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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2016

Cassazione n. 08267/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26705/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 220/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO sezione staccata di LATINA n. 2021/2016 depositata l’11/04/2016.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], pediatra convenzionata con il SSN , impugnò silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’Irap per i periodi di imposta dal 2003 al 2006;

2. la domanda è stata disattesa in entrambi i gradi di merito; in particolare, la sentenza d’appello, indicata in epigrafe, ha escluso che la contribuente, gravata del relativo onere probatorio, avesse dimostrato l’assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, anche alla luce della rilevante incidenza percentuale delle spese (venticinque per cento) e dei costi per il personale dipendente (dieci per cento) in rapporto ai compensi dichiarati;

3. la contribuente ricorre, con due motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la contribuente censura la sentenza impugnata che, discostandosi dai princìpi sanciti da Cass. Sez.

U. n. 9451/16, ha erroneamente ravvisato la sussistenza dell’autonoma organizzazione per il solo fatto che la pediatra, negli anni in contestazione, si era avvalsa di una collaboratrice part time con mansioni di segretaria e di “apriporta”;

2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5,cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e violazione e/o falsa applicazione dell’accordo nazionale collettivo, la contribuente censura la sentenza impugnata che ha omesso di valutare tutti i profili peculiari dell’attività del medico pediatra in convenzione con il SSN, per effetto dei quali l’attività del sanitario va ricondotta alla figura della parasubordinazione più che a quella del lavoro autonomo;

3. il primo motivo è fondato e il secondo motivo è assorbito;

4. la sentenza impugnata, che ha negato alla contribuente il rimborso dell’Irap valorizzando l’incidenza delle spese e, in particolare, che la pediatra avesse una dipendente part time, si discosta dal costante orientamento di legittimità, al quale va dato seguito, inaugurato da Cass. Sez.

U. n. 9451/16, per il quale «[i]n tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’”autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive».

Nella fattispecie concreta cui si riferisce la massima, facendo applicazione di questo principio di diritto le Sezioni unite hanno respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi.

In linea con la decisione capofila delle SSUU, la successiva giurisprudenza sezionale (ex plurimis, Cass. n. 38041/21; in termini, Cass. nn. 17958/19, 10229/20, 18947/22, e la giurisprudenza ivi richiamata), ha escluso la configurabilità del requisito dell’autonoma organizzazione nell’ipotesi in cui il medico convenzionato, nell’espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario (vedi anche Cass. nn. 26197/20, 29398/2019, 4420/19), della collaborazione part time di un terzo (così Cass. n. 25637/20) o di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico, il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico (in termini Cass.nn. 22675/19, 12084/2018).

Anche la mera disponibilità di uno studio (avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) da parte del medico convenzionato con il SSN non integra, di per sé, il presupposto impositivo a fini Irap, «rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale» (essendo anzi obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale: Cass. nn. 24702/19, 7120/19, 22027/17);

5. in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), con l’accoglimento del ricorso introduttivo;

6. dato che, quando la causa ha avuto inizio la giurisprudenza era ancora oscillante, le spese dei gradi di merito devono essere compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito, e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.082,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26705/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 220/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO sezione staccata di LATINA n. 2021/2016 depositata l’11/04/2016. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], pediatra convenzionata con il SSN , impugnò silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’Irap per i periodi di imposta dal 2003 al 2006; 2. la domanda è stata disattesa in entrambi i gradi di merito; in particolare, la sentenza d’appello, indicata in epigrafe, ha escluso che la contribuente, gravata del relativo onere probatorio, avesse dimostrato l’assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, anche alla luce della rilevante incidenza percentuale delle spese (venticinque per cento) e dei costi per il personale dipendente (dieci per cento) in rapporto ai compensi dichiarati; 3. la contribuente ricorre, con due motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la contribuente censura la sentenza impugnata che, discostandosi dai princìpi sanciti da Cass. Sez. U. n. 9451/16, ha erroneamente ravvisato la sussistenza dell’autonoma organizzazione per il solo fatto che la pediatra, negli anni in contestazione, si era avvalsa di una collaboratrice part time con mansioni di segretaria e di “apriporta”; 2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5,cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e violazione e/o falsa applicazione dell’accordo nazionale collettivo, la contribuente censura la sentenza impugnata che ha omesso di valutare tutti i profili peculiari dell’attività del medico pediatra in convenzione con il SSN, per effetto dei quali l’attività del sanitario va ricondotta alla figura della parasubordinazione più che a quella del lavoro autonomo; 3. il primo motivo è fondato e il secondo motivo è assorbito; 4. la sentenza impugnata, che ha negato alla contribuente il rimborso dell’Irap valorizzando l’incidenza delle spese e, in particolare, che la pediatra avesse una dipendente part time, si discosta dal costante orientamento di legittimità, al quale va dato seguito, inaugurato da Cass. Sez. U. n. 9451/16, per il quale «[i]n tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’”autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive». Nella fattispecie concreta cui si riferisce la massima, facendo applicazione di questo principio di diritto le Sezioni unite hanno respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi. In linea con la decisione capofila delle SSUU, la successiva giurisprudenza sezionale (ex plurimis, Cass. n. 38041/21; in termini, Cass. nn. 17958/19, 10229/20, 18947/22, e la giurisprudenza ivi richiamata), ha escluso la configurabilità del requisito dell’autonoma organizzazione nell’ipotesi in cui il medico convenzionato, nell’espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario (vedi anche Cass. nn. 26197/20, 29398/2019, 4420/19), della collaborazione part time di un terzo (così Cass. n. 25637/20) o di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico, il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico (in termini Cass.nn. 22675/19, 12084/2018). Anche la mera disponibilità di uno studio (avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) da parte del medico convenzionato con il SSN non integra, di per sé, il presupposto impositivo a fini Irap, «rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale» (essendo anzi obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale: Cass. nn. 24702/19, 7120/19, 22027/17); 5. in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), con l’accoglimento del ricorso introduttivo; 6. dato che, quando la causa ha avuto inizio la giurisprudenza era ancora oscillante, le spese dei gradi di merito devono essere compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito, e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.082,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfet
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