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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34172/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25973-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 47/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 25973 sez.

ML - ud. 12-10-2021 -2- R.G. n. 25973/2020 Rilevato che:

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza pubblicata il 29.1.2020, ha respinto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - INPS, avverso la pronunzia del Tribunale di Gela n. 213/2017, resa il 29.6.2017, con la quale erano state rigettate tutte le domande del lavoratore volte ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] ed il diritto di essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli e, per l'effetto, l'annullamento dei provvedimenti emessi dall'INPS di rigetto delle domande di disoccupazione agricola, con conseguente dichiarazione del diritto di esso ricorrente di trattenere l'indennità di disoccupazione agricola percepita per gli anni 2008/2012;

2. i giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno ritenuto che «il ricorrente non avesse fornito adeguata prova della sussistenza del rapporto dì lavoro subordinato controverso e del conseguente diritto alla corrispondente iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini di legge, ciò anche a fronte della presunzione di gratuità che assiste le prestazioni lavorative rese in ambito familiare»;

3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo; l'INPS ha resistito con controricorso;4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.

Considerato che:

5. con il motivo di ricorso articolato si denunzia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e si deduce che «emerge in maniera evidente dal contenuto della sentenza come il giudice di secondo grado, premessa correttamente l'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Gela n. 148/2018 del 14.3.2018 e descritto brevemente l'oggetto dell'appello (inerente al disconoscimento della qualifica di bracciante agricolo di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento agli anni 2008/2012 presso l'azienda agricola del padre [OSCURATO:PERSONA]), rigettava il gravame alla luce di una serie di motivazioni assolutamente inconducenti e frutto probabilmente di un mero errore. ....

Nel procedere poi alla disamina delle prove testimoniali, il Giudice denomina impropriamente il titolare dell'azienda agricola come tale "[OSCURATO:PERSONA]" che, non soltanto non è madre di [OSCURATO:PERSONA], ma non è mai stata suo datore di lavoro negli anni dal 2008/2012, .... riportando in seno alla sentenza le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] (quale operaio collega di lavoro del ricorrente) e dal teste [OSCURATO:PERSONA] (quale commerciante acquirente della merce dell'azienda agricola), che non sono stati assolutamente sentiti nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1008/2014 rg del Tribunale di Gela, in cui, piuttosto, venivano assunte le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi escussi all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Non solo, ma Oprea e Cirignotta non sono inseriti nell'elenco dei testi nel ricorso di primo grado, né soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni acquisite in sede ispettive, e non sono mai stati colleghi di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e/o comunque dipendenti dell'azienda agricola del padre [OSCURATO:PERSONA].

Ne risulta che il Giudice del gravame ha di fatto omesso di esaminare non soltanto le risultanze o richieste istruttorie aventi carattere decisivo, ma a monte tutto il materiale probatorio inerente al giudizio in questione.

Infine, la confusione in cui è incorso il decidente è confermata anche dal dispositivo della sentenza censurata, in cui la corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello confermando "la sentenza del Tribunale di Gela n. 2113/2017 del 29/6-22/8/2017" che non corrisponde a quella oggetto del ricorso in appello promosso da [OSCURATO:PERSONA], diretto a ottenere la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela n. 148/2018 del 14.3.2018 nel procedimento iscritto al n. 1008/2014 rg»;

6. il motivo è fondato; è da premettere che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione); per l'altro verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto dì discussione tra le partì e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ciò premesso, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 29.1.2020, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella

I. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; e, nella fattispecie, il mezzo di impugnazione che denuncia il vizio motivazionale indica (v., in particolare, pagg. 6 e 7 del ricorso) il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che è stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello ha omesso di esaminare; ed inoltre fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza "così radicale da comportare" in linea con "quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione".

Ed invero, la motivazione della sentenza oggetto del presente giudizio sembra riferirsi (v. ultima pag. della sentenza impugnata) alla sentenza del Tribunale di Gela n. 213/2017 del 29/6-22.8.2017, che non corrisponde a quella oggetto del ricorso in appello promosso dall'Aleo, diretto ad ottenere la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Gela n. 148/2018, pubblicata il 14.3.2018 (v. pag. 3 della sentenza impugnata) e, pertanto, risulta obiettivamente incomprensibile (cfr., tra le molte, Cass.nn. 23365/2020; 2220/2019; 25229/2015) e presenta, altresì, le anomalie argomentative denunziate dal ricorrente (peraltro, quest'ultimo rappresenta, altresì, che a pag. 4 della sentenza impugnata viene asserito che l'impresa agricola di cui si tratta sarebbe stata gestita dalla madre dell'Ateo, [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente nega che la Smecca sia sua madre); infine, nella motivazione della sentenza si fa riferimento alle dichiarazioni di testimoni mai escussi nel giudizio di cui si tratta - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- che «non sono inseriti nell'elenco dei testi nel ricorso di primo grado, né sono soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni acquisite in sede ispettive, e non sono mai stati colleghi di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] eio comunque dipendenti dell'azienda agricola del padre [OSCURATO:PERSONA]» (v. pag. 6 del ricorso);

7. per tutto quanto esposto, la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che si atterrà nella decisione a quanto innanzi esplicitato, statuendo, altresì, sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25973-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 47/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25973 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- R.G. n. 25973/2020 Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza pubblicata il 29.1.2020, ha respinto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - INPS, avverso la pronunzia del Tribunale di Gela n. 213/2017, resa il 29.6.2017, con la quale erano state rigettate tutte le domande del lavoratore volte ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] ed il diritto di essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli e, per l'effetto, l'annullamento dei provvedimenti emessi dall'INPS di rigetto delle domande di disoccupazione agricola, con conseguente dichiarazione del diritto di esso ricorrente di trattenere l'indennità di disoccupazione agricola percepita per gli anni 2008/2012; 2. i giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno ritenuto che «il ricorrente non avesse fornito adeguata prova della sussistenza del rapporto dì lavoro subordinato controverso e del conseguente diritto alla corrispondente iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini di legge, ciò anche a fronte della presunzione di gratuità che assiste le prestazioni lavorative rese in ambito familiare»; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo; l'INPS ha resistito con controricorso;4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. con il motivo di ricorso articolato si denunzia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e si deduce che «emerge in maniera evidente dal contenuto della sentenza come il giudice di secondo grado, premessa correttamente l'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Gela n. 148/2018 del 14.3.2018 e descritto brevemente l'oggetto dell'appello (inerente al disconoscimento della qualifica di bracciante agricolo di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento agli anni 2008/2012 presso l'azienda agricola del padre [OSCURATO:PERSONA]), rigettava il gravame alla luce di una serie di motivazioni assolutamente inconducenti e frutto probabilmente di un mero errore. .... Nel procedere poi alla disamina delle prove testimoniali, il Giudice denomina impropriamente il titolare dell'azienda agricola come tale "[OSCURATO:PERSONA]" che, non soltanto non è madre di [OSCURATO:PERSONA], ma non è mai stata suo datore di lavoro negli anni dal 2008/2012, .... riportando in seno alla sentenza le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] (quale operaio collega di lavoro del ricorrente) e dal teste [OSCURATO:PERSONA] (quale commerciante acquirente della merce dell'azienda agricola), che non sono stati assolutamente sentiti nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1008/2014 rg del Tribunale di Gela, in cui, piuttosto, venivano assunte le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi escussi all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Non solo, ma Oprea e Cirignotta non sono inseriti nell'elenco dei testi nel ricorso di primo grado, né soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni acquisite in sede ispettive, e non sono mai stati colleghi di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e/o comunque dipendenti dell'azienda agricola del padre [OSCURATO:PERSONA]. Ne risulta che il Giudice del gravame ha di fatto omesso di esaminare non soltanto le risultanze o richieste istruttorie aventi carattere decisivo, ma a monte tutto il materiale probatorio inerente al giudizio in questione. Infine, la confusione in cui è incorso il decidente è confermata anche dal dispositivo della sentenza censurata, in cui la corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello confermando "la sentenza del Tribunale di Gela n. 2113/2017 del 29/6-22/8/2017" che non corrisponde a quella oggetto del ricorso in appello promosso da [OSCURATO:PERSONA], diretto a ottenere la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela n. 148/2018 del 14.3.2018 nel procedimento iscritto al n. 1008/2014 rg»; 6. il motivo è fondato; è da premettere che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione); per l'altro verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto dì discussione tra le partì e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ciò premesso, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 29.1.2020, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; e, nella fattispecie, il mezzo di impugnazione che denuncia il vizio motivazionale indica (v., in particolare, pagg. 6 e 7 del ricorso) il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che è stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello ha omesso di esaminare; ed inoltre fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza "così radicale da comportare" in linea con "quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione". Ed invero, la motivazione della sentenza oggetto del presente giudizio sembra riferirsi (v. ultima pag. della sentenza impugnata) alla sentenza del Tribunale di Gela n. 213/2017 del 29/6-22.8.2017, che non corrisponde a quella oggetto del ricorso in appello promosso dall'Aleo, diretto ad ottenere la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Gela n. 148/2018, pubblicata il 14.3.2018 (v. pag. 3 della sentenza impugnata) e, pertanto, risulta obiettivamente incomprensibile (cfr., tra le molte, Cass.nn. 23365/2020; 2220/2019; 25229/2015) e presenta, altresì, le anomalie argomentative denunziate dal ricorrente (peraltro, quest'ultimo rappresenta, altresì, che a pag. 4 della sentenza impugnata viene asserito che l'impresa agricola di cui si tratta sarebbe stata gestita dalla madre dell'Ateo, [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente nega che la Smecca sia sua madre); infine, nella motivazione della sentenza si fa riferimento alle dichiarazioni di testimoni mai escussi nel giudizio di cui si tratta - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- che «non sono inseriti nell'elenco dei testi nel ricorso di primo grado, né sono soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni acquisite in sede ispettive, e non sono mai stati colleghi di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] eio comunque dipendenti dell'azienda agricola del padre [OSCURATO:PERSONA]» (v. pag. 6 del ricorso); 7. per tutto quanto esposto, la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che si atterrà nella decisione a quanto innanzi esplicitato, statuendo, altresì, sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composiz
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