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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14796/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;letta per i ricorrenti la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento dei ricorsi e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite della controversaquestione sulle conseguenze della convalida del daspo prima del decorso delle quarantottoore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 7 maggio 2025 per [OSCURATO:PERSONA] e in data 5 maggio 2025per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convalidato i daspodel Questore di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 aprile 2025.2. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce con il primo motivo di ricorso la violazione di legge ela violazione di norme processuali per mancato rispetto del termine a difesa.

Espone che indata 2 maggio 2025 alle ore 23,05 gli era stato notificato il daspo del Questore di Vercellisenza l’allegato verbale di sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;che in data 5 maggio 2025 alle ore 10,20 gli era stato notificato il provvedimento delQuestore unitamente al verbale di sottoposizione all’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria; che in data 5 maggio 2025 alle ore 11,10 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevaconvalidato il daspo.

Sostiene, dunque, che il G.i.p. aveva convalidato il daspo anzitempo,perché tra la notifica del daspo completo del verbale e la convalida erano decorsi solocinquanta minuti.Lamenta con il secondo motivo di ricorso il vizio di motivazione perché il G.i.p. avevaconvalidato il daspo per la partecipazione attiva a episodi di intimidazione che avevanoposto in pericolo la pubblica sicurezza e avevano turbato l’ordine pubblico, quando lapartecipazione al coro rientrava nell’ordinaria comunicazione della rivalità sportiva.

Inparticolare, nega il premeditato disegno di partecipare allo scontro con la tifoseria vercellese,l’illecito porto di aste delle bandiere, la messa in pericolo dell’ordine pubblico e dellasicurezza e le specifiche condotte indirizzate a violazioni rilevanti ai sensi dell’art. 6 legge n.401 del 1989.

Censura, dunque, l’ordinanza perché il G.i.p. aveva desunto la pericolositàdalla mera presenza nel gruppo dei tifosi e dal gesto di brandire l’asta della bandiera.Precisa che il gruppo aveva marciato con le aste delle bandiere chiuse e rivolte verso ilbasso ed era stato accompagnato dalle forze dell’ordine che non avevano ritenuto diprocedere al sequestro.

Il caso era sovrapponibile a quello esaminato dal Tar di Perugia cheaveva escluso la condotta violenta.Contesta con il terzo motivo di ricorso la violazione di legge e di norme processualiperché non era stato destinatario del provvedimento n. 257 del 20/07/2021 emesso dallaProvincia di Bolzano e non gli si poteva ascrivere alcuna violazione nell’ambito della partitadisputata a Bolzano.3. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi di ricorso del tutto sovrapponibili a quellipresentati da [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al mancato rispetto del termine delle quarantotto ore, esponeche in data 2 maggio 2025 alle ore 23,05 gli era stato notificato il daspo del Questore diVercelli senza l’allegato verbale di sottoposizione all’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria; che in data 5 maggio 2025 alle ore 9,30 gli era stato notificato il provvedimentodel Questore unitamente al verbale di sottoposizione all’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria; che in data 5 maggio 2025 alle ore 11,10 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevaconvalidato il daspo.

Sostiene, dunque, che il G.i.p. aveva convalidato il daspo anzitempo,perché tra la notifica del daspo completo del verbale e la convalida erano decorsi solo un’orae quaranta minuti.4. [OSCURATO:PERSONA], del pari, formula due motivi di ricorso sovrapponibili a quellipresentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al mancato rispetto del termine delle quarantotto ore,espone che in data 5 maggio 2025 alle ore 10,00 gli era stato notificato il daspo delQuestore di [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’allegato verbale di sottoposizione all’obbligo dipresentazione alla polizia giudiziaria; che in data 6 maggio 2025 alle ore 11,36 il Pubblicoministero aveva chiesto la convalida; che in data 7 maggio 2025 alle ore 09,05 il G.i.p. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva convalidato il daspo.

Sostiene, dunque, che il G.i.p. avevaconvalidato il daspo anzitempo, perché tra la notifica del daspo completo del verbale e laconvalida erano decorsi solo 47 ore e 2 minuti o 47 ore e 5 minuti, avuto riguardo alla datadel depositato.5.

Nella memoria il difensore dei ricorrenti replica alla requisitoria del Procuratoregenerale e insiste, in via principale, per l’annullamento senza o con rinvio delle ordinanzeimpugnate e, in via subordinata, per la rimessione alle Sezioni Unite della questione didiritto, se la convalida del daspo prima delle quarantotto ore dalla notifica all’interessatodetermini una nullità di ordine generale, per violazione del diritto di difesa in conseguenzadell’inosservanza dello schema legale tipico o se integri una nullità a regime intermedio chenon inficia la legittimità dell’ordinanza di convalida ove la stessa sia stata successivamentenotificata all’interessato e questi non alleghi un concreto e specifico pregiudizio causalmentederivante dalla violazione del termine indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono nel complesso infondati.1.1.Il primo motivo di ricorso, comune a tutti e tre i ricorrenti, attiene al rispetto dellequarantotto ore dalla notifica del daspo all’interessato per la relativa convalida da parte delgiudice per le indagini preliminari.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta agli atti che i daspo sono stati ritualmente notificati il 2maggio 2025, alle ore 23,05, il P.m. ha chiesto la convalida il 3 maggio alle ore 13,25 e ilG.i.p. ha emesso l’ordinanza di convalida il 5 maggio 2025, alle ore 11,10, dopo lequarantotto ore dalla notifica del provvedimento all’interessato.

I ricorrenti hanno contestatola ritualità della notifica del daspo il 2 maggio 2025, perché sprovvisto del verbalecontenente gli obblighi di presentazione, e hanno argomentato che il termine dellequarantotto ore per l’esercizio del diritto di difesa e la richiesta di convalida del P.m. siainiziato a decorrere dal 5 maggio 2025, data di rinotifica del daspo completo del predettoverbale.Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato perché il provvedimento del questore èperfetto in sé, recando la motivazione, i divieti, le prescrizioni e gli avvisi, ed è esecutivo peril destinatario dal momento della sua notifica, a prescindere dalla notifica di un ulterioreverbale, secondo le prassi seguite dai commissariati.

Ai sensi dell’art. 9 del regio decreto 6maggio 1940, n. 635, recante l’ «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testounico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza», i provvedimentidell'autorità di pubblica sicurezza devono essere comunicati mediante consegna di copiaall’interessato, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale; la relata dinotifica, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dal consegnatario e dall'agente odal messo, i quali danno atto se il consegnatario non può o non vuole sottoscrivere l’atto; lanotifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresentilegalmente rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, inqualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento.

Nel caso inesame, la prova della conoscenza legale, che coincide con quella effettiva, è data dal timbrosottostante alla copia consegnata al destinatario, completa dell’indicazione del notificatore edella sua qualifica, della data e dell’orario, nonché della sottoscrizione del notificante e delricevente, previamente identificato.

Il verbale successivamente redatto dal commissariato diVarese, competente sul territorio nel quale risiedono i ricorrenti, che riporta nuovamente leprescrizioni già contenute nel provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA], è atto interno dellapolizia di Stato, funzionale alla presa in carico del soggetto per i relativi adempimenti, ma èultroneo rispetto alla notifica prevista dall’art. 6 legge n. 401 del 1989.In seguito alla notifica, il destinatario ha la conoscenza legale ed effettiva del daspocui deve uniformarsi, per non incorrere nella commissione del reato di cui al successivocomma 6, ancorché decida di impugnarlo innanzi al giudice amministrativo o ancorchédecida di impugnare l’ordinanza del G.i.p. di convalida dell’obbligo di presentazioneall’autorità di pubblica sicurezza.

Infatti, il comma 6 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989prevede il reato per i contravventori delle disposizioni dei precedenti commi 1 e

2. Leimpugnazioni non sospendono l’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA], invece, risulta agli atti che il daspo è stato notificato il 5 maggio 2025alle ore 10, il P.m. ha chiesto la convalida il 6 maggio 2025 alle ore 11,36, mentre il G.i.p. haemesso l’ordinanza di convalida il 7 maggio 2025 alle ore 9,05, ordinanza notificataall’interessato il 7 maggio 2025 alle ore 18,00.Orbene, nei primi due casi, il G.i.p. ha convalidato il daspo dopo le quarantotto oredalla notifica agli interessati, nel terzo ha convalidato il daspo prima.1.2.E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, al fine diassicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fasedella convalida del provvedimento del questore (si veda amplius la sentenza Sez.

U, n.44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229111-01 con ampi riferimenti alla giurisprudenzacostituzionale), è necessario che la convalida del g.i.p. non intervenga prima che sia decorsoil termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato.

L’art. 6, comma 3, legge n. 401 del1989 prevede, infatti, espressamente che il pubblico ministero, se ritiene che sussistano ipresupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento nechiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.

Da tale previsione normativa, lagiurisprudenza ha riconosciuto anche all’interessato il termine di quarantotto ore perpresentare delle memorie difensive la cui mancata osservanza va sanzionata con la nullità,ritenuta di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc. pen.

Tuttavia, secondo un orientamento, persiste la nullità, anche nel caso in cuil'ordinanza di convalida sia notificata al sottoposto dopo la scadenza, senza che lo stessoabbia attivato il contraddittorio cartolare, posto che il pregiudizio al diritto di difesa si verificaper il solo fatto del mancato rispetto dello schema legale (tra le più recenti, Sez. 3, n. 37755del 21/10/2025, Vasselli, Rv. 288836 – 01 con ampi riferimenti ai precedenti); secondo altroorientamento, è pur sempre necessario che il ricorrente deduca un interesse concreto econvalida intervenga dopo le quarantotto ore senza che l’interessato abbia presentato unamemoria difensiva (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 – 01 con ampiriferimenti ai precedenti).1.3.Ritiene il Collegio di aderire a tale secondo orientamento dal momento che, nonricorrendo un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, il ricorrente non può semplicementelimitarsi a dolersi della violazione del termine dilatorio, ma, in coerenza con la naturagenerale a regime intermedio della nullità, «ha l'onere di indicare l'esistenza di un interessea ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione diun pregiudizio astratto o potenziale» (così, in motivazione, Sez.

U, n. 15069 del 26/10/2023,dep. 2024, Niecko, in tema di conseguenze derivanti dall'omessa traduzione dell'ordinanzacautelare personale notificata all'imputato alloglotta).

Si tratta di una conclusione impostadalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, consacrata nellasentenza Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cuitale nozione deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalitànegativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggioprocessuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimentodi un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, eche risulti logicamente coerente con il sistema normativo».

In altre parole, l’inosservanza deltermine ha valenza sostanziale e non meramente formale per cui non può inficiare lalegittimità dell'ordinanza di convalida adottata prima della sua scadenza se l’interessato nonha esercitato le sue prerogative. [OSCURATO:PERSONA] che tale orientamento è, come detto, in lineacon l’indirizzo seguito dalle Sezioni Unite volto a preferire una lettura sostanziale dei presididi garanzia, si ritiene di non rimettere la questione alle Sezioni Unite.Nel caso in esame, il motivo articolato da di [OSCURATO:PERSONA], che ha ricevuto la notifica dellaconvalida dopo le quarantotto ore, non ha presentato alcuna memoria difensiva né haallegato un concreto e specifico pregiudizio causalmente derivante dalla violazione deltermine, è infondato.2.Il secondo motivo, formulato nei medesimi termini da tutti e tre i ricorrenti, èmanifestamente infondato perché fattuale e generico.La difesa ha sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] portavano delle aste abbassate, mentreDi [OSCURATO:PERSONA] non aveva neanche toccato le bandiere.Per i primi due il caso era da ritenersi sovrapponibile a quello scrutinato dal TarUmbria nella sentenza n. 262 del 2025 che aveva accolto il ricorso avverso il daspo emessonei confronti di un soggetto che portava un’asta abbassata.

Dalla sentenza si evince peròche già il G.i.p. non aveva convalidato l’ordine del Questore perché dai fotogrammi erarisultato che il ricorrente camminava con altre persone in direzione di alcuni agenti dipubblica sicurezza, ma, contrariamente ad altri soggetti inquadrati nei medesimi fotogrammi,non appariva coinvolto in condotte minacciose o violente, bensì sembrava limitarsi apercorrere la strada e, in ogni caso, portava in mano un’asta che poteva essere anche unostriscione.

Pertanto, il Tar, visionati i fotogrammi, a sua volta, ha constatato che l’uomomarciava in una posizione leggermente arretrata rispetto al punto di contatto tra le tifoserie ecomunque aveva degli atteggiamenti che non denotavano un’intenzione violenta ominacciosa e non brandiva alcuna arma.Nel caso in esame, invece, il G.i.p. ha osservato, sulla base della comunicazione dinotizia di reato della Digos, che i ricorrenti, ultras della [OSCURATO:PERSONA], avevano raggiunto Vercellie avevano cercato uno scontro con la tifoseria locale.

Avevano partecipato a un corteo nonautorizzato per le strade cittadine e a cori minacciosi e provocatori diretti anche a semplicipassanti, non interessati alla partita.

Gli ultras, poi, avevano avuto un alterco verbale anchecon alcuni tifosi della [OSCURATO:PERSONA] nei pressi di un bar e ulteriori conseguenze erano stateevitate grazie all’intervento delle forze dell’ordine. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, lungo il tragittodalla ferrovia allo stadio erano stati raggiunti da un’auto da cui avevano scaricato delle astedi circa 80 centimetri. [OSCURATO:PERSONA], invece, non aveva aste.

Il G.i.p. ha ritenuto di convalidare ildaspo attesa la pericolosità dei prevenuti che avevano bloccato il traffico cittadino e avevanopartecipato a cori minacciosi e provocatori, i primi due avendo commesso anche il reato dicui all’art. 6-ter legge n. 401 del 1989 per aver brandito le aste.

La tesi difensiva dellaordinaria rivalità sportiva, a giustificazione dei cori, non ha trovato riscontro e anzi è risultatacontraddetta dal decisivo intervento delle forze dell’ordine che hanno dovuto scortare i tifosidallo stadio alla stazione per prevenire gli scontri.

La motivazione dell’ordinanza non èmanifestamente illogica o contraddittoria e resiste alla censura sollevata perché è preclusaal giudice di legittimità la rilettura del fatto in termini solo alternativi.2.Il terzo motivo, relativo all’errore contenuto nell’ordinanza di convalida per Chiodinidi citazione di un precedente daspo n. 257 del 2021 e del deferimento nell’occasione di unapartita disputata a Bolzano, è infondato.

Il ricorrente ha sostenuto di essere estraneo ai fattiche erano da ascriversi piuttosto ad [OSCURATO:PERSONA].

Osserva il Collegio che, seppure il provvedimentodel Questore, che il G.i.p. ha recepito, fosse errato nella parte relativa all’indicazione deiprecedenti, tuttavia, tale errore sarebbe solo materiale.

Dalla comunicazione della notizia direato redatta dalla Digos di [OSCURATO:PERSONA] e relativa all’identificazione dei componenti del gruppo diultras, risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva un daspo emesso il 29 novembre 2023 della durata di anniuno per lancio di materiale pericoloso in occasione della partita Pergolettese-[OSCURATO:PERSONA], percui correttamente gli è stata applicata la recidiva, e ciò anche se la precedente misura eracessata (Sez. 3, n. 15851 del 03/11/2016, dep. 2017, Cocchi, Rv. 269872 – 01).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsidebbano essere rigettati, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 3 dicembre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;letta per i ricorrenti la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento dei ricorsi e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite della controversaquestione sulle conseguenze della convalida del daspo prima del decorso delle quarantottoore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 7 maggio 2025 per [OSCURATO:PERSONA] e in data 5 maggio 2025per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convalidato i daspodel Questore di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 aprile 2025.2. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce con il primo motivo di ricorso la violazione di legge ela violazione di norme processuali per mancato rispetto del termine a difesa. Espone che indata 2 maggio 2025 alle ore 23,05 gli era stato notificato il daspo del Questore di Vercellisenza l’allegato verbale di sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;che in data 5 maggio 2025 alle ore 10,20 gli era stato notificato il provvedimento delQuestore unitamente al verbale di sottoposizione all’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria; che in data 5 maggio 2025 alle ore 11,10 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevaconvalidato il daspo. Sostiene, dunque, che il G.i.p. aveva convalidato il daspo anzitempo,perché tra la notifica del daspo completo del verbale e la convalida erano decorsi solocinquanta minuti.Lamenta con il secondo motivo di ricorso il vizio di motivazione perché il G.i.p. avevaconvalidato il daspo per la partecipazione attiva a episodi di intimidazione che avevanoposto in pericolo la pubblica sicurezza e avevano turbato l’ordine pubblico, quando lapartecipazione al coro rientrava nell’ordinaria comunicazione della rivalità sportiva. Inparticolare, nega il premeditato disegno di partecipare allo scontro con la tifoseria vercellese,l’illecito porto di aste delle bandiere, la messa in pericolo dell’ordine pubblico e dellasicurezza e le specifiche condotte indirizzate a violazioni rilevanti ai sensi dell’art. 6 legge n.401 del 1989. Censura, dunque, l’ordinanza perché il G.i.p. aveva desunto la pericolositàdalla mera presenza nel gruppo dei tifosi e dal gesto di brandire l’asta della bandiera.Precisa che il gruppo aveva marciato con le aste delle bandiere chiuse e rivolte verso ilbasso ed era stato accompagnato dalle forze dell’ordine che non avevano ritenuto diprocedere al sequestro. Il caso era sovrapponibile a quello esaminato dal Tar di Perugia cheaveva escluso la condotta violenta.Contesta con il terzo motivo di ricorso la violazione di legge e di norme processualiperché non era stato destinatario del provvedimento n. 257 del 20/07/2021 emesso dallaProvincia di Bolzano e non gli si poteva ascrivere alcuna violazione nell’ambito della partitadisputata a Bolzano.3. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi di ricorso del tutto sovrapponibili a quellipresentati da [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al mancato rispetto del termine delle quarantotto ore, esponeche in data 2 maggio 2025 alle ore 23,05 gli era stato notificato il daspo del Questore diVercelli senza l’allegato verbale di sottoposizione all’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria; che in data 5 maggio 2025 alle ore 9,30 gli era stato notificato il provvedimentodel Questore unitamente al verbale di sottoposizione all’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria; che in data 5 maggio 2025 alle ore 11,10 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevaconvalidato il daspo. Sostiene, dunque, che il G.i.p. aveva convalidato il daspo anzitempo,perché tra la notifica del daspo completo del verbale e la convalida erano decorsi solo un’orae quaranta minuti.4. [OSCURATO:PERSONA], del pari, formula due motivi di ricorso sovrapponibili a quellipresentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al mancato rispetto del termine delle quarantotto ore,espone che in data 5 maggio 2025 alle ore 10,00 gli era stato notificato il daspo delQuestore di [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’allegato verbale di sottoposizione all’obbligo dipresentazione alla polizia giudiziaria; che in data 6 maggio 2025 alle ore 11,36 il Pubblicoministero aveva chiesto la convalida; che in data 7 maggio 2025 alle ore 09,05 il G.i.p. delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva convalidato il daspo. Sostiene, dunque, che il G.i.p. avevaconvalidato il daspo anzitempo, perché tra la notifica del daspo completo del verbale e laconvalida erano decorsi solo 47 ore e 2 minuti o 47 ore e 5 minuti, avuto riguardo alla datadel depositato.5. Nella memoria il difensore dei ricorrenti replica alla requisitoria del Procuratoregenerale e insiste, in via principale, per l’annullamento senza o con rinvio delle ordinanzeimpugnate e, in via subordinata, per la rimessione alle Sezioni Unite della questione didiritto, se la convalida del daspo prima delle quarantotto ore dalla notifica all’interessatodetermini una nullità di ordine generale, per violazione del diritto di difesa in conseguenzadell’inosservanza dello schema legale tipico o se integri una nullità a regime intermedio chenon inficia la legittimità dell’ordinanza di convalida ove la stessa sia stata successivamentenotificata all’interessato e questi non alleghi un concreto e specifico pregiudizio causalmentederivante dalla violazione del termine indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono nel complesso infondati.1.1.Il primo motivo di ricorso, comune a tutti e tre i ricorrenti, attiene al rispetto dellequarantotto ore dalla notifica del daspo all’interessato per la relativa convalida da parte delgiudice per le indagini preliminari.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta agli atti che i daspo sono stati ritualmente notificati il 2maggio 2025, alle ore 23,05, il P.m. ha chiesto la convalida il 3 maggio alle ore 13,25 e ilG.i.p. ha emesso l’ordinanza di convalida il 5 maggio 2025, alle ore 11,10, dopo lequarantotto ore dalla notifica del provvedimento all’interessato. I ricorrenti hanno contestatola ritualità della notifica del daspo il 2 maggio 2025, perché sprovvisto del verbalecontenente gli obblighi di presentazione, e hanno argomentato che il termine dellequarantotto ore per l’esercizio del diritto di difesa e la richiesta di convalida del P.m. siainiziato a decorrere dal 5 maggio 2025, data di rinotifica del daspo completo del predettoverbale.Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato perché il provvedimento del questore èperfetto in sé, recando la motivazione, i divieti, le prescrizioni e gli avvisi, ed è esecutivo peril destinatario dal momento della sua notifica, a prescindere dalla notifica di un ulterioreverbale, secondo le prassi seguite dai commissariati. Ai sensi dell’art. 9 del regio decreto 6maggio 1940, n. 635, recante l’ «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testounico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza», i provvedimentidell'autorità di pubblica sicurezza devono essere comunicati mediante consegna di copiaall’interessato, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale; la relata dinotifica, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dal consegnatario e dall'agente odal messo, i quali danno atto se il consegnatario non può o non vuole sottoscrivere l’atto; lanotifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresentilegalmente rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, inqualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento. Nel caso inesame, la prova della conoscenza legale, che coincide con quella effettiva, è data dal timbrosottostante alla copia consegnata al destinatario, completa dell’indicazione del notificatore edella sua qualifica, della data e dell’orario, nonché della sottoscrizione del notificante e delricevente, previamente identificato. Il verbale successivamente redatto dal commissariato diVarese, competente sul territorio nel quale risiedono i ricorrenti, che riporta nuovamente leprescrizioni già contenute nel provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA], è atto interno dellapolizia di Stato, funzionale alla presa in carico del soggetto per i relativi adempimenti, ma èultroneo rispetto alla notifica prevista dall’art. 6 legge n. 401 del 1989.In seguito alla notifica, il destinatario ha la conoscenza legale ed effettiva del daspocui deve uniformarsi, per non incorrere nella commissione del reato di cui al successivocomma 6, ancorché decida di impugnarlo innanzi al giudice amministrativo o ancorchédecida di impugnare l’ordinanza del G.i.p. di convalida dell’obbligo di presentazioneall’autorità di pubblica sicurezza. Infatti, il comma 6 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989prevede il reato per i contravventori delle disposizioni dei precedenti commi 1 e 2. Leimpugnazioni non sospendono l’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA], invece, risulta agli atti che il daspo è stato notificato il 5 maggio 2025alle ore 10, il P.m. ha chiesto la convalida il 6 maggio 2025 alle ore 11,36, mentre il G.i.p. haemesso l’ordinanza di convalida il 7 maggio 2025 alle ore 9,05, ordinanza notificataall’interessato il 7 maggio 2025 alle ore 18,00.Orbene, nei primi due casi, il G.i.p. ha convalidato il daspo dopo le quarantotto oredalla notifica agli interessati, nel terzo ha convalidato il daspo prima.1.2.E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, al fine diassicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fasedella convalida del provvedimento del questore (si veda amplius la sentenza Sez. U, n.44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229111-01 con ampi riferimenti alla giurisprudenzacostituzionale), è necessario che la convalida del g.i.p. non intervenga prima che sia decorsoil termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato. L’art. 6, comma 3, legge n. 401 del1989 prevede, infatti, espressamente che il pubblico ministero, se ritiene che sussistano ipresupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento nechiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Da tale previsione normativa, lagiurisprudenza ha riconosciuto anche all’interessato il termine di quarantotto ore perpresentare delle memorie difensive la cui mancata osservanza va sanzionata con la nullità,ritenuta di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc. pen. Tuttavia, secondo un orientamento, persiste la nullità, anche nel caso in cuil'ordinanza di convalida sia notificata al sottoposto dopo la scadenza, senza che lo stessoabbia attivato il contraddittorio cartolare, posto che il pregiudizio al diritto di difesa si verificaper il solo fatto del mancato rispetto dello schema legale (tra le più recenti, Sez. 3, n. 37755del 21/10/2025, Vasselli, Rv. 288836 – 01 con ampi riferimenti ai precedenti); secondo altroorientamento, è pur sempre necessario che il ricorrente deduca un interesse concreto econvalida intervenga dopo le quarantotto ore senza che l’interessato abbia presentato unamemoria difensiva (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 – 01 con ampiriferimenti ai precedenti).1.3.Ritiene il Collegio di aderire a tale secondo orientamento dal momento che, nonricorrendo un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, il ricorrente non può semplicementelimitarsi a dolersi della violazione del termine dilatorio, ma, in coerenza con la naturagenerale a regime intermedio della nullità, «ha l'onere di indicare l'esistenza di un interessea ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione diun pregiudizio astratto o potenziale» (così, in motivazione, Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023,dep. 2024, Niecko, in tema di conseguenze derivanti dall'omessa traduzione dell'ordinanzacautelare personale notificata all'imputato alloglotta). Si tratta di una conclusione impostadalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, consacrata nellasentenza Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cuitale nozione deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalitànegativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggioprocessuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimentodi un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, eche risulti logicamente coerente con il sistema normativo». In altre parole, l’inosservanza deltermine ha valenza sostanziale e non meramente formale per cui non può inficiare lalegittimità dell'ordinanza di convalida adottata prima della sua scadenza se l’interessato nonha esercitato le sue prerogative. [OSCURATO:PERSONA] che tale orientamento è, come detto, in lineacon l’indirizzo seguito dalle Sezioni Unite volto a preferire una lettura sostanziale dei presididi garanzia, si ritiene di non rimettere la questione alle Sezioni Unite.Nel caso in esame, il motivo articolato da di [OSCURATO:PERSONA], che ha ricevuto la notifica dellaconvalida dopo le quarantotto ore, non ha presentato alcuna memoria difensiva né haallegato un concreto e specifico pregiudizio causalmente derivante dalla violazione deltermine, è infondato.2.Il secondo motivo, formulato nei medesimi termini da tutti e tre i ricorrenti, èmanifestamente infondato perché fattuale e generico.La difesa ha sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] portavano delle aste abbassate, mentreDi [OSCURATO:PERSONA] non aveva neanche toccato le bandiere.Per i primi due il caso era da ritenersi sovrapponibile a quello scrutinato dal TarUmbria nella sentenza n. 262 del 2025 che aveva accolto il ricorso avverso il daspo emessonei confronti di un soggetto che portava un’asta abbassata. Dalla sentenza si evince peròche già il G.i.p. non aveva convalidato l’ordine del Questore perché dai fotogrammi erarisultato che il ricorrente camminava con altre persone in direzione di alcuni agenti dipubblica sicurezza, ma, contrariamente ad altri soggetti inquadrati nei medesimi fotogrammi,non appariva coinvolto in condotte minacciose o violente, bensì sembrava limitarsi apercorrere la strada e, in ogni caso, portava in mano un’asta che poteva essere anche unostriscione. Pertanto, il Tar, visionati i fotogrammi, a sua volta, ha constatato che l’uomomarciava in una posizione leggermente arretrata rispetto al punto di contatto tra le tifoserie ecomunque aveva degli atteggiamenti che non denotavano un’intenzione violenta ominacciosa e non brandiva alcuna arma.Nel caso in esame, invece, il G.i.p. ha osservato, sulla base della comunicazione dinotizia di reato della Digos, che i ricorrenti, ultras della [OSCURATO:PERSONA], avevano raggiunto Vercellie avevano cercato uno scontro con la tifoseria locale. Avevano partecipato a un corteo nonautorizzato per le strade cittadine e a cori minacciosi e provocatori diretti anche a semplicipassanti, non interessati alla partita. Gli ultras, poi, avevano avuto un alterco verbale anchecon alcuni tifosi della [OSCURATO:PERSONA] nei pressi di un bar e ulteriori conseguenze erano stateevitate grazie all’intervento delle forze dell’ordine. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, lungo il tragittodalla ferrovia allo stadio erano stati raggiunti da un’auto da cui avevano scaricato delle astedi circa 80 centimetri. [OSCURATO:PERSONA], invece, non aveva aste. Il G.i.p. ha ritenuto di convalidare ildaspo attesa la pericolosità dei prevenuti che avevano bloccato il traffico cittadino e avevanopartecipato a cori minacciosi e provocatori, i primi due avendo commesso anche il reato dicui all’art. 6-ter legge n. 401 del 1989 per aver brandito le aste. La tesi difensiva dellaordinaria rivalità sportiva, a giustificazione dei cori, non ha trovato riscontro e anzi è risultatacontraddetta dal decisivo intervento delle forze dell’ordine che hanno dovuto scortare i tifosidallo stadio alla stazione per prevenire gli scontri. La motivazione dell’ordinanza non èmanifestamente illogica o contraddittoria e resiste alla censura sollevata perché è preclusaal giudice di legittimità la rilettura del fatto in termini solo alternativi.2.Il terzo motivo, relativo all’errore contenuto nell’ordinanza di convalida per Chiodinidi citazione di un precedente daspo n. 257 del 2021 e del deferimento nell’occasione di unapartita disputata a Bolzano, è infondato. Il ricorrente ha sostenuto di essere estraneo ai fattiche erano da ascriversi piuttosto ad [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che, seppure il provvedimentodel Questore, che il G.i.p. ha recepito, fosse errato nella parte relativa all’indicazione deiprecedenti, tuttavia, tale errore sarebbe solo materiale. Dalla comunicazione della notizia direato redatta dalla Digos di [OSCURATO:PERSONA] e relativa all’identificazione dei componenti del gruppo diultras, risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva un daspo emesso il 29 novembre 2023 della durata di anniuno per lancio di materiale pericoloso in occasione della partita Pergolettese-[OSCURATO:PERSONA], percui correttamente gli è stata applicata la recidiva, e ciò anche se la precedente misura eracessata (Sez. 3, n. 15851 del 03/11/2016, dep. 2017, Cocchi, Rv. 269872 – 01).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsidebbano essere rigettati, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 3 dicembre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14796/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris