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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09474/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] A. R. Seccia, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili emesse dalla Corte di appello di Catania: A) sentenza in data 3 maggio 2019, per reati commessi il 19 giugno 2008; B) sentenza in data 20 aprile 2016, per reati commessi dall'ottobre al dicembre 2009; C) sentenza in data 3 febbraio 2006, per reato commesso il 6 dicembre 2004; D) sentenza in data 17 luglio 2013, per reato commesso nel marzo 2011.

2. Con ordinanza del 17 febbraio 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizi di motivazione, anche per la mancata considerazione del fatto che tutti i reati erano connessi al traffico di sostanze stupefacenti e che durante il periodo compreso fra il 2004 e il 2011 il condannato aveva subito delle carcerazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose.

Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).

1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, a sostegno della negazione della possibilità di ritenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.

Sono assorbenti le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, secondo le quali la nnedesimezza del disegno criminoso fra tutti i delitti predetti deve essere esclusa, avuto riguardo al tempo intercorso tra loro, non potendosi ritenere che al momento in cui commise il reato più antico - la condotta di spaccio di sostanza stupefacente del 6 dicembre 2014 - il Botta avesse già formulato una programmazione, anche solo ideale e di massima, relativa ai delitti commessi in epoca successiva per i quali pure è stato condannato, come il favoreggiamento, gli altri episodi di spaccio e la partecipazione a un sodalizio finalizzato alla cessione di sostanze stupefacenti.

1.2. La motivazione dell'ordinanza, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] A. R. Seccia, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili emesse dalla Corte di appello di Catania: A) sentenza in data 3 maggio 2019, per reati commessi il 19 giugno 2008; B) sentenza in data 20 aprile 2016, per reati commessi dall'ottobre al dicembre 2009; C) sentenza in data 3 febbraio 2006, per reato commesso il 6 dicembre 2004; D) sentenza in data 17 luglio 2013, per reato commesso nel marzo 2011. 2. Con ordinanza del 17 febbraio 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizi di motivazione, anche per la mancata considerazione del fatto che tutti i reati erano connessi al traffico di sostanze stupefacenti e che durante il periodo compreso fra il 2004 e il 2011 il condannato aveva subito delle carcerazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose. Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, a sostegno della negazione della possibilità di ritenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Sono assorbenti le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, secondo le quali la nnedesimezza del disegno criminoso fra tutti i delitti predetti deve essere esclusa, avuto riguardo al tempo intercorso tra loro, non potendosi ritenere che al momento in cui commise il reato più antico - la condotta di spaccio di sostanza stupefacente del 6 dicembre 2014 - il Botta avesse già formulato una programmazione, anche solo ideale e di massima, relativa ai delitti commessi in epoca successiva per i quali pure è stato condannato, come il favoreggiamento, gli altri episodi di spaccio e la partecipazione a un sodalizio finalizzato alla cessione di sostanze stupefacenti. 1.2. La motivazione dell'ordinanza, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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