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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26889/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore Generale della Corte d'Appello di Brescia ha proposto ricorso per saltum per violazione di legge avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querelai, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravato, commesso appropriandosi l'imputato di 43 esemplari di avifauna selvatica, considerati patrimonio indisponibile dello Stato, senza essere in possesso di licenza di caccia e utilizzando trappole illegali; il Tribunale ha ritenuto la sussistenza, nel caso di specie, dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede nonché di quella del mezzo fraudolento utilizzato per commettere il furto.

Il PG, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, ritiene che, nel caso di specie, dovesse considerarsi contestata in fatto e configurabile una delle altre, diverse aggravanti del n. 7 dell'art. 625 cod. pen., alle quali il legislatore, anche dopo la novella attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022, riconnette la procedibilità d'ufficio.

2. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con requisitoria scritta.

2.1. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui ha rappresentato l'erronea prospettiva del ricorrente sotto due distinti profili: -l'unica aggravante applicabile al caso di specie, tra quelle previste dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. è quella dell'esposizione a pubblica fede, procedibile a querela e mancante nel processo; -anche a voler ritenere una delle diverse aggravanti della citata disposizione di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., nessuna modifica dell'imputazione è stata apportata all'aggravante contestata, espressamente individuata nella sola esposizione a pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità.

2. Come ha correttamente messo in risalto la difesa dell'imputato nella sua memoria, il rilievo e l'affermazione di una delle diverse ipotesi di aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., non sono consentiti in un'ipotesi come quella di specie, in cui l'unica delle tre differenti circostanze aggravatrici esplicitamente ricollegata per esteso dall'imputazione alla sua rubrica, evocante il riferimento normativo, è quella dell'esposizione a pubblica fede e nessuna modifica della contestazione è stata mai richiesta nel corso del processo, al fine di ritenere configurabile le diverse fattispecie contemplate nella citata disposizione del codice penale.

A ritenere altrimenti, sarebbe violato il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, che coinvolge anche le circostanze aggravanti e richiede il rispetto delle forme previste dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. per procedere alla contestazione di un fatto diverso, valutato l'operare di un'ulteriore aggravante, a pena di nullità (prevista dall'art. 522 cod. proc. pen.), poiché nel caso di specie, infatti, non ci si trova dinanzi ad un mero richiamo normativo del capo d'imputazione alla disposizione che prevede l'aggravante poi effettivamente considerata, richiamo normativo che, sussistendo le condizioni della contestazione configurabile "in fatto" descritte da ultimo dalle Sezioni Unite, nella sentenza Sez.

U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436, avrebbe potuto portare ad una diversa qualificazione giuridica, seguendo le procedure poste a garanzia del contraddittorio con l'imputato.

Piuttosto, è stata operata dal pubblico ministero una vera e propria scelta univoca per la sola aggravante espressamente contestata, scelta che, oggi, alla luce delle modifiche previste dal d.lgs. n. 150 del 2022 all'art. 624, comma 3, cod. pen., non è più idonea a radicare la procedibilità d'ufficio (la stessa inidoneità caratterizza anche l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, che accompagna nel caso di specie l'imputazione).

Pertanto, anche volendo immaginare configurabile, in aggiunta a quella contestata, una delle altre due diverse ipotesi aggravatrici, tra quelle enunciate nell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (vale a dire, cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o riverenza), entrambe idonee a radicare la procedibilità d'ufficio ai sensi del citato comma terzo dell'art. 624, non è possibile in questa sede farla emergere, in mancanza di adeguata modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero nel corso del processo di merito.

A prescindere, poi, dalla constatazione che il ricorso si rivela generico sul punto dell'individuazione di tale aggravante ulteriore (o alternativa, neppure questo si comprende con chiarezza), tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice sinora ha avuto modo di esprimersi funditus unicamente sull'ipotesi dell'esposizione a pubblica fede, la sola contestata nella prassi applicativa (cfr. Sez. 5, n. 16981 del 18/2/2020, Ferremi, Rv. 279254, in motivazione, nonché Sez. 5, n. 14022 del 08/01/2014, Fusari, Rv. 259870; Sez. 4, n. 21285 del 08/05/2009, Bortolameolli, Rv. 243513; Sez. 2, n. 5964 del 06/04/1984, Soddu, Rv. 164964).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P. Q. M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore Generale della Corte d'Appello di Brescia ha proposto ricorso per saltum per violazione di legge avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querelai, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravato, commesso appropriandosi l'imputato di 43 esemplari di avifauna selvatica, considerati patrimonio indisponibile dello Stato, senza essere in possesso di licenza di caccia e utilizzando trappole illegali; il Tribunale ha ritenuto la sussistenza, nel caso di specie, dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede nonché di quella del mezzo fraudolento utilizzato per commettere il furto. Il PG, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, ritiene che, nel caso di specie, dovesse considerarsi contestata in fatto e configurabile una delle altre, diverse aggravanti del n. 7 dell'art. 625 cod. pen., alle quali il legislatore, anche dopo la novella attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022, riconnette la procedibilità d'ufficio. 2. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con requisitoria scritta. 2.1. La difesa dell'imputato ha depositato memoria con cui ha rappresentato l'erronea prospettiva del ricorrente sotto due distinti profili: -l'unica aggravante applicabile al caso di specie, tra quelle previste dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. è quella dell'esposizione a pubblica fede, procedibile a querela e mancante nel processo; -anche a voler ritenere una delle diverse aggravanti della citata disposizione di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., nessuna modifica dell'imputazione è stata apportata all'aggravante contestata, espressamente individuata nella sola esposizione a pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. 2. Come ha correttamente messo in risalto la difesa dell'imputato nella sua memoria, il rilievo e l'affermazione di una delle diverse ipotesi di aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., non sono consentiti in un'ipotesi come quella di specie, in cui l'unica delle tre differenti circostanze aggravatrici esplicitamente ricollegata per esteso dall'imputazione alla sua rubrica, evocante il riferimento normativo, è quella dell'esposizione a pubblica fede e nessuna modifica della contestazione è stata mai richiesta nel corso del processo, al fine di ritenere configurabile le diverse fattispecie contemplate nella citata disposizione del codice penale. A ritenere altrimenti, sarebbe violato il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, che coinvolge anche le circostanze aggravanti e richiede il rispetto delle forme previste dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. per procedere alla contestazione di un fatto diverso, valutato l'operare di un'ulteriore aggravante, a pena di nullità (prevista dall'art. 522 cod. proc. pen.), poiché nel caso di specie, infatti, non ci si trova dinanzi ad un mero richiamo normativo del capo d'imputazione alla disposizione che prevede l'aggravante poi effettivamente considerata, richiamo normativo che, sussistendo le condizioni della contestazione configurabile "in fatto" descritte da ultimo dalle Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436, avrebbe potuto portare ad una diversa qualificazione giuridica, seguendo le procedure poste a garanzia del contraddittorio con l'imputato. Piuttosto, è stata operata dal pubblico ministero una vera e propria scelta univoca per la sola aggravante espressamente contestata, scelta che, oggi, alla luce delle modifiche previste dal d.lgs. n. 150 del 2022 all'art. 624, comma 3, cod. pen., non è più idonea a radicare la procedibilità d'ufficio (la stessa inidoneità caratterizza anche l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, che accompagna nel caso di specie l'imputazione). Pertanto, anche volendo immaginare configurabile, in aggiunta a quella contestata, una delle altre due diverse ipotesi aggravatrici, tra quelle enunciate nell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (vale a dire, cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o riverenza), entrambe idonee a radicare la procedibilità d'ufficio ai sensi del citato comma terzo dell'art. 624, non è possibile in questa sede farla emergere, in mancanza di adeguata modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero nel corso del processo di merito. A prescindere, poi, dalla constatazione che il ricorso si rivela generico sul punto dell'individuazione di tale aggravante ulteriore (o alternativa, neppure questo si comprende con chiarezza), tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice sinora ha avuto modo di esprimersi funditus unicamente sull'ipotesi dell'esposizione a pubblica fede, la sola contestata nella prassi applicativa (cfr. Sez. 5, n. 16981 del 18/2/2020, Ferremi, Rv. 279254, in motivazione, nonché Sez. 5, n. 14022 del 08/01/2014, Fusari, Rv. 259870; Sez. 4, n. 21285 del 08/05/2009, Bortolameolli, Rv. 243513; Sez. 2, n. 5964 del 06/04/1984, Soddu, Rv. 164964). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. P. Q. M.