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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24778/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14728/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso elettivamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ' APPELLO di PALERMO n. 890/2023depositata il 09/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo, pronunziando sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. – intese a ottenere la condanna della convenuta, impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del [OSCURATO:PERSONA] di Pa- lermo, al risarcimento dei danni patiti per la totale interclusione di alcune unità immobiliari di sua proprietà site in Palermo tra la [OSCURATO:PERSONA], piazza ZS1 e Via ZS9 e/o al versamento dell'indennizzo previsto dall'art. 46 della Legge n. 2359 del 25.6.1865 e poi dallo art. 44 del D.P.R. n. 327/2001 in misura pari al valore locativo del- le unità in una libera contrattazione di mercato, nonché al ripristino dello status quo antedei luoghi – con sentenza n. 357/2019 del 23. 01.2019, ha condannato la società convenuta al pagamento della somma di euro 288.262,91 a titolo risarcitorio, oltre agli interessi di legge e alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u.

La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 890/2023, depo- sitata il 9.5.2023, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dal Ciriminna.

La Corte territoriale ha evidenziato che il Ciriminna aveva alle- gato di aver concesso in locazione all'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo alcune unità immobiliari, producendo una ricevuta di regi- strazione del contratto del 2001 e una nota dell'ultimo inquilino ri- salente al 1999, elementi, tuttavia, insufficienti a dimostrare che egli avrebbe avuto la possibilità di concedere in affitto tutti i suoi immobili ad uso commerciale se nel periodo considerato non fosse- ro stati interclusi.

Il difetto di prova dell'effettiva menomazione del- le potenzialità reddituali dei cespiti, ossia della reale e concreta su- scettività di impiego degli stessi per la produzione di reddito nell'a- rea e nel periodo d'interesse, ostava all'attribuzione di un risarci- mento, per riconoscere il quale avrebbe dovuto presumersi, ma in assenza di dati fattuali di riscontro, l'esistenza, nell'area di ubica- zione delle unità in questione, di un vivace mercato immobiliare capace di accogliere in tempi brevi e immancabilmente tutta l'offer- ta in astratto disponibile di beni per la locazione o la vendita.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controri- corso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' stata dedotta la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697 c.c.

Lamenta il ricorrente che il giudice d'appello ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 33645/2022, avente ad oggetto il risarcimento del danno in caso di mancato godimento del bene in conseguenza di un'occupazione sine titulo, travisandone, tuttavia, i principi di diritto, e sovvertendo i criteri dettati da tale pronuncia in tema di assolvimento dell'onere probatorio.

In particolare, a fronte di un'evidente interclusione e, dunque, di una limitazione della facoltà di godimento di un proprio bene, il ricorrente aveva chiesto semplicemente il risarcimento del danno da “perdita subita” e andando ben oltre il mero onere di allegazio- ne, richiesto dalle SS.UU . , aveva fornito prova del contratto di lo- cazione. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], avuto riguardo alle allegazioni del Ci- riminna, avrebbe dovuto contestare specificatamente che giammai parte attrice aveva esercitato il diritto di godimento, contestazione inesistente, che comunque sarebbe stata superata dalla produzione documentale con cui l'attore ha provato il godimento perso e l'ido- neità locativa dell'immobile.

2. Il ricorso presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va preliminarmente osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 33645/2022 - richiamata nella sentenza impugnata -si sono espresse in questi termini al punto 4.9: “…Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.

L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di go- dimento perduta può essere specificatamente contestata dal con- venuto costituito.

Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento.

La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requi- sito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ..

In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può natu- ralmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.

Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente conte- stato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappre- sentato dalla possibilità di godimento persa…”.

In sostanza, le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di occupazione sine titulo di un bene immobile, il proprietario può chiedere il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile sulla base della semplice allegazione della concreta possibilità di godimento perduta.

Tuttavia, in caso di contestazione, che deve essere specifica, l'attore è onerato della prova specifica del godimento perso, che può essere fornita anche con presunzioni o con le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Nel caso di specie, l'affermazione del ricorrente secondo cui la società controricorrente non avrebbe specificamente contestato che lo stesso avesse esercitato il godimento sui propri beni è stata smentita dalla società controricorrente, che ha allegato (v. pagg. 10 e 11 controricorso) di aver specificamente evidenziato, anche nel grado di appello (depositando, peraltro, a conforto di tale as- sunto, l'atto di gravame svolto nel giudizio di secondo grado, v. pag. 8 e 9), che le unità immobiliari del Ciriminna si trovavano in stato di completo abbandono ed erano, come evidenziato nella re- lazione del CTU, “in cattivo stato di manutenzione per guasti ai ser- vizi elettrici e presenza d infiltrazioni dovute alla rottura di alcuni tubi di scarico” ed erano stati su lle stess e perpetrati plurimi abusi edilizi, con conseguente impossibilità di essere locate.

Ne consegue che, correttamente, il giudice d'appello ha adotta- to, quale criterio per il riconoscimento del risarcimento del danno , l'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attore e, sul punto, ha accertato che il Ciriminna aveva fornito la prova di aver locato i beni di cui è causa in epoca assai risalente, elemento insuf- ficiente a dimostrare, in difetto di dati fattuali di riscontro più re- centi, che egli avrebbe avuto la possibilità di concedere in affitto tutti i suoi immobili ad uso commerciale se, a causa dei lavori ese- guiti dalla società controricorrente, non fossero stati interclusi.

Tale accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimi- tà se non per vizio di motivazione, nei circoscritti limiti di cui all ' art. 360, comma 1° , n. 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014, vizio neppure dedot- to dal ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14728/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso elettivamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ' APPELLO di PALERMO n. 890/2023depositata il 09/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo, pronunziando sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. – intese a ottenere la condanna della convenuta, impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del [OSCURATO:PERSONA] di Pa- lermo, al risarcimento dei danni patiti per la totale interclusione di alcune unità immobiliari di sua proprietà site in Palermo tra la [OSCURATO:PERSONA], piazza ZS1 e Via ZS9 e/o al versamento dell'indennizzo previsto dall'art. 46 della Legge n. 2359 del 25.6.1865 e poi dallo art. 44 del D.P.R. n. 327/2001 in misura pari al valore locativo del- le unità in una libera contrattazione di mercato, nonché al ripristino dello status quo antedei luoghi – con sentenza n. 357/2019 del 23. 01.2019, ha condannato la società convenuta al pagamento della somma di euro 288.262,91 a titolo risarcitorio, oltre agli interessi di legge e alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 890/2023, depo- sitata il 9.5.2023, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dal Ciriminna. La Corte territoriale ha evidenziato che il Ciriminna aveva alle- gato di aver concesso in locazione all'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo alcune unità immobiliari, producendo una ricevuta di regi- strazione del contratto del 2001 e una nota dell'ultimo inquilino ri- salente al 1999, elementi, tuttavia, insufficienti a dimostrare che egli avrebbe avuto la possibilità di concedere in affitto tutti i suoi immobili ad uso commerciale se nel periodo considerato non fosse- ro stati interclusi. Il difetto di prova dell'effettiva menomazione del- le potenzialità reddituali dei cespiti, ossia della reale e concreta su- scettività di impiego degli stessi per la produzione di reddito nell'a- rea e nel periodo d'interesse, ostava all'attribuzione di un risarci- mento, per riconoscere il quale avrebbe dovuto presumersi, ma in assenza di dati fattuali di riscontro, l'esistenza, nell'area di ubica- zione delle unità in questione, di un vivace mercato immobiliare capace di accogliere in tempi brevi e immancabilmente tutta l'offer- ta in astratto disponibile di beni per la locazione o la vendita. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controri- corso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' stata dedotta la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697 c.c. Lamenta il ricorrente che il giudice d'appello ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 33645/2022, avente ad oggetto il risarcimento del danno in caso di mancato godimento del bene in conseguenza di un'occupazione sine titulo, travisandone, tuttavia, i principi di diritto, e sovvertendo i criteri dettati da tale pronuncia in tema di assolvimento dell'onere probatorio. In particolare, a fronte di un'evidente interclusione e, dunque, di una limitazione della facoltà di godimento di un proprio bene, il ricorrente aveva chiesto semplicemente il risarcimento del danno da “perdita subita” e andando ben oltre il mero onere di allegazio- ne, richiesto dalle SS.UU . , aveva fornito prova del contratto di lo- cazione. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], avuto riguardo alle allegazioni del Ci- riminna, avrebbe dovuto contestare specificatamente che giammai parte attrice aveva esercitato il diritto di godimento, contestazione inesistente, che comunque sarebbe stata superata dalla produzione documentale con cui l'attore ha provato il godimento perso e l'ido- neità locativa dell'immobile. 2. Il ricorso presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità. Va preliminarmente osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 33645/2022 - richiamata nella sentenza impugnata -si sono espresse in questi termini al punto 4.9: “…Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di go- dimento perduta può essere specificatamente contestata dal con- venuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requi- sito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può natu- ralmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente conte- stato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappre- sentato dalla possibilità di godimento persa…”. In sostanza, le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di occupazione sine titulo di un bene immobile, il proprietario può chiedere il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile sulla base della semplice allegazione della concreta possibilità di godimento perduta. Tuttavia, in caso di contestazione, che deve essere specifica, l'attore è onerato della prova specifica del godimento perso, che può essere fornita anche con presunzioni o con le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Nel caso di specie, l'affermazione del ricorrente secondo cui la società controricorrente non avrebbe specificamente contestato che lo stesso avesse esercitato il godimento sui propri beni è stata smentita dalla società controricorrente, che ha allegato (v. pagg. 10 e 11 controricorso) di aver specificamente evidenziato, anche nel grado di appello (depositando, peraltro, a conforto di tale as- sunto, l'atto di gravame svolto nel giudizio di secondo grado, v. pag. 8 e 9), che le unità immobiliari del Ciriminna si trovavano in stato di completo abbandono ed erano, come evidenziato nella re- lazione del CTU, “in cattivo stato di manutenzione per guasti ai ser- vizi elettrici e presenza d infiltrazioni dovute alla rottura di alcuni tubi di scarico” ed erano stati su lle stess e perpetrati plurimi abusi edilizi, con conseguente impossibilità di essere locate. Ne consegue che, correttamente, il giudice d'appello ha adotta- to, quale criterio per il riconoscimento del risarcimento del danno , l'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attore e, sul punto, ha accertato che il Ciriminna aveva fornito la prova di aver locato i beni di cui è causa in epoca assai risalente, elemento insuf- ficiente a dimostrare, in difetto di dati fattuali di riscontro più re- centi, che egli avrebbe avuto la possibilità di concedere in affitto tutti i suoi immobili ad uso commerciale se, a causa dei lavori ese- guiti dalla società controricorrente, non fossero stati interclusi. Tale accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimi- tà se non per vizio di motivazione, nei circoscritti limiti di cui all ' art. 360, comma 1° , n. 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014, vizio neppure dedot- to dal ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
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