è pertanto quello dell'insussistenza di un vizio di motivazione ove il giudice di appello, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto. (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014 - dep. 24/01/2014, Manzari e altri, Rv. 260415) Ciò vale sempre che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta di bilanciamento di circostanze eterogenee (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017 - dep. 13/03/2018, Z, Rv. 272460). Da ultimo, si è ribadito che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02). Nel caso che occupa vi è però una ragione assorbente di inammissibilità del motivo, che è manifestamente infondato alla luce del fatto che il giudizio di prevalenza è precluso dall'avvenuto riconoscimento della recidiva qualificata. Come puntualmente rilevato dalla Corte di appello, l'art. 69, co. 4 cod. pen. fa divieto di giudizio di prevalenza delle attenuanti, tra cui quelle generiche (ma non quella di cui all'art. 648, co. 2 cod. pen., secondo quanto statuito dal Giudice delle leggi) sulla concorrente recidiva qualificata. Quanto all'ulteriore motivo, esso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha dato atto del fatto che la pena è stata determinata a partire dal minimo edittale, sulla quale è stata apportata la riduzione per il rito abbreviato. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/2