CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12109/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte ha evidenziato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, l'assenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità escludendo la particolare tenuità dell'offesa alla luce delle complessive modalità dell'azione e dell'importo oggettivamente rilevante per il quale l'imputata aveva falsificato il titolo di credito (si veda, in proposito, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e de