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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25454/2026

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le 19757/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 25454/2026Data pubblicazione 16/09/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 102/2022 della CORTED'APPELLO di CATANZARO, depositata il11/02/2022 R.G.N. 133/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 08/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Catanzaro, in parzialeaccoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Piperno avverso la sentenza del Tribunale diCrotone, per quanto ancora interessa ha dichiaratoprescritto il credito oggetto dell’avviso di addebiton. 43320112000201037000 notificato il 21 ottobre2011 evidenziando che prima dell’intimazione dipagamento impugnata, notificata alla contribuenteil 5 settembre 2017, il termine quinquennale di cuiall’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995non era stato altrimenti interrotto.Ad avviso del giudice di appello - in mancanza disegnalazione dell’esistenza di atti interruttivi dellaprescrizione medio tempore notificati - la richiestaformulata dall’INPS in sede di gravame, tesa asollecitare il deposito da parte dell’Agenzia delleEntrate Riscossione di documentazione attestantel’avvenuta interruzione della prescrizionesuccessivamente alla notifica dell’avviso diaddebito, era meramente esplorativa e perciòinammissibile.Per la cassazione della sentenza propone ricorsoNumero registro generale 19757/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 25454/2026Data pubblicazione 16/09/2026l’Inps affidato ad un motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] chedeposita anche memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il ricorso è denunciato, ai sensi dell’art. 360primo comma n. 5 c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio deducendosi che, inallegato alle note di trattazione scritta depositate inappello il 18.1.2022, era stata depositatal’intimazione di pagamento n.3320129009836148/000 (notificata allacontribuente il 22.11.2012) di cui l’Istituto eravenuto a conoscenza solo il 18 gennaio 2022quando l’Agente della riscossione - a ciò sollecitatodall’Istituto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 11.3.2022 – avevarisposto alla richiesta inviandone la copia.Di tale documentazione, decisiva ai fini dellavalutazione della fondatezza dell’eccezione diprescrizione formulata, la Corte di merito nonaveva tenuto alcun conto così incorrendo nellaviolazione denunciata.Con il controricorso è eccepita l’inammissibilitàdella censura in quanto il fatto, allegato solo con lenote di trattazione in prossimità della ultimaudienza non era stato oggetto di discussione tra leparti con conseguente sua inammissibilità ex art.437 c.p.c..

Si sostiene che l’Istituto ben avrebbepotuto e dovuto acquisire prima taledocumentazione che invece era stata introdotta ingiudizio tardivamente.

Si evidenzia che la richiestaNumero registro generale 19757/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 25454/2026Data pubblicazione 16/09/2026di esibizione formulata nell’atto di appello era stataritenuta inammissibile dalla Corte di merito perchégenerica e meramente esplorativa.

In definitiva siconclude per il rigetto del ricorso.Il ricorso è fondato.Va premesso chel’eccezione di interruzione della prescrizione integraun'eccezione in senso lato che può essere rilevataanche d'ufficio dal giudice sulla base di elementiprobatori ritualmente acquisiti agli atti.

Il suorilievo d'ufficio non è subordinato alla specifica etempestiva allegazione della parte ed è ammissibileanche in appello, purché i fatti risultinodocumentati "ex actis" (cfr. Cass. 13/04/2023 n.9810 e già Cass. s.u. 27/07/2005 n. 15661).Inoltre, va ricordato che nel rito del lavoro, laproduzione di documenti successivamenteal deposito degli atti introduttivi è ammissibilequando si tratti di documenti formati o giunti nelladisponibilità della parte dopo lo spirare dei terminipreclusivi oltre che quando la loro rilevanza emergain ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui.Ne consegue che l'acquisizione documentale puòessere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione diparte, se i documenti risultino indispensabili per ladecisione, cioè necessari per integrare, indefinizione di una pista probatoria concretamenteemersa, la dimostrazione dell'esistenza oinesistenza di un fatto la cui sussistenza oinsussistenza, altrimenti, sarebbe destinata adNumero registro generale 19757/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 25454/2026Data pubblicazione 16/09/2026essere definita secondo la regola sull'onere dellaprova (cfr. Cass. 17/12/2019 n. 33393 )Nel caso in esame la documentazione attestantel’avvenuta interruzione della prescrizione,appartenente ad un terzo, è stata depositata con lenote di trattazione scritta autorizzate ex art. 127ter c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile) insostituzione dell’udienza di discussione avendol’Istituto dichiarato di esserne entrato in possessosolo nel corso del giudizio (tanto che in precedenzaera stata avanzata una richiesta di esibizione,respinta perché ritenuta generica).Pertanto, la Corte territoriale, alla quale erademandata la valutazione di ammissibilità deidocumenti, avrebbe dovuto semmai sollecitare ilcontraddittorio delle parti al riguardo ma certo nonpoteva ignorarne, come ha fatto, l’esistenza.In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorsodeve essere accolto e la sentenza cassata conrinvio alla medesima Corte di appello, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di appello diCatanzaro, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma l’8 luglio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 19757/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 25454/2026Data pubblicazione 16/09/2026Numero registro generale 19757/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 25454/2026Data pubblicazione 16/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le 19757/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 25454/2026Data pubblicazione 16/09/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 102/2022 della CORTED'APPELLO di CATANZARO, depositata il11/02/2022 R.G.N. 133/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 08/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Catanzaro, in parzialeaccoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Piperno avverso la sentenza del Tribunale diCrotone, per quanto ancora interessa ha dichiaratoprescritto il credito oggetto dell’avviso di addebiton. 43320112000201037000 notificato il 21 ottobre2011 evidenziando che prima dell’intimazione dipagamento impugnata, notificata alla contribuenteil 5 settembre 2017, il termine quinquennale di cuiall’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995non era stato altrimenti interrotto.Ad avviso del giudice di appello - in mancanza disegnalazione dell’esistenza di atti interruttivi dellaprescrizione medio tempore notificati - la richiestaformulata dall’INPS in sede di gravame, tesa asollecitare il deposito da parte dell’Agenzia delleEntrate Riscossione di documentazione attestantel’avvenuta interruzione della prescrizionesuccessivamente alla notifica dell’avviso diaddebito, era meramente esplorativa e perciòinammissibile.Per la cassazione della sentenza propone ricorsoNumero registro generale 19757/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 25454/2026Data pubblicazione 16/09/2026l’Inps affidato ad un motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] chedeposita anche memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il ricorso è denunciato, ai sensi dell’art. 360primo comma n. 5 c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio deducendosi che, inallegato alle note di trattazione scritta depositate inappello il 18.1.2022, era stata depositatal’intimazione di pagamento n.3320129009836148/000 (notificata allacontribuente il 22.11.2012) di cui l’Istituto eravenuto a conoscenza solo il 18 gennaio 2022quando l’Agente della riscossione - a ciò sollecitatodall’Istituto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 11.3.2022 – avevarisposto alla richiesta inviandone la copia.Di tale documentazione, decisiva ai fini dellavalutazione della fondatezza dell’eccezione diprescrizione formulata, la Corte di merito nonaveva tenuto alcun conto così incorrendo nellaviolazione denunciata.Con il controricorso è eccepita l’inammissibilitàdella censura in quanto il fatto, allegato solo con lenote di trattazione in prossimità della ultimaudienza non era stato oggetto di discussione tra leparti con conseguente sua inammissibilità ex art.437 c.p.c.. Si sostiene che l’Istituto ben avrebbepotuto e dovuto acquisire prima taledocumentazione che invece era stata introdotta ingiudizio tardivamente. Si evidenzia che la richiestaNumero registro generale 19757/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 25454/2026Data pubblicazione 16/09/2026di esibizione formulata nell’atto di appello era stataritenuta inammissibile dalla Corte di merito perchégenerica e meramente esplorativa. In definitiva siconclude per il rigetto del ricorso.Il ricorso è fondato.Va premesso chel’eccezione di interruzione della prescrizione integraun'eccezione in senso lato che può essere rilevataanche d'ufficio dal giudice sulla base di elementiprobatori ritualmente acquisiti agli atti. Il suorilievo d'ufficio non è subordinato alla specifica etempestiva allegazione della parte ed è ammissibileanche in appello, purché i fatti risultinodocumentati "ex actis" (cfr. Cass. 13/04/2023 n.9810 e già Cass. s.u. 27/07/2005 n. 15661).Inoltre, va ricordato che nel rito del lavoro, laproduzione di documenti successivamenteal deposito degli atti introduttivi è ammissibilequando si tratti di documenti formati o giunti nelladisponibilità della parte dopo lo spirare dei terminipreclusivi oltre che quando la loro rilevanza emergain ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui.Ne consegue che l'acquisizione documentale puòessere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione diparte, se i documenti risultino indispensabili per ladecisione, cioè necessari per integrare, indefinizione di una pista probatoria concretamenteemersa, la dimostrazione dell'esistenza oinesistenza di un fatto la cui sussistenza oinsussistenza, altrimenti, sarebbe destinata adNumero registro generale 19757/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 25454/2026Data pubblicazione 16/09/2026essere definita secondo la regola sull'onere dellaprova (cfr. Cass. 17/12/2019 n. 33393 )Nel caso in esame la documentazione attestantel’avvenuta interruzione della prescrizione,appartenente ad un terzo, è stata depositata con lenote di trattazione scritta autorizzate ex art. 127ter c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile) insostituzione dell’udienza di discussione avendol’Istituto dichiarato di esserne entrato in possessosolo nel corso del giudizio (tanto che in precedenzaera stata avanzata una richiesta di esibizione,respinta perché ritenuta generica).Pertanto, la Corte territoriale, alla quale erademandata la valutazione di ammissibilità deidocumenti, avrebbe dovuto semmai sollecitare ilcontraddittorio delle parti al riguardo ma certo nonpoteva ignorarne, come ha fatto, l’esistenza.In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorsodeve essere accolto e la sentenza cassata conrinvio alla medesima Corte di appello, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di appello diCatanzaro, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma l’8 luglio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 19757/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 25454/2026Data pubblicazione 16/09/2026Numero registro generale 19757/2022Numero sezionale 3273/2026Numero di raccolta generale 25454/2026Data pubblicazione 16/09/2026
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