CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 08335/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20710-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3377/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Velletri, invocando la risoluzione di un contratto di comodato avente ad oggetto un fondo di loro proprietà con soprastante casale e annessi, a suo tempo sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA], padre dell’altro convenuto, e la loro condanna alla restituzione del bene immobile ed al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale per il riconoscimento delle migliorie apportate al fondo e –quanto al solo [OSCURATO:PERSONA]– per il riconoscimento dell’intervenuta usucapione dei beni oggetto del comodato. Con sentenza n. 840/2012 il Tribunale accoglieva la domanda principale, condannando i convenuti al rilascio del fondo; accoglieva altresì parzialmente la riconvenzionale, condannando le Giusti al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 26.801,20 a titolo di migliorie; rigettava invece la domanda riconvenzionale di usucapione. Interponeva appello avverso detta decisione il Ghini, insistendo nella domanda di usucapione rigettata in prime cure. Resistevano al gravame le Giusti, spiegando a loro volta appello incidentale in relazione alla condanna al pagamento del controvalore delle migliorie ed al mancato riconoscimento del risarcimento del danno da illegittima occupazione. Con la sentenza impugnata, n. 3377/2018, la Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame principale, limitando la condanna alla restituzione del fondo alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], originario comodatario, e confermava invece il rigetto della domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; accoglieva altresì il gravame incidentale, eliminando la condanna delle Giusti alle migliorie, e condannava [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduto, al risarcimento del danno da illecita occupazione, rinviandone la determinazione a successivo separato giudizio; compensava infine per un terzo le spese del doppio grado, che poneva, per i restanti due terzi, a carico dell’appellante principale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo,il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’usucapione del bene già oggetto del comodato di cui è causa. Ad avviso del ricorrente, le prove testimoniali escusse nel corso del giudizio di merito e la documentata attività di coltivazione dei terreni, con vendita a terzi dei relativi frutti naturali, avrebbero dimostrato la sussistenza del possesso utile ad usucapionem. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803 e 1804 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente configurato la relazione con la res intrattenuta dal [OSCURATO:PERSONA] sub specie di d etenzione, anche se lo stesso non era parte del rapporto di comodato, pacificamente intercorso tra le Giusti, proprietarie del bene, ed il padre, [OSCURATO:PERSONA]. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha dato atto che tra le Giusti ed il [OSCURATO:PERSONA] erano intercorsi diversi contratti di comodato, relativi anche alle particelle oggetto della domanda di usucapione, e che dall’informativa del Comandante dei VV.UU. del 1.2.1983 risultava “… che il fondo era coltivato dal [OSCURATO:PERSONA] quale affittuario, anche con l’ausilio della propria famiglia, compreso il figlio” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Ha dunque statuito che il [OSCURATO:PERSONA] era mero detentore dei beni che aveva ricevuto il comodato e che tale condizione non era compatibile con il possesso rivendicato dal figlio Renato, poiché la posizione di comodatario si estende anche ai familiari del soggetto che materialmente sottoscrive il relativo contratto. La statuizione è coerentecon gli insegnamenti di questa Corte, correttamente riportati anche dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 4), secondo cui “Il contratto di comodato relativo ad un fondo agricolo stipulato dal capo famiglia è idoneo a costituire il titolo della detenzione dello stesso fondo anche nei confronti degli altri componenti della famiglia colonica e quindi, ove non si deduca l'esistenza di atti di godimento incompatibili con il diritto del comodante, non sono configurabili gli estremi di un possesso ad usucapionem neanche da parte dei familiari” (Cass. Sez.2, Sentenza n. del 05/06/1999 , Rv. 527108). Peraltro, la Corte territoriale aggiunge che “… vuoi dalla citata informativa del Comandante dei Vigili, vuoi dalla attestazione del Comune di Velletri del 8.5.2007, vuoi dalle dichiarazioni e istanze indirizzata dal padre Guido al Comune si desume che, a far data dal 1983, anche [OSCURATO:PERSONA] aveva la mera detenzione del bene coadiuvando il padre nella coltivazione” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Ed infine, ha escluso la sussistenza, in concreto, di atti di interversione nel possesso, ed ha ritenuto la prova orale inidonea, in ogni caso, ai fini della dimostrazione di una relazione continuativa ed esclusiva con la res, evidenziando le contraddizioni emergenti tra le deposizioni dei diversi testimoni (cfr. ancora pag. 4). A tale complessiva valutazione del compendio istruttorio il ricorrente contrappone una lettura alternativa delle prove, con specifico riguardo alle deposizioni dei testimoni, senza tuttavia neanche indicare in modo specifico le dichiarazioni dei predetti che, in via di ipotesi, evidenzierebbero un erroneo apprezzamento delle risultanze della prova. Inoltre, sul punto, va ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013 , Rv. 627790) e che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv.631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma