CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07687/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 29/11/2021 del Tribunale di Torino, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia inosservanza dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando il numero delle dosi e l'eterogeneità delle sostanze stupefacenti detenute; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos