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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22376/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso, sicché lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; che devono essere liquidate le spese del grado in favore della parte civile che ha partecipato al giudizio facendo pervenire comparsa conclusionale e nota spese; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso, sicché lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; che devono essere liquidate le spese del grado in favore della parte civile che ha partecipato al giudizio facendo pervenire comparsa conclusionale e nota spese; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]