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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 44319/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il trattamento sanzionatorio, con riguardo non solo alla commisurazione della pena, ma anche alla negazione delle generiche ed al riconoscimento della recidiva; rilevato che i motivi si risolvono nell'enunciazione di principi generali, senza confrontarsi con le ragioni sottese alla decisione impugnata, nella quale si dà puntualmente conto delle ragioni che hanno condotto alla determinazione della pena, con giudizio di merito insindacabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellà ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il trattamento sanzionatorio, con riguardo non solo alla commisurazione della pena, ma anche alla negazione delle generiche ed al riconoscimento della recidiva; rilevato che i motivi si risolvono nell'enunciazione di principi generali, senza confrontarsi con le ragioni sottese alla decisione impugnata, nella quale si dà puntualmente conto delle ragioni che hanno condotto alla determinazione della pena, con giudizio di merito insindacabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellà ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44319/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris