CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 41360/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Civitavecchia, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2/12/2022, ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] al fine ottenere la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta con la sentenza n. 385/2022, pronunciata il 4/3/2022, divenuta irrevocabile il 21/5/2022. 2. Il giudice dell'esecuzione, dato atto che nella sentenza impugnata la sospensione condizionale della pena non era citata né nel dispositivo né nella motivazione e che, pertanto, non vi era alcun errore materiale, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta in quanto manifestamente infondata facendo anche riferimento a Sez. 3, n. 33960 del 10/6/2020 rv 24863. 3. Avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 665 e 666 cod. proc. pen. e 1 163 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la richiesta non era di correzione incidente materiale ex art. 130 cod. proc. pen. quanto, piuttosto, che era una richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. e che giurisprudenza costante evidenzia che il giudice dell'esecuzione ha il potere di concedere la sospensione condizionale della pena quando il giudice della cognizione, come nel caso di specie, ha del tutto omesso di pronunciarsi sul punto. 3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 179 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento è stato emesso de plano ma senza ascoltare il pubblico ministero, adempimento che è espressamente previsto anche a tutela dell'interessato che può pertanto eccepire la nullità; 3.3. Vizio di motivazione in quanto il provvedimento fa riferimento all'art.130 cod. proc. pen. quando nell'istanza tale norma non è neanche citata. 4. In data 3/4/2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente, con l'istanza originaria, proposta come incidente di esecuzione, ha chiesto che gli venisse concessa la sospensione condizionale dalla pena inflitta con la sentenza n. 583/2022 dal Tribunale di Civitavecchia. Nello specifico il condannato, considerato che il Tribunale di Civitavecchia non si era espresso in ordine alla concessione o meno della sospensione condizionale della pena, ha chiesto al giudice dell'esecuzione di provvedere in merito alla mancata pronuncia sul punto. La richiesta, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, era manifestamente infondata e pertanto è stata correttamente dichiarata inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, diversamente da quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, non ha il potere di concedere la sospensione condizionale della pena nel caso in cui il giudice di cognizione non si sia espresso sul punto. Tale potere, come evidenziato dalla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, gli è infatti riconosciuto esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia chiamato a rideterminare la pena per l'applicazione della disciplina del concorso formale ovvero della continuazione, ciò in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile a una condanna unica ed è allora compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata (cfr. in tal senso Sez. 7, n. 31091 del 15/10/2020, Cavataio, Rv. 279875 - 01; Sez. 1, n. 51692 del 30/10/2018, Rv. 274547 - 01; Sez. 1, n. 17871 del 25/01/2017, Loiarro, Rv. 269844 - 01 e anche Si, n. 43319 del 29/10/2021, Spimi, n.m., citata dal ricorrente, che si riferisce a un caso nel quale il giudice era comunque chiamato a decidere sull'applicazione della continuazione). Ragioni queste per la quale l'istanza originaria e l'attuale ricorso sono inammissibili a nulla rilevando che nel provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione abbia anche fatto riferimento alla procedurà prevista per la correzione dell'errore materiale ovvero che abbia provveduto senza ascoltare il pubblico ministero (cfr. sul punto in ogni caso Sez, 3, n. 9167 del 19/11/2020, 2021, Talla, Rv. 281595 - 01) 1 e,40,(4o,me( AtiaittiLtZ,9 r1-1 4,f tO (etekij 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alry,tel-ecc9ie pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati 9" i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de