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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21591/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 105 OSSERVA Letta la memoria difensiva depositata dal difensore a sostegno della ammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche critiche (sulla motivazione per relationem, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929), nonché da censure riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, sulla ricostruzione della vicenda anche in relazione al dolo alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., posto che tra i parametri dell'art. 133, primo comma cod. pen. vi è anche l'intensità del dolo, al quale ha fatto corretto ricorso la Corte di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 magio 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ersilia alvse Giorgi4 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] oggi, __a_3_.6111. f I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 105 OSSERVA Letta la memoria difensiva depositata dal difensore a sostegno della ammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche critiche (sulla motivazione per relationem, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929), nonché da censure riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, sulla ricostruzione della vicenda anche in relazione al dolo alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., posto che tra i parametri dell'art. 133, primo comma cod. pen. vi è anche l'intensità del dolo, al quale ha fatto corretto ricorso la Corte di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 magio 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ersilia alvse Giorgi4 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] oggi, __a_3_.6111. f I
Sentenza Cassazione n. 21591/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris