CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023
Cassazione n. 50231/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si contrasta il giudizio di responsabilità che di contro trova adeguato e logico supporto nelle considerazioni spese rese dai giudici del merito, nel valutare, con puntualità, le emergenze acquisite dirette a disvelare la finalizzazione illecita della sostanza detenuta dalla Fiore mentre il secondo motivo, in modo affatto conferente, considera partitamente la sostanza rinvenuta sulla persona della ricorrente, quando di contro contestazione e giudizio sono state riferite ad un fatto di detenzione unitario e indistinto ( considerando quale ragione di una unica detenzione le due disponibilità illecite riferite alla ricorrente); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.