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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35011/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1 -bis, cod. proc. pen. 2.

L'art. 1, comma 1, lett. b), dl. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto all'ad. 678 ocd. proc. pen. ilcomma 1-bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari (...) procede a norma dell'ad. 667, comma 4, cod. proc. pen.».

Tale disposizione stabilisce che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'ad. 666 cod. proc,. pen., ossia previa fissazione dell'udienza.

Pertanto, contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza reso in punto di esito dell'affidamento in prova al servizio sociale l'interessato può esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento il quale procederà a norma dell'ad, 666 cod. proc. pen. nel 2 contraddittorio tra le parti, anziché ricorso per cassazione che potrà essere proposto avverso la successiva decisione del tribunale.

La ricostruzione delle modalità con le quali provvede il giudice dell'esecuzione non muta nel caso in cui questi abbia irritualmente provveduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. peri.; anche per tale ipotesi la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che «avverso il provvedimento del giudice dell esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (fra le molte, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877; più recentemente, Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533).

Peraltro, con specifico riguardo alla materia coincidente con quella qui esaminata, va ribadito l'orientamento secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, contro l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643).

Ne deriva che il ricorrente, nel proporre opposizione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza circa l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 667, comma 4, cod, proc. pen.

Operando, tuttavia, il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile potendo procedersi alla sua qualificazione, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Discende che, riqualificata l'impugnazione come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Milano affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen., essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorso proposto.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex artt. 678 comma 1-bis e 667 comma 4 c.p.p. dispone, la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1 -bis, cod. proc. pen. 2. L'art. 1, comma 1, lett. b), dl. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto all'ad. 678 ocd. proc. pen. ilcomma 1-bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari (...) procede a norma dell'ad. 667, comma 4, cod. proc. pen.». Tale disposizione stabilisce che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'ad. 666 cod. proc,. pen., ossia previa fissazione dell'udienza. Pertanto, contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza reso in punto di esito dell'affidamento in prova al servizio sociale l'interessato può esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento il quale procederà a norma dell'ad, 666 cod. proc. pen. nel 2 contraddittorio tra le parti, anziché ricorso per cassazione che potrà essere proposto avverso la successiva decisione del tribunale. La ricostruzione delle modalità con le quali provvede il giudice dell'esecuzione non muta nel caso in cui questi abbia irritualmente provveduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. peri.; anche per tale ipotesi la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che «avverso il provvedimento del giudice dell esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (fra le molte, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877; più recentemente, Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533). Peraltro, con specifico riguardo alla materia coincidente con quella qui esaminata, va ribadito l'orientamento secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, contro l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643). Ne deriva che il ricorrente, nel proporre opposizione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza circa l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 667, comma 4, cod, proc. pen. Operando, tuttavia, il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile potendo procedersi alla sua qualificazione, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Discende che, riqualificata l'impugnazione come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Milano affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen., essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorso proposto. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ex artt. 678 comma 1-bis e 667 comma 4 c.p.p. dispone, la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di M
Sentenza Cassazione n. 35011/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris