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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08178/2026

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[OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in CASCINA (PI), [OSCURATO:PERSONA] N.1432, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende-ricorrente-controCASSA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e per essa, quale procuratrice,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N.7, DOM.

DIG., presso lo studio dell'avvocatoANDREA [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta edifende-controricorrenti-avverso la SENTENZA n. 1202/2024 emessa dalla CORTE D’APPELLO DIVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25753/2024Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 8178/2026Data pubblicazione 02/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 23/03/2026Massimo Falabella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in CASCINA (PI), [OSCURATO:PERSONA] N.1432, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende-ricorrente-controCASSA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e per essa, quale procuratrice,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N.7, DOM. DIG., presso lo studio dell'avvocatoANDREA [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta edifende-controricorrenti-avverso la SENTENZA n. 1202/2024 emessa dalla CORTE D’APPELLO DIVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25753/2024Numero sezionale 159/2026Numero di raccolta generale 8178/2026Data pubblicazione 02/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 23/03/2026Massimo Falabella
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