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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 luglio 1954

Cassazione n. 42635/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1954 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; p [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di l'Aquila ha, previa parziale riforma della sentenza di primo grado, condannato il ricorrente per bancarotta documentale c.d. semplice e rideterminato il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi d'impugnazione, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., inosservanza dell'art. 179, comma 1, del medesimo codice, in quanto sarebbe stata omessa la propria citazione nel giudizio di appello poiché la notifica del relativo decreto era stata eseguita presso il difensore, nonostante esso ricorrente avesse revocato, in calce all'atto di gravame, ogni precedente domicilio ed eletto domicilio presso la propria residenza.

2.2. L'imputato assume, poi, con il secondo motivo, che la sentenza della Corte d'appello è incorsa nella violazione degli artt. 42 cod. pen. e 217, comma 2, del r.d. n. 267 del 1942, avendo ritenuto punibile, in assenza di una previsione normativa in tale direzione, il delitto di bancarotta documentale c.d. semplice a titolo di colpa.

2.3. Il CHIULLI lamenta, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod.pen. per essergli stata comminata una pena eccessiva, superiore al minimo edittale, nonostante la prognosi positiva sulla sua personalità emergente dall'avvenuto riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2.4. Il ricorrente assume, infine, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen. per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione tenuto conto della punizione del delitto a titolo di colpa, della positiva personalità del reo e dell'assenza di precedenti di rilievo (la cui pena era stata peraltro condonata mediante indulto). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché il vizio processuale denunciato integra una nullità a regime c.d. intermedio che si è sanata per la partecipazione al giudizio di appello del difensore dell'imputato il quale non ha 2 'e\ formulato alcuna eccezione in quella sede sulla corretta notifica al proprio assistito del decreto di citazione a giudizio, essendo comparso all'udienza dibattimentale e ivi concludendo solo sul merito dell'imputazione.

Questa Corte ha ripetutamente chiarito, infatti, che, qualora il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini di decadenza previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. (ex aliis, Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810 - 01; Sez. 4, n. 15081 del 08/04/2010, Cusumano e altri, Rv. 247033 - 01).

2. Il secondo motivo è, parimenti, manifestamente infondato, in quanto trascura di considerare il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, atteso che la nozione di 'previsione espressa' non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile tanto dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (ex plurimis, Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 02; Sez. 5 n. 38598 del 09/07/2009, Romano, Rv. 244823 - 01), quanto dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701 - 01).

3. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile per manifesta infondatezza.

In proposito, occorre ribadire che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., talché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Detta situazione, peraltro, nel caso di specie non ricorre, atteso che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) e non anche quando, come pretende l'imputato, la pena sia determinata semplicemente in misura non coincidente con il minimo edittale. 3 P

4. Il quarto motivo è invece fondato e deve essere accolto, poiché nonostante la difesa dell'imputato avesse formulato uno specifico motivo di gravame a fronte della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, su detto motivo la sentenza impugnata, che pure ne fa riferimento nella parte in cui sintetizza le deduzioni spiegate dal CHIULLI con l'atto di impugnazione, ha omesso completamente di pronunciarsi anche solo per confermare le statuizioni della decisione del Tribunale.

Talché, in accoglimento del motivo di ricorso, deve essere disposto rinvio per nuovo esame, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla Corte d'appello di Perugia.

5. In omaggio ai principi ritraibili da Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01, l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto sicché nel successivo giudizio di rinvio non decorreranno ulteriormente i termini di prescrizione (ex ceteris, Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia.

Dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1954 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; p [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di l'Aquila ha, previa parziale riforma della sentenza di primo grado, condannato il ricorrente per bancarotta documentale c.d. semplice e rideterminato il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi d'impugnazione, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., inosservanza dell'art. 179, comma 1, del medesimo codice, in quanto sarebbe stata omessa la propria citazione nel giudizio di appello poiché la notifica del relativo decreto era stata eseguita presso il difensore, nonostante esso ricorrente avesse revocato, in calce all'atto di gravame, ogni precedente domicilio ed eletto domicilio presso la propria residenza. 2.2. L'imputato assume, poi, con il secondo motivo, che la sentenza della Corte d'appello è incorsa nella violazione degli artt. 42 cod. pen. e 217, comma 2, del r.d. n. 267 del 1942, avendo ritenuto punibile, in assenza di una previsione normativa in tale direzione, il delitto di bancarotta documentale c.d. semplice a titolo di colpa. 2.3. Il CHIULLI lamenta, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod.pen. per essergli stata comminata una pena eccessiva, superiore al minimo edittale, nonostante la prognosi positiva sulla sua personalità emergente dall'avvenuto riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.4. Il ricorrente assume, infine, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen. per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione tenuto conto della punizione del delitto a titolo di colpa, della positiva personalità del reo e dell'assenza di precedenti di rilievo (la cui pena era stata peraltro condonata mediante indulto). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché il vizio processuale denunciato integra una nullità a regime c.d. intermedio che si è sanata per la partecipazione al giudizio di appello del difensore dell'imputato il quale non ha 2 'e\ formulato alcuna eccezione in quella sede sulla corretta notifica al proprio assistito del decreto di citazione a giudizio, essendo comparso all'udienza dibattimentale e ivi concludendo solo sul merito dell'imputazione. Questa Corte ha ripetutamente chiarito, infatti, che, qualora il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini di decadenza previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. (ex aliis, Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810 - 01; Sez. 4, n. 15081 del 08/04/2010, Cusumano e altri, Rv. 247033 - 01). 2. Il secondo motivo è, parimenti, manifestamente infondato, in quanto trascura di considerare il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, atteso che la nozione di 'previsione espressa' non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile tanto dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (ex plurimis, Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 02; Sez. 5 n. 38598 del 09/07/2009, Romano, Rv. 244823 - 01), quanto dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701 - 01). 3. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile per manifesta infondatezza. In proposito, occorre ribadire che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., talché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Detta situazione, peraltro, nel caso di specie non ricorre, atteso che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) e non anche quando, come pretende l'imputato, la pena sia determinata semplicemente in misura non coincidente con il minimo edittale. 3 P 4. Il quarto motivo è invece fondato e deve essere accolto, poiché nonostante la difesa dell'imputato avesse formulato uno specifico motivo di gravame a fronte della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, su detto motivo la sentenza impugnata, che pure ne fa riferimento nella parte in cui sintetizza le deduzioni spiegate dal CHIULLI con l'atto di impugnazione, ha omesso completamente di pronunciarsi anche solo per confermare le statuizioni della decisione del Tribunale. Talché, in accoglimento del motivo di ricorso, deve essere disposto rinvio per nuovo esame, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla Corte d'appello di Perugia. 5. In omaggio ai principi ritraibili da Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01, l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto sicché nel successivo giudizio di rinvio non decorreranno ulteriormente i termini di prescrizione (ex ceteris, Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inam
Decreto Cassazione n. 42635/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris