CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9360/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]- nis, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n.19; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.1053/09/2014 depositata il 20 febbraio 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale dell'Il giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]- dera Srl e, per l'effetto, veniva annullato l'avviso di accertamento per IVA 2001 con cui era stata contestata l'indebita detrazione della somma di Euro 413.166,00 versata a titolo di imposta per l'acquisto del fabbricato sito a [OSCURATO:PERSONA] (VT) a mezzo di atto in data 17.9.2001. 2. La sentenza della CTR faceva seguito all'ordinanza della S.C., Sez. 5, n. 27612 del 2011 di accoglimento del ricorso principale per cassa- zione proposto dall'Agenzia delle Entrate e assorbimento del ricorso incidentale della contribuente, presentati avverso una prima sentenza del giudice d'appello, la n.59/12/2009, la quale aveva respinto l'ap- pello dell'Ufficio. L'iniziale decisione di secondo grado era stata moti- vata nel senso che gli elementi probatori addotti dall'Agenzia a soste- gno della simulazione dell'anzidetta compravendita, sia isolatamente sia complessivamente presi, non presentavano gli estremi di "indizi gravi, precisi e concordanti" poiché, da un canto, venditore ed acqui- rente erano due distinti soggetti societari, per quanto aventi in comu- ne la persona fisica di un socio; d'altro canto, la circostanza che la venditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosse sconosciuta presso la sede di Roma non poteva avere rilevanza decisiva, così come non ne aveva la mancata dichiarazione delle modalità di corresponsione del prezzo nell'atto di compravendita. 3. La cassazione di siffatta decisione veniva adottata dalla Corte alla luce di una pluralità di elementi di fatto, non adeguatamente e speci- ficamente considerati dal giudice del merito e idonei a generare una difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio. Il giudice del rin- vio, da ultimo, accoglieva la prospettazione dell'Agenzia confermando integralmente l'atto impositivo impugnato. 4. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato ad un unico motivo, che illustra con memoria, cui resiste l'Agenzia delle En- trate con controricorso, che a sua volta illustra con memoria. Considerato che: 5. Con un unico motivo di ricorso la contribuente, ai fini dell'art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.116 cod. proc. civ. e 1417, 2697, 2727, 2729 cod. civ. per aver la CTR fatto stretta applicazione del provvedimento di rinvio della S.C., ritenendo sussistente in via presuntiva la simula- zione dell'atto, in senso diametralmente opposto alla precedente de- cisione del giudice d'appello, giungendo a conclusioni errate nella va- lutazione del quadro probatorio, e avendo omesso di esaminare fatti e documenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; tra di essi, la decisione del Tribunale penale di Viterbo n.152 del 2010, divenuta definitiva il 2.7.2011, di assoluzione degli imputati nel processo originato dai medesimi fatti alla base delle riprese nonché le perizie tecniche e i documenti acquisiti nel corso del processo penale; secondo la contribuente la mancata valutazione di tali elementi ren- derebbe il ragionamento del giudice di rinvio gravemente deficitario, sia sotto il profilo della ricostruzione dell'assetto societario, sia sotto il profilo delle movimentazioni in denaro contestate. 6. Il motivo è affetto da profili di inammissibilità e di infondatezza. Innanzitutto non sussiste il denunciato omesso esame perché la CTR menziona la sentenza penale sia nell'esposizione in fatto che nella motivazione in diritto della decisione e prende esplicitamente posizio- ne a riguardo. La questione è stata sottoposta ed esaminata dal giu- dice del rinvio, il quale ha insistito sulla «propria ed autonoma valuta- zione dei fatti» anche nel caso del giudicato penale (cfr. p.4 sentenza). Si tratta di iter logico motivazionale immune da vizi logici, condotto dal giudice tributario nell'esercizio dei suoi poteri, essendo tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario, senza attribuire alla sen- tenza penale alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27814 del 04/12/2020). 7. Va infatti rammentato che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inido- nee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28174 del 24/11/2017), ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017). Ne consegue che, ad esempio, l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giu- dizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8129 del 23/05/2012). 8. Constatato il fatto che il giudice d'appello ha esaminato la questio- ne, nell'esercizio dei suoi poteri, il Collegio ribadisce che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed eserci- ta un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consen- te di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). Infatti «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'ap- prezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legitti- mità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridi- ca, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta ri- servato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). 9. Orbene, la ricorrente attraverso la sua complessiva ed eterogenea censura, formulata contemporaneamente secondo i due angoli della violazione di legge e del vizio motivazionale, tende nel suo complesso - anche sotto lo schermo della violazione di legge - a censurare un'in- sufficienza motivazionale non rilevante nel quadro del testo dell'art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ. applicabile alla fattispecie, risul- tante dalla novella di cui all'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012, n. 134. Per altro verso, l'eterogenea doglianza è diretta ad ot- tenere una rivalutazione dell'apprezzamento in fatto condotto dal giu- dice del merito, precluso al giudice di legittimità nei termini esposti dalla società, dal momento che non sono indicati fatti controversi de- cisivi e contrari dalla decisione d'appello ritualmente introdotti nel processo e di cui non è stato tenuto conto. 10. Infine, sono inammissibili le ulteriori considerazioni - definite "evidenze documentali inoppugnabili in atti" espresse nella memoria ex art.380 bis cod. proc. civ., in particolare alle pagg.3-5 della stessa, le quali sono nuove, non essendo dato conto in alcun modo - se non in modo assolutamente generico della loro tempestiva introduzione avanti al giudice del merito, non solo in secondo grado, ma anche in primo grado. Parimenti è inammissibile la deduzione di asserito ricorso al condono ex art.9 della legge n.289 del 2002 (cfr. pp.4-5 della memoria [OSCURATO:PERSONA]- dera) di cui avrebbe dato conto il giudice penale, fatto per la prima volta introdotto nel processo attraverso la memoria 380 bis cod. proc. civ. e oltretutto neppure verificabile in assenza di riproduzione del pertinente passaggio del titolo giudiziale suddetto nel ricorso per cas- sazione, né nella memoria illustrativa. 11. Il ricorso dev'essere così rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norm