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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 21815/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il decreto della Corte di Appello di Catania del 3-25.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato limitatamente alla omessa indicazione di un luogo diverso per l'obbligo di soggiorno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania ha confermato il decreto con cui il Tribunale etneo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e gli aveva imposto una cauzione di Euro 2.000;

2. ricorre per cassazione il difensore del Piacenti lamentando mancanza, contraddittorietà e/o comunque illogicità della motivazione nella parte in cui omette di indicare le ragioni specifiche che impediscono l'accoglimento delle censure formulate con i motivi aggiunti, non esaminate: richiamato il tenore delle censure articolate con l'atto di appello e le richieste avanzate con i motivi aggiunti, segnala come il provvedimento impugnato abbia motivato sulla doglianza difensiva concernente la adozione di una misura gradata ma non sulla specifica richiesta di modifica, da quello di [OSCURATO:PERSONA] a quello di Catania, del Comune cui riferire l'obbligo di soggiorno, come espressamente richiesto nei motivi aggiunti con il corredo di documentazione anche della stessa Questura di Catania; sottolinea come il PG, presente all'udienza, avesse concluso favorevolmente all'accoglimento della richiesta difensiva.

6. il PG ha trasmesso la requisitoria concludendo per l'annullamento del decreto impugnato limitatamente alla omessa indicazione di un luogo diverso per l'obbligo di soggiorno: rileva che nel decreto impugnato non risulta alcun accenno alla richiesta avanzata dalla difesa con i motivi aggiunti concretandosi in tal modo un profilo di violazione di legge per motivazione del tutto mancante deducibile in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Con decreto del 15.6.2021 il Tribunale di Catania aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 2 con obbligo di soggiorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] e gli aveva nel contempo imposto una cauzione di Euro 2.000. 2.1 La difesa del Piacenti aveva proposto appello deducendo, nell'ordine: la insussistenza della ritenuta pericolosità sociale; la insussistenza della attualità della stessa; la necessaria rideterminazione della misura in termini più favorevoli. 2.2 Con atto depositato in data 3.11.2021, il difensore dell'odierno ricorrente aveva proposto motivi "aggiunti" chiedendo, tra l'altro, "la rideterminazione delle prescrizioni imposte con la misura di sorveglianza speciale in atto applicata al prevenuto nel senso di consentirgli di fissare la propria dimora nel Comune di Catania, per ivi trasferirsi presso l'immobile sito in Catania via Mirko n. 6/B, di cui ha la disponibilità a titolo di comodato" (cfr., pag. 4 dei motivi aggiunti). 2.3 Va rilevato, a tal proposito, che ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D. Lg.vo 159 del 2011 (come, peraltro, era previsto dall'art. 4, undicesimo comma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423) per la proposizione e decisione dei ricorsi riguardanti le misure di prevenzione si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale relative ai ricorsi in materia di misure di sicurezza; tale richiamo opera perciò con riferimento all'art. 680 cod. proc. pen. che, a sua volta, richiama le disposizioni generali sulle impugnazioni; con la conseguenza per cui ai ricorsi avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione si applica anche l'art. 585, quarto comma cod. proc. pen., riguardante la proposizione dei motivi nuovi di impugnazione (cfr., così, già Sez. 5, Sentenza n. 2572 del 09/11/1995, Mirabella, Rv. 203578).

3. Se non ché, la Corte di Appello di Catania ha replicato alle argomentazioni difensive concernenti la risalenza nel tempo dei precedenti penali ed all'essersi il Piacenti adoperato per svolgere attività lavorativa, ricordando che la pericolosità del proposto era legata alle condotte tenute quale "ultras" della squadra di calcio del Catania che gli aveva meritato una serie di DASPO emessi da diversi Questori a partire dal 2000 e sino a quello del 2.12.2019 del Questore di [OSCURATO:PERSONA]; ed ha perciò sottolineato che, nel caso in esame si verteva nella ipotesi espressamente ed autonomamente contemplata all'art. 4 lett. i) del D. Lg.vo 159 del 2011 del tutto autonoma ed indipendente da precedenti penali più o meno risalenti; né, ha aggiunto la Corte, può condividersi la tesi difensiva secondo cui proprio la adozione di diversi DASPO renderebbe ultronea ed in definitiva inutile la adozione di una ulteriore e più stringente misura di prevenzione.

E, tuttavia, la Corte non ha in alcun modo motivato circa la richiesta avanzata dal difensore del Piacenti di modifica del luogo di dimora ai fini della individuazione del Comune ove osservare l'obbligo di soggiorno su cui si registra un difetto assoluto di motivazione suscettibile di censura in questa sede in quanto, se il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, è pacifico che in tale nozione in cui va ricompresa la motivazione graficamente inesistente o anche soltanto meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ovvero con una deduzione difensiva suscettibile, qualora giudicata fondata, di portare ad una decisione diversa da quella in concreto assunta (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279284; Sez. 1, Sentenza n. 6636 del 07/01/2016, Pandico ed altro, Rv. 266365).

4. Il decreto va dunque annullato limitatamente alla omessa valutazione della richiesta di modifica del luogo dell'obbligo di soggiorno con rinvio alla stessa Corte di Appello di Catania in diversa composizione.

P.Q.M. annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame limitatamente all'obbligo di so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il decreto della Corte di Appello di Catania del 3-25.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato limitatamente alla omessa indicazione di un luogo diverso per l'obbligo di soggiorno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catania ha confermato il decreto con cui il Tribunale etneo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e gli aveva imposto una cauzione di Euro 2.000; 2. ricorre per cassazione il difensore del Piacenti lamentando mancanza, contraddittorietà e/o comunque illogicità della motivazione nella parte in cui omette di indicare le ragioni specifiche che impediscono l'accoglimento delle censure formulate con i motivi aggiunti, non esaminate: richiamato il tenore delle censure articolate con l'atto di appello e le richieste avanzate con i motivi aggiunti, segnala come il provvedimento impugnato abbia motivato sulla doglianza difensiva concernente la adozione di una misura gradata ma non sulla specifica richiesta di modifica, da quello di [OSCURATO:PERSONA] a quello di Catania, del Comune cui riferire l'obbligo di soggiorno, come espressamente richiesto nei motivi aggiunti con il corredo di documentazione anche della stessa Questura di Catania; sottolinea come il PG, presente all'udienza, avesse concluso favorevolmente all'accoglimento della richiesta difensiva. 6. il PG ha trasmesso la requisitoria concludendo per l'annullamento del decreto impugnato limitatamente alla omessa indicazione di un luogo diverso per l'obbligo di soggiorno: rileva che nel decreto impugnato non risulta alcun accenno alla richiesta avanzata dalla difesa con i motivi aggiunti concretandosi in tal modo un profilo di violazione di legge per motivazione del tutto mancante deducibile in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Con decreto del 15.6.2021 il Tribunale di Catania aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 2 con obbligo di soggiorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] e gli aveva nel contempo imposto una cauzione di Euro 2.000. 2.1 La difesa del Piacenti aveva proposto appello deducendo, nell'ordine: la insussistenza della ritenuta pericolosità sociale; la insussistenza della attualità della stessa; la necessaria rideterminazione della misura in termini più favorevoli. 2.2 Con atto depositato in data 3.11.2021, il difensore dell'odierno ricorrente aveva proposto motivi "aggiunti" chiedendo, tra l'altro, "la rideterminazione delle prescrizioni imposte con la misura di sorveglianza speciale in atto applicata al prevenuto nel senso di consentirgli di fissare la propria dimora nel Comune di Catania, per ivi trasferirsi presso l'immobile sito in Catania via Mirko n. 6/B, di cui ha la disponibilità a titolo di comodato" (cfr., pag. 4 dei motivi aggiunti). 2.3 Va rilevato, a tal proposito, che ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D. Lg.vo 159 del 2011 (come, peraltro, era previsto dall'art. 4, undicesimo comma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423) per la proposizione e decisione dei ricorsi riguardanti le misure di prevenzione si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale relative ai ricorsi in materia di misure di sicurezza; tale richiamo opera perciò con riferimento all'art. 680 cod. proc. pen. che, a sua volta, richiama le disposizioni generali sulle impugnazioni; con la conseguenza per cui ai ricorsi avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione si applica anche l'art. 585, quarto comma cod. proc. pen., riguardante la proposizione dei motivi nuovi di impugnazione (cfr., così, già Sez. 5, Sentenza n. 2572 del 09/11/1995, Mirabella, Rv. 203578). 3. Se non ché, la Corte di Appello di Catania ha replicato alle argomentazioni difensive concernenti la risalenza nel tempo dei precedenti penali ed all'essersi il Piacenti adoperato per svolgere attività lavorativa, ricordando che la pericolosità del proposto era legata alle condotte tenute quale "ultras" della squadra di calcio del Catania che gli aveva meritato una serie di DASPO emessi da diversi Questori a partire dal 2000 e sino a quello del 2.12.2019 del Questore di [OSCURATO:PERSONA]; ed ha perciò sottolineato che, nel caso in esame si verteva nella ipotesi espressamente ed autonomamente contemplata all'art. 4 lett. i) del D. Lg.vo 159 del 2011 del tutto autonoma ed indipendente da precedenti penali più o meno risalenti; né, ha aggiunto la Corte, può condividersi la tesi difensiva secondo cui proprio la adozione di diversi DASPO renderebbe ultronea ed in definitiva inutile la adozione di una ulteriore e più stringente misura di prevenzione. E, tuttavia, la Corte non ha in alcun modo motivato circa la richiesta avanzata dal difensore del Piacenti di modifica del luogo di dimora ai fini della individuazione del Comune ove osservare l'obbligo di soggiorno su cui si registra un difetto assoluto di motivazione suscettibile di censura in questa sede in quanto, se il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, è pacifico che in tale nozione in cui va ricompresa la motivazione graficamente inesistente o anche soltanto meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ovvero con una deduzione difensiva suscettibile, qualora giudicata fondata, di portare ad una decisione diversa da quella in concreto assunta (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279284; Sez. 1, Sentenza n. 6636 del 07/01/2016, Pandico ed altro, Rv. 266365). 4. Il decreto va dunque annullato limitatamente alla omessa valutazione della richiesta di modifica del luogo dell'obbligo di soggiorno con rinvio alla stessa Corte di Appello di Catania in diversa composizione. P.Q.M. annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame limitatamente all'obbligo di so
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