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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 29983/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] è in espiazione pena in forza di provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia - SIEP 577/2018 - comprensivo di quattro sentenze.

Una delle sentenze di cui al citato provvedimento, quella emessa dalla Corte di appello di Brescia in data 15 novembre 2017, irrevocabile il 18 ottobre 2018, applicava nei confronti del predetto la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (nelle altre sentenze, i giudicanti si erano espressi nel senso della non applicabilità della contestata recidiva, non ritenendo la sussistenza dei relativi presupposti).

2. Rigobello ha sollevato incidente di esecuzione a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. al fine di ottenere la rideterminazione delle pene di cui al provvedimento di cumulo, avendo riguardo a derubricare in tutto o in parte la applicata recidiva, in quanto con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 25 marzo 2014 aveva ottenuto la riabilitazione in esito alla positiva conclusione di affidamento ex art. 47 ord. pen. (sicché era inibita ogni comparazione in termini di abitualità con le condotte pregresse, costituendo la riabilitazione elemento novativo che preclude di rapportare i fatti oggetto delle successive contestazioni con le precedenti ai fini della contestazione della suddetta circostanza).

3. Con ordinanza del 16 gennaio 2019, la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta, in quanto l'erronea decisione in ordine alla sussistenza della recidiva non può essere corretta in sede esecutiva, essendo necessaria un'impugnazione sul punto nelle forme ordinarie.

Peraltro, nella citata sentenza, le attenuanti erano state ritenute equivalenti alla recidiva ed alle altre aggravanti e, pertanto, l'applicazione del disposto dell'art. 99, comma 4, cod. pen. non aveva inciso sul quantum di pena irrogato.

4. Rigobello, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione di legge.

Il ricorrente deduce che la Corte distrettuale, in ragione della concessa riabilitazione, avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della recidiva applicata a Rigobello che, seppur inefficace in punto di trattamento sanzionatorio, costituisce un ostacolo per l'ammissione ai benefici penitenziari o a misure alternative alla detenzione.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. La giurisprudenza di questa Corte ammette che, anche in sede di esecuzione, possa essere rilevata l'illegittimità della pena, ma solo quando si tratti di una pena non prevista dall'ordinamento giuridico oppure eccedente per specie e quantità il limite legale, dato che il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall'art. 25, secondo comma, Cost. informa di sé tutto il sistema penale e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione.

Tale principio, che vale sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato (Sez. 5, n. 809 del 29.4.1985, Rv. 169333).

Si deve precisare, però, che si è di fronte ad una pena illegale solo nei limiti sopra indicati, con riferimento al reato per il quale è stata pronunciata condanna ed alla pena inflitta per detto reato, così come indicata nel dispositivo della sentenza, mentre non può essere riconsiderato in sede esecutiva il calcolo attraverso il quale il giudice è pervenuto a determinare la pena (a meno che non sia frutto di un errore macroscopico, senza che vi sia stata una qualche valutazione sul punto da parte del giudicante - Sez. 1, n. 12453 del 3.3.2009, Pg in proc.

Alfieri, Rv. 243742), essendo detto calcolo modificabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza.

Pertanto, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che non potesse essere rilevata, in sede esecutiva, l'illegittimità di una pena determinata dall'erroneo presupposto che l'imputato fosse recidivo, risultato che si sarebbe dovuto conseguire attraverso l'ordinaria impugnazione della sentenza.

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] è in espiazione pena in forza di provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia - SIEP 577/2018 - comprensivo di quattro sentenze. Una delle sentenze di cui al citato provvedimento, quella emessa dalla Corte di appello di Brescia in data 15 novembre 2017, irrevocabile il 18 ottobre 2018, applicava nei confronti del predetto la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (nelle altre sentenze, i giudicanti si erano espressi nel senso della non applicabilità della contestata recidiva, non ritenendo la sussistenza dei relativi presupposti). 2. Rigobello ha sollevato incidente di esecuzione a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. al fine di ottenere la rideterminazione delle pene di cui al provvedimento di cumulo, avendo riguardo a derubricare in tutto o in parte la applicata recidiva, in quanto con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 25 marzo 2014 aveva ottenuto la riabilitazione in esito alla positiva conclusione di affidamento ex art. 47 ord. pen. (sicché era inibita ogni comparazione in termini di abitualità con le condotte pregresse, costituendo la riabilitazione elemento novativo che preclude di rapportare i fatti oggetto delle successive contestazioni con le precedenti ai fini della contestazione della suddetta circostanza). 3. Con ordinanza del 16 gennaio 2019, la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta, in quanto l'erronea decisione in ordine alla sussistenza della recidiva non può essere corretta in sede esecutiva, essendo necessaria un'impugnazione sul punto nelle forme ordinarie. Peraltro, nella citata sentenza, le attenuanti erano state ritenute equivalenti alla recidiva ed alle altre aggravanti e, pertanto, l'applicazione del disposto dell'art. 99, comma 4, cod. pen. non aveva inciso sul quantum di pena irrogato. 4. Rigobello, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione di legge. Il ricorrente deduce che la Corte distrettuale, in ragione della concessa riabilitazione, avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della recidiva applicata a Rigobello che, seppur inefficace in punto di trattamento sanzionatorio, costituisce un ostacolo per l'ammissione ai benefici penitenziari o a misure alternative alla detenzione. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. La giurisprudenza di questa Corte ammette che, anche in sede di esecuzione, possa essere rilevata l'illegittimità della pena, ma solo quando si tratti di una pena non prevista dall'ordinamento giuridico oppure eccedente per specie e quantità il limite legale, dato che il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall'art. 25, secondo comma, Cost. informa di sé tutto il sistema penale e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione. Tale principio, che vale sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato (Sez. 5, n. 809 del 29.4.1985, Rv. 169333). Si deve precisare, però, che si è di fronte ad una pena illegale solo nei limiti sopra indicati, con riferimento al reato per il quale è stata pronunciata condanna ed alla pena inflitta per detto reato, così come indicata nel dispositivo della sentenza, mentre non può essere riconsiderato in sede esecutiva il calcolo attraverso il quale il giudice è pervenuto a determinare la pena (a meno che non sia frutto di un errore macroscopico, senza che vi sia stata una qualche valutazione sul punto da parte del giudicante - Sez. 1, n. 12453 del 3.3.2009, Pg in proc. Alfieri, Rv. 243742), essendo detto calcolo modificabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza. Pertanto, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che non potesse essere rilevata, in sede esecutiva, l'illegittimità di una pena determinata dall'erroneo presupposto che l'imputato fosse recidivo, risultato che si sarebbe dovuto conseguire attraverso l'ordinaria impugnazione della sentenza. 3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 maggio 2023
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