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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 07622/2022

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la seguente A SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis d.lgs 74/2000, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 21/06/201 in relazione al reato di cui all'art 10-ter d.lgs 74/2000.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 10-ter d.lgs 74/2000, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto configurato il reato di omesso versamento dell'Iva nonostante lo stesso non superasse la soglia di punibilità di euro 250.00$0.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 10-ter d.lgs 74/2000, lamentando che il Tribunale aveva configurato la fattispecie delittuosa dando rilievo ad indebite compensazioni non dovute, valutando come illegittimo il contratto di accollo, pur concluso prima dell'entrata in vigore del di 126/19.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il PG ed il difensore del ricorrente hanno depositato memorie ex art 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e va accolto.

2. Va premesso che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000, l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, come indicata nel rigo VL38, e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili, potendo il giudice prescindere da tale importo solo se esso non sia giustificato dall'esame formale della stessa dichiarazione (Sez.3, n. 31367 del 21/04/2021,Rv.282211 - 01, che ha anche precisato che soltanto incongruenze eventualmente rilevabili in base alla mera analisi della dichiarazione possono consentire di eventualmente "rettificare" l'importo dal contribuente riconosciuto come dovuto, mentre laddove la diversa quantificazione dell'imposta sia effettuata in forza di accertamenti sostanziali sulla non corrispondenza al vero delle voci attive e passive in essa indicate saranno eventualmente ravvisabili i più gravi reati di cui agli artt. 2, 3, e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000; nonchè Sez. 3, n. 2563 del 18/05/2018, dep. 2019, Rv. 275686; Sez.3, n. 14595 del 17/11/2017, dep.30/03/2018, Rv. 272552 - 01, secondo cui il tema della non corrispondenza del debito dichiarato con quello che risulta dalla contabilità dell'impresa non ha perciò alcuna rilevanza posto che la fattispecie, per chiara scelta legislativa, non è strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a quello dichiarato.

Le discrasie tra il debito erariale dichiarato e quello effettivo hanno il proprio terreno elettivo nei reati in materia di dichiarazione di cui agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 74 del 2000 i quali ben possono concorrere con quello di cui all'art. 10-ter).

3. Ribadito tale principio, deve osservarsi che, nella specie, il Tribunale nel ritenere sussistente il fumus commissi delicti, ha offerto una motivazione viziata in diritto, perché fondata non sull'esame della dichiarazione annuale del contribuente oggetto dell'imputazione (dichiarazione annuale presentata per il periodo di imposta 2017) ma su quelle relative ad annualità precedenti e successive e su determinazioni dell'Agenzia delle Entrate.

3. Risulta, quindi, integrato il vizio dedotto; consegue, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen.

Così deciso il 25/01/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente A SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis d.lgs 74/2000, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 21/06/201 in relazione al reato di cui all'art 10-ter d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 10-ter d.lgs 74/2000, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto configurato il reato di omesso versamento dell'Iva nonostante lo stesso non superasse la soglia di punibilità di euro 250.00$0. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 10-ter d.lgs 74/2000, lamentando che il Tribunale aveva configurato la fattispecie delittuosa dando rilievo ad indebite compensazioni non dovute, valutando come illegittimo il contratto di accollo, pur concluso prima dell'entrata in vigore del di 126/19. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il PG ed il difensore del ricorrente hanno depositato memorie ex art 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e va accolto. 2. Va premesso che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000, l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, come indicata nel rigo VL38, e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili, potendo il giudice prescindere da tale importo solo se esso non sia giustificato dall'esame formale della stessa dichiarazione (Sez.3, n. 31367 del 21/04/2021,Rv.282211 - 01, che ha anche precisato che soltanto incongruenze eventualmente rilevabili in base alla mera analisi della dichiarazione possono consentire di eventualmente "rettificare" l'importo dal contribuente riconosciuto come dovuto, mentre laddove la diversa quantificazione dell'imposta sia effettuata in forza di accertamenti sostanziali sulla non corrispondenza al vero delle voci attive e passive in essa indicate saranno eventualmente ravvisabili i più gravi reati di cui agli artt. 2, 3, e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000; nonchè Sez. 3, n. 2563 del 18/05/2018, dep. 2019, Rv. 275686; Sez.3, n. 14595 del 17/11/2017, dep.30/03/2018, Rv. 272552 - 01, secondo cui il tema della non corrispondenza del debito dichiarato con quello che risulta dalla contabilità dell'impresa non ha perciò alcuna rilevanza posto che la fattispecie, per chiara scelta legislativa, non è strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a quello dichiarato. Le discrasie tra il debito erariale dichiarato e quello effettivo hanno il proprio terreno elettivo nei reati in materia di dichiarazione di cui agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 74 del 2000 i quali ben possono concorrere con quello di cui all'art. 10-ter). 3. Ribadito tale principio, deve osservarsi che, nella specie, il Tribunale nel ritenere sussistente il fumus commissi delicti, ha offerto una motivazione viziata in diritto, perché fondata non sull'esame della dichiarazione annuale del contribuente oggetto dell'imputazione (dichiarazione annuale presentata per il periodo di imposta 2017) ma su quelle relative ad annualità precedenti e successive e su determinazioni dell'Agenzia delle Entrate. 3. Risulta, quindi, integrato il vizio dedotto; consegue, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Così deciso il 25/01/2022 Il
Decreto Cassazione n. 07622/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris