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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16772/2022

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iere ORDINANZA sul ricorso 17879/2019 proposto da: W.T.B. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., società incorporante per fusione la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.85, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Sez.

I – RG 17879/2019 camera di consiglio 7.4.2022 1 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 17879/2019 Numero sezionale 1284/2022 Numero di raccolta generale 16772/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 avverso la sentenza n. 1751/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l’accoglimento del motivo I) di ricorso, nei limiti sopra indicati.

LA CORTE RILEVA1. — Con sentenza del 6 dicembre 2012 il Tribunale di Nola ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la società al pagamento della somma di euro 125.000,00, oltre interessi legali a partire dal 23 giugno 2006.

La vicenda aveva ad oggetto un contratto preliminare di compravendita di due appartamenti nel comune di Acerra.

Nel ricorso per ingiunzione Bello aveva precisato che, a seguito della propria dichiarazione di non voler acquistare gli immobili, le parti avevano stabilito di derogare al preliminare, convenendo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto la facoltà di vendere o promettere in vendita a terzi i beni in questione entro un termine decorso il quale lo stesso Bello li avrebbe acquistati alle condizioni pattuite.

Non essendosi verificata l’indicata condizione, le parti avevano adito il collegio arbitrale, in conformità di quanto previsto dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare di compravendita; gli arbitri avevano quindi dichiarato risolto per mutuo consenso il contratto stesso e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma versata, maggiorata degli interessi dalla data di sottoscrizione del preliminare.

Quest’ultima somma era stata oggetto della domanda monitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA].

2. ― La sentenza del Tribunale di Nola è stata impugnata da Sez.

I – RG 17879/2019 camera di consiglio 7.4.2022 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 17879/2019 Numero sezionale 1284/2022 Numero di raccolta generale 16772/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Napoli ha escluso che l’accordo concluso successivamente al contratto preliminare avesse contenuto novativo e che, pertanto, esso avesse portato alla caducazione della clausola compromissoria; ha riconosciuto che la risoluzione consensuale del contratto preliminare trovava fondamento nei comportamenti delle parti, siccome inequivocabilmente diretti allo scioglimento del rapporto contrattuale; ha disatteso l’eccezione di nullità del lodo per la mancata sottoscrizione contestuale degli arbitri, rilevando essere stato certificato che l’arbitro dissenziente non aveva inteso apporre la propria firma; ha infine dichiarato inammissibile il motivo di gravame vertente sulla mancata pronuncia, da parte del Tribunale, quanto alla domanda di arricchimento senza causa ― basata sugli esborsi affrontati da [OSCURATO:PERSONA] per l’accorpamento degli immobili ―, rilevando come una tale domanda non fosse stata formulata in sede arbitrale, ove i costi predetti erano stati rappresentati al solo fine di ottenere una statuizione di contenuto risarcitorio.

3. ― Ricorre per cassazione, con due motivi, W.T.B. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata, in forza di un conferimento di azienda in favore di una società terza ([OSCURATO:SOCIETA].) e di una successiva fusione per incorporazione di quest’ultima, nella posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

4. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 116, 132, 163, 183 c.p.c., 1230, 1362, 1385 c.c., 808, e 808 ter c.p.c..

Il mezzo di censura cumula disparate doglianze.

La ricorrente deduce, anzitutto, che il contratto preliminare di compravendita, siccome concluso tra un professionista e un consumatore, imponeva la doppia sottoscrizione della clausola compromissoria; assume, poi, che la seconda convenzione intercorsa tra i contendenti avesse contenuto novativo; lamenta, inoltre, che, pur non ravvisandosi nel comportamento negoziale dei contraenti unità di Sez.

I – RG 17879/2019 camera di consiglio 7.4.2022 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 17879/2019 Numero sezionale 1284/2022 Numero di raccolta generale 16772/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 intenti quanto alla risoluzione consensuale del contratto preliminare, il giudice del merito abbia «ritenuto detto disciplinare pienamente valido ed efficace e quindi anche la clausola compromissoria avente ad oggetto l’arbitrato irrituale»; assume che i contraenti avevano manifestato la volontà di deferire al collegio arbitrale il bonario componimento della controversia senza pronunciarsi sul valore convenzionale da assegnare alla decisione; si duole che gli arbitri si siano pronunciati su conclusioni che esorbitavano dai limiti della convenzione di arbitrato, incorrendo, così, in un eccesso di mandato; sostiene, infine, che il lodo arbitrale doveva essere dichiarato nullo «giacché il rifiuto del terzo arbitro di firmare l’atto è stato verbalizzato dopo la sottoscrizione del lodo da parte degli altri due arbitri invece che prima».

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 116, 132, 163, 183 c.p.c., 2041 e 2042 c.c..

Rileva l’istante che nel procedimento arbitrale aveva formulato domanda di accertamento in merito alle spese sostenute per le modifiche apportate agli immobili su richiesta del promittente acquirente e per quelle da sostenere in ordine al ripristino dello stato dei luoghi: domanda, questa, che, in quanto avente natura risarcitoria, era stata disattesa in considerazione della dichiarata risoluzione del contratto preliminare per mutuo consenso.

Osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la società opponente aveva spiegato domanda riconvenzionale per l’arricchimento senza causa sul presupposto che le innovazioni commissionate per il ripristino dei due appartamenti avevano comportato una diminuzione patrimoniale del promittente venditore e un corrispondente arricchimento della controparte.

Il Tribunale di Nola ― si duole l’istante ― non aveva preso in esame tale domanda e la Corte di merito aveva impropriamente disatteso la stessa sul presupposto che la stessa non era stata proposta innanzi al collegio arbitrale.

5. ― In prossimità dell’adunanza camerale la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

I – RG 17879/2019 camera di consiglio 7.4.2022 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 17879/2019 Numero sezionale 1284/2022 Numero di raccolta generale 16772/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso.

6. ― Il processo va conseguentemente dichiarato estinto, a norma dell’art. 391 c.p.c..

7. ― Nulla è da statuire in punto di spese, non avendo la parte intimata svolto attività processuale nel giudizio.

L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (per tutte: Cass. 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 7 aprile 2022.

La Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Sez.

I – RG 17879/2019 camera di consiglio 7.4.2022 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ORDINANZA sul ricorso 17879/2019 proposto da: W.T.B. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., società incorporante per fusione la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.85, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Sez. I – RG 17879/2019 camera di consiglio 7.4.2022 1 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 17879/2019 Numero sezionale 1284/2022 Numero di raccolta generale 16772/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 avverso la sentenza n. 1751/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l’accoglimento del motivo I) di ricorso, nei limiti sopra indicati. LA CORTE RILEVA1. — Con sentenza del 6 dicembre 2012 il Tribunale di Nola ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la società al pagamento della somma di euro 125.000,00, oltre interessi legali a partire dal 23 giugno 2006. La vicenda aveva ad oggetto un contratto preliminare di compravendita di due appartamenti nel comune di Acerra. Nel ricorso per ingiunzione Bello aveva precisato che, a seguito della propria dichiarazione di non voler acquistare gli immobili, le parti avevano stabilito di derogare al preliminare, convenendo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto la facoltà di vendere o promettere in vendita a terzi i beni in questione entro un termine decorso il quale lo stesso Bello li avrebbe acquistati alle condizioni pattuite. Non essendosi verificata l’indicata condizione, le parti avevano adito il collegio arbitrale, in conformità di quanto previsto dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare di compravendita; gli arbitri avevano quindi dichiarato risolto per mutuo consenso il contratto stesso e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma versata, maggiorata degli interessi dalla data di sottoscrizione del preliminare. Quest’ultima somma era stata oggetto della domanda monitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. ― La sentenza del Tribunale di Nola è stata impugnata da Sez. I – RG 17879/2019 camera di consiglio 7.4.2022 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 17879/2019 Numero sezionale 1284/2022 Numero di raccolta generale 16772/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Napoli ha escluso che l’accordo concluso successivamente al contratto preliminare avesse contenuto novativo e che, pertanto, esso avesse portato alla caducazione della clausola compromissoria; ha riconosciuto che la risoluzione consensuale del contratto preliminare trovava fondamento nei comportamenti delle parti, siccome inequivocabilmente diretti allo scioglimento del rapporto contrattuale; ha disatteso l’eccezione di nullità del lodo per la mancata sottoscrizione contestuale degli arbitri, rilevando essere stato certificato che l’arbitro dissenziente non aveva inteso apporre la propria firma; ha infine dichiarato inammissibile il motivo di gravame vertente sulla mancata pronuncia, da parte del Tribunale, quanto alla domanda di arricchimento senza causa ― basata sugli esborsi affrontati da [OSCURATO:PERSONA] per l’accorpamento degli immobili ―, rilevando come una tale domanda non fosse stata formulata in sede arbitrale, ove i costi predetti erano stati rappresentati al solo fine di ottenere una statuizione di contenuto risarcitorio. 3. ― Ricorre per cassazione, con due motivi, W.T.B. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata, in forza di un conferimento di azienda in favore di una società terza ([OSCURATO:SOCIETA].) e di una successiva fusione per incorporazione di quest’ultima, nella posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 4. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 116, 132, 163, 183 c.p.c., 1230, 1362, 1385 c.c., 808, e 808 ter c.p.c.. Il mezzo di censura cumula disparate doglianze. La ricorrente deduce, anzitutto, che il contratto preliminare di compravendita, siccome concluso tra un professionista e un consumatore, imponeva la doppia sottoscrizione della clausola compromissoria; assume, poi, che la seconda convenzione intercorsa tra i contendenti avesse contenuto novativo; lamenta, inoltre, che, pur non ravvisandosi nel comportamento negoziale dei contraenti unità di Sez. I – RG 17879/2019 camera di consiglio 7.4.2022 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 17879/2019 Numero sezionale 1284/2022 Numero di raccolta generale 16772/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 intenti quanto alla risoluzione consensuale del contratto preliminare, il giudice del merito abbia «ritenuto detto disciplinare pienamente valido ed efficace e quindi anche la clausola compromissoria avente ad oggetto l’arbitrato irrituale»; assume che i contraenti avevano manifestato la volontà di deferire al collegio arbitrale il bonario componimento della controversia senza pronunciarsi sul valore convenzionale da assegnare alla decisione; si duole che gli arbitri si siano pronunciati su conclusioni che esorbitavano dai limiti della convenzione di arbitrato, incorrendo, così, in un eccesso di mandato; sostiene, infine, che il lodo arbitrale doveva essere dichiarato nullo «giacché il rifiuto del terzo arbitro di firmare l’atto è stato verbalizzato dopo la sottoscrizione del lodo da parte degli altri due arbitri invece che prima». Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 116, 132, 163, 183 c.p.c., 2041 e 2042 c.c.. Rileva l’istante che nel procedimento arbitrale aveva formulato domanda di accertamento in merito alle spese sostenute per le modifiche apportate agli immobili su richiesta del promittente acquirente e per quelle da sostenere in ordine al ripristino dello stato dei luoghi: domanda, questa, che, in quanto avente natura risarcitoria, era stata disattesa in considerazione della dichiarata risoluzione del contratto preliminare per mutuo consenso. Osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la società opponente aveva spiegato domanda riconvenzionale per l’arricchimento senza causa sul presupposto che le innovazioni commissionate per il ripristino dei due appartamenti avevano comportato una diminuzione patrimoniale del promittente venditore e un corrispondente arricchimento della controparte. Il Tribunale di Nola ― si duole l’istante ― non aveva preso in esame tale domanda e la Corte di merito aveva impropriamente disatteso la stessa sul presupposto che la stessa non era stata proposta innanzi al collegio arbitrale. 5. ― In prossimità dell’adunanza camerale la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I – RG 17879/2019 camera di consiglio 7.4.2022 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 17879/2019 Numero sezionale 1284/2022 Numero di raccolta generale 16772/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso. 6. ― Il processo va conseguentemente dichiarato estinto, a norma dell’art. 391 c.p.c.. 7. ― Nulla è da statuire in punto di spese, non avendo la parte intimata svolto attività processuale nel giudizio. L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (per tutte: Cass. 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 7 aprile 2022. La Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Sez. I – RG 17879/2019 camera di consiglio 7.4.2022 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D
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