CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 31700/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 GARDIJAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore abilitato, avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 28 marzo 2024 che - previa rideternninazione della pena - ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, statuita in primo grado, con riferimento ai delitti di fuga ed omissione di soccorso a seguito di incidente stradale e di lesioni personali volontarie. 2. Sono stati dedotti due motivi di ricorso, richiamati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha denunciato la nullità della sentenza impugnata a causa dell'omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio nel processo di appello; il ricorrente sarebbe stato detenuto al momento dell'emissione del decreto e della sua notifica e, pertanto, la notificazione avrebbe dovuto essere perfezionata nel luogo di detenzione e non al domicilio eletto presso il precedente difensore fiduciario. 2.2. Il secondo motivo si è appuntato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'entità del trattamento sanzionatorio. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. È stata depositata memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1. La dedotta questione di nullità della citazione per il giudizio di appello è infondata, sotto diversi profili. 1.1. È principio di diritto, condiviso dal collegio, che, nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 cod.proc.pen. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrenti notificazioni (es. sez. 3, n. 1894 del 21/12/1999, Cappelli, Rv. 215693; sez. 3, n.49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265771). Tale orientamento è stato per il vero confermato, nella parte motiva, dalla sentenza delle Sezioni Unite n.12778 del 27/02/2020, S., che ha rimarcato che l'art. 156 comma 4 cod. proc. pen. prevede che la consegna di copia delle notificazioni debba essere eseguita alla persona nel luogo di detenzione (istituto penitenziario o luogo diverso di detenzione) "quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario". In questo caso, l'unica differenza rispetto alla procedura ordinaria è costituita da un elemento di fatto, e cioè che la detenzione deve «risultare degli atti», e ciò per ragioni di immediata evidenza. Infatti, se da un lato l'autorità che procede nei confronti di un imputato detenuto non può non conoscere il suo status, nell'ipotesi in cui il soggetto risulti detenuto per altra causa lo stato di detenzione può non risultare dagli atti, trattandosi di procedimenti diversi. Per tale ragione, la sentenza ritiene legittima la notifica effettuata nelle forme ordinarie (e quindi presso il domicilio eletto o dichiarato) in favore del soggetto detenuto per altra causa, a condizione che tale modalità non importi una contrazione del suo diritto di difesa e solo ove dagli atti non risulti lo stato di detenzione. La Corte sottolinea che nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria debba procedere a notifiche nei confronti di imputato non detenuto, non v'è alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicché la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello previsto per l'imputato libero. Tale regola è derogata nel solo caso in cui lo stato di detenzione per altra causa risulti dagli atti, nel qual caso la notifica deve essere eseguita personalmente presso l'istituto penitenziario (o luogo diverso di detenzione) ove l'imputato risulta ristretto. E nulla, sul punto, è stato precisato e documentato nell'atto di ricorso, mentre nella sentenza impugnata l'imputato è indicato come elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia. 1.2. In secondo luogo, anche a voler ritenere sussistente una ipotesi di omessa notifica presso il sito di detenzione, l'avvenuta notificazione del decreto di citazione presso il domicilio eletto, rappresentato dallo studio dell'allora difensore di fiducia, realizza una diversa modalità di esecuzione della notificazione, che integra una nullità della citazione solo laddove abbia ragionevolmente precluso all'imputato di venire a conoscenza del giudizio di secondo grado, e sarebbe stato onere della difesa, non assolto, quello di precisare concretamente i contorni del vulnus arrecato in tal senso all'esercizio del diritto di difesa; versandosi in un caso di nullità di ordine generale a regime intermedio, la presenza di un patrocinio tecnico fiduciario, ritualmente avvisato, avrebbe dovuto sollecitarne una tempestiva attivazione volta a far valere l'invalidità della citazione a giudizio del proprio assistito in occasione del primo costituto processuale successivo al radicamento di essa, rappresentato - quantomeno - dal deposito delle conclusioni nell'ambito del procedimento regolato dalla trattazione scritta. In assenza di deduzioni, la nullità è da ritenersi sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. (sez. U n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869). 2. Il secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. Esso si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con enunciati vaghi ed indeterminati, che neppure consentono al collegio di esercitare il vaglio di competenza sulle ragioni che, eventualmente, avrebbero dovuto suggerire alla Corte di merito un'opzione diversa; per altro verso, la censura si rivela anche manifestamente infondata, in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, a riguardo dell'insussistenza di elementi di positiva valutazione, peraltro non indicati dalla difesa se non con l'impropria rivendicazione di uno stato di incensuratezza, smentito dalle evidenze del certificato penale) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Il medesimo motivo di ricorso che, con espressioni di stile, contesta l'eccessività della pena, è parimenti generico e manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. (sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153). Nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente rispettato attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, a riguardo della gravità della condotta e dei pregiudizi penali, con tensione della dosimetria della sanzione sui minimi edittali). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento