CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RV4XC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo rinammissibilità del ricorso L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata consumata all'interno di un luogo di privata dimora e per il reato di ricettazione (condotte non ritenute avvinte dal vincolo della continuazione). P 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 116 cod. pen.) e vizio di motivazione e in ordine al mancato riconoscimento del concorso anomalo: si deduceva che era emerso che il ricorrente avesse suonato, insistentemente, ma invano al citofono il che lo induceva a credere che l'abitazione fosse vuota; che l'abitazione fosse disabitata era verosimile anche perché la stessa era in fase di ristrutturazione ed era frequentata da operai. Tali emergenze indicavano che il ricorrente aveva "voluto" il furto e non la rapina; avrebbe pertanto dovuto essere riconosciuto il concorso anomalo. Si contestava, inoltre, la valutazione in ordine alla sussistenza delle attenuanti: si deduceva (a) che non sarebbe stato provato che il ricorrente fosse consapevole dell'uso che il correo avrebbe potuto fare del punteruolo, (b) che il ricorrente indossava una mascherina per proteggersi dal COVID, ma non aveva alcuna intenzione di agire in modo "travisato", (c) che non sarebbe stata provata la sussistenza di un disegno criminoso comune ad entrambi i correi in grado di provare la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. 2.1.1. Le doglianze non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. I giudici dei due gradi di merito, con motivazione conforme ed aderente alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Cassazione, ritenevano che rientrasse nel prevedibile sviluppo dell'azione criminosa il passaggio da un furto in abitazione con effrazione, al più grave di reato di rapina. Sul punto la motivazione, logica ed aderente alle emergenze processuali, non si presta ad alcuna censura. 2.1.2. Anche le doglianze in ordine alla sussistenza delle aggravanti sono manifestamente infondate: (a) quanto alla consapevolezza dell'uso del punteruolo la Corte, con motivazione ineccepibile, rilevava che ill ricorrente non potesse non essere a conoscenza del fatto che il correo impugnasse un punteruolo, tenuto conto del fatto che lo stesso era stato utilizzato per forzare la finestra; (b) quanto al "travisamento", la Corte di appello riteneva che il fatto che fosse in corso l'emergenza pandemica, non incideva sulle valutazioni in ordine alla sussistenza dell'aggravante, che è diretta sanzionare con maggiore severità le rapine consumate da chi, come il ricorrente, dissimula il proprio aspetto con qualunque mezzo (compreso la mascherina igienica); (c) quanto, infine, all'aggravante delle più persone riunite, la Corte di appello richiamava la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale la simultanea presenza - verificatasi nel caso di specie - nel luogo della condotta criminosa di due soggetti imponesse di riconoscerla.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante previste art. 114 cod. pen., che avrebbe dovuto essere riconosciuta tenuto conto del ruolo marginale dell'imputato. 2.2.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto t hieffip si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove senza confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte di merito, secondo la quale l'attenuante veniva ritenuta insussistente, in quanto le prove raccolte indicavano un apporto "decisivo" del ricorrente alla consumazione criminosa (era stato lui ,ad introdursi in casa, ad intimare alle vittime di consegnare le cose di vallore). 2.3.Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di ricettazione: avrebbero dovuto essere concesse le attenuanti generiche iii misura prevalente sulle aggravanti contestate e sulla recidiva, tenuto conto del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista all'art. 148, comma 4 cod. pen.. Si deduceva altresì l'illegittimità della manc:ata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis. cod. pen. 2.3.1. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte d'appello offriva una persuasiva e corretta motivazione in ordine al fati:o che non emergeva alcun elemento concreto valutabile al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre con riferimento all'articolo 131-bis cod. pen. veniva rilevato come la natura dei beni ed il loro ostassero al riconoscimento della causa di non punibilità. Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deci